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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

FAQ Accordo Stato-Regioni 2025 Formazione Sicurezza — Domande Frequenti

Domande frequenti sull'Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025: aggiornamento preposti, RENF, date di vigore, validità attestati precedenti e ammissibilità e-learning (D.Lgs 81/08 art. 37).

1Cosa prevede l'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025?

L'Accordo Rep. 78/CSR sottoscritto il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome aggiorna la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dall'art. 37 del D.Lgs 81/08. L'accordo interviene su contenuti, durata e modalità di erogazione dei percorsi formativi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, e introduce novità significative rispetto all'Accordo del 21 dicembre 2011, aggiornando la disciplina alla luce dell'evoluzione normativa intercorsa — in particolare le modifiche introdotte dalla L. 215/2021 sulla figura del preposto — e dei risultati del monitoraggio sull'applicazione del regime previgente.

2Cosa cambia per i preposti con il nuovo accordo del 2025?

Una delle novità più rilevanti dell'accordo del 2025 riguarda la formazione specifica dei preposti. In coerenza con le modifiche apportate all'art. 19 del D.Lgs 81/08 dalla L. 215/2021 — che ha rafforzato i compiti di vigilanza e la responsabilità della figura — l'accordo prevede un aggiornamento periodico obbligatorio della formazione del preposto con cadenza biennale, della durata di 6 ore ogni 2 anni. Questo aggiornamento si aggiunge alla formazione iniziale già prevista dalla normativa e tiene conto dell'importanza del ruolo del preposto come figura di prossimità nella catena della sicurezza aziendale. I preposti già in carica alla data di entrata in vigore dell'accordo devono adeguarsi entro i termini transitori previsti dall'accordo medesimo.

3Cos'è il Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF)?

Il Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF) è la banca dati centralizzata introdotta dall'accordo del 2025 nella quale devono confluire le informazioni relative ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogati in conformità alla normativa vigente. L'obiettivo del RENF è triplice: garantire la tracciabilità e la verificabilità degli attestati rilasciati, contrastare il fenomeno degli attestati non conformi o rilasciati senza che la formazione sia stata effettivamente svolta, e semplificare i controlli da parte degli organi di vigilanza (INL, ASL/ATS). Il RENF consente inoltre ai lavoratori di consultare la propria storia formativa e di recuperare le attestazioni anche in caso di perdita del documento fisico, e alle imprese con lavoratori che operano in più sedi di gestire in modo centralizzato gli adempimenti formativi.

4Quando entra in vigore l'accordo del 17 aprile 2025?

L'Accordo Rep. 78/CSR è stato sottoscritto il 17 aprile 2025. La sua piena applicabilità è subordinata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per alcune disposizioni — in particolare quelle relative al RENF e alle nuove durate e strutture dei percorsi formativi — l'accordo prevede periodi transitori a partire dalla data di pubblicazione, per consentire agli enti di formazione, ai datori di lavoro e alle Regioni di adeguarsi. Le disposizioni transitorie stabiliscono anche per quanto tempo rimangono accettabili i percorsi formativi avviati o completati secondo la disciplina dell'accordo del 2011, prima che l'obbligo di conformità ai nuovi standard diventi pieno. È fondamentale monitorare la Gazzetta Ufficiale per individuare la data esatta di entrata in vigore e i termini dei periodi transitori.

5Chi deve adeguarsi subito e chi ha un periodo transitorio?

Le modalità di adeguamento variano in base alla figura professionale e allo stato della formazione già svolta. I nuovi lavoratori assunti, i preposti nominati e i dirigenti designati dopo la data di entrata in vigore dell'accordo devono seguire i nuovi percorsi formativi sin dall'inizio. I lavoratori, i preposti e i dirigenti già formati secondo il vecchio accordo del 2011 possono proseguire con le scadenze di aggiornamento periodico già in corso, ma ai successivi rinnovi devono conformarsi ai nuovi contenuti. I preposti privi del modulo specifico aggiuntivo previsto dall'accordo del 2025 devono acquisirlo entro i termini transitori. Gli enti di formazione devono adeguare i propri programmi e, dove richiesto, iscriversi al RENF entro le scadenze previste.

6Gli attestati rilasciati prima del 17 aprile 2025 restano validi?

In linea generale, gli attestati rilasciati in conformità all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e alla normativa vigente al momento della loro emissione restano validi per tutta la durata prevista dal regime in cui sono stati prodotti. Un attestato di formazione lavoratori rischio medio da 12 ore, ad esempio, continua a produrre i suoi effetti fino alla scadenza del quinquennio previsto per l'aggiornamento. L'accordo del 2025 non invalida retroattivamente le certificazioni pregresse: interviene sui percorsi nuovi e sulla formazione di aggiornamento successiva all'entrata in vigore. È opportuno conservare copia degli attestati e verificare le proprie scadenze in relazione alle disposizioni transitorie, rivolgendosi al proprio ente di formazione o al responsabile della sicurezza aziendale.

7La formazione in modalità e-learning è ammessa dal nuovo accordo?

Sì. L'accordo del 2025 riconosce e disciplina la formazione erogata in modalità e-learning (FAD asincrona e sincrona), definendo requisiti tecnici e pedagogici più precisi rispetto all'accordo del 2011. In particolare, vengono specificati i sistemi di identificazione del discente, le modalità di tracciamento dell'apprendimento, i tempi minimi di fruizione dei moduli, i requisiti dei test di verifica finale e le condizioni per il riconoscimento degli attestati rilasciati. Alcune parti del percorso formativo con contenuto pratico o esercitativo — come le prove sul campo per gli addetti antincendio o primo soccorso — restano ancorate alla presenza in aula o in ambiente di lavoro. Il rispetto dei requisiti tecnico-didattici previsti dall'accordo per la FAD è condizione necessaria per la validità degli attestati.

8Come cambia la formazione dei lavoratori rispetto all'accordo del 2011?

L'accordo del 2025 aggiorna i contenuti minimi della formazione generale e specifica per lavoratori prevista dall'art. 37 del D.Lgs 81/08, tenendo conto dell'evoluzione dei rischi emergenti — come i rischi psicosociali, lo stress lavoro-correlato e i rischi connessi alle nuove forme di organizzazione del lavoro — e dell'esperienza applicativa dell'accordo del 2011. I moduli formativi vengono rivisti nei contenuti e, in alcuni casi, nella struttura, con una maggiore attenzione all'efficacia dell'apprendimento rispetto alla mera presenza. Le durate complessive per livello di rischio (basso, medio, alto) vengono ridefinite, e vengono introdotti criteri più precisi per la classificazione delle aziende nei livelli di rischio. Gli aggiornamenti periodici quinquennali vengono anch'essi rivisti nei contenuti per garantire la coerenza con il nuovo impianto.

9Quali sono le basi normative dell'accordo del 17 aprile 2025?

L'accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 trova il proprio fondamento normativo nell'art. 37 del D.Lgs 81/08, che demanda alla Conferenza permanente Stato-Regioni la definizione delle modalità, della durata e dei contenuti della formazione obbligatoria in materia di sicurezza. L'accordo si inscrive in una catena normativa che comprende l'Accordo del 21 dicembre 2011 — che viene aggiornato e in larga parte sostituito — e le successive modifiche legislative, tra cui le innovazioni introdotte dalla L. 215/2021 (rafforzamento della figura del preposto e introduzione dell'obbligo di formazione periodica specifica), il D.L. 48/2023 convertito dalla L. 85/2023 (riordino di alcune discipline di sicurezza) e le indicazioni emerse dai tavoli tecnici ministeriali e regionali di monitoraggio dell'applicazione della normativa previgente.

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