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FAQ Formazione Lavoratori — Generale e Specifica

Domande frequenti sulla formazione generale e specifica dei lavoratori prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni

1Qual è la differenza tra formazione generale e specifica?

La formazione generale (4 ore) è comune a tutti i lavoratori e riguarda i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti, organi di vigilanza, controllo e assistenza. La formazione specifica riguarda invece i rischi concreti della mansione e del settore, in funzione del livello di rischio dell’azienda.

2Quanto dura la formazione specifica dei lavoratori?

La durata della formazione specifica dipende dal livello di rischio dell’azienda secondo il codice ATECO: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. Sommata alle 4 ore di formazione generale, la formazione complessiva è di 8, 12 o 16 ore.

3Quale formazione scade e va aggiornata?

La formazione generale (4 ore) è considerata un credito formativo permanente e non va ripetuta. La formazione specifica è invece soggetta ad aggiornamento quinquennale obbligatorio di 6 ore, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

4Quando deve essere svolta la formazione del lavoratore?

La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’attività, del trasferimento o cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevede che la formazione sia svolta durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori.

5La formazione generale può essere fatta in e-learning?

Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 ammette espressamente l’erogazione in modalità e-learning della formazione generale dei lavoratori e della formazione specifica per le aziende a rischio basso, nel rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi previsti. La formazione specifica per rischio medio e alto deve invece prevedere parti in aula o esercitazioni pratiche.

6La formazione antincendio e primo soccorso sostituiscono quella di base?

No. I corsi per addetti antincendio e primo soccorso sono formazioni aggiuntive e specifiche per chi è designato a tali ruoli. Non sostituiscono la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.

7Quali sono le sanzioni per mancata formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08?

L’omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro è sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. c) del D.Lgs 81/08: arresto fino a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (importi aggiornati secondo la rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 306 del D.Lgs 81/08; i valori possono variare in base all’aggiornamento più recente). La sanzione si applica per ogni lavoratore privo di formazione o con formazione non conforme ai contenuti e alle durate previsti dall’Accordo Stato-Regioni. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) ha la facoltà di impartire una prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 758/1994, che consente all’azienda di estinguere il reato completando la formazione e pagando un quarto dell’ammenda entro i termini fissati. In caso di infortuni correlati alla mancanza di formazione, la responsabilità penale del datore di lavoro si aggrava e può configurarsi il reato di omicidio colposo o lesioni colpose aggravate (artt. 589 e 590 c.p.).

8Cosa prevede l’art. 37 del D.Lgs 81/08 in materia di formazione?

L’art. 37 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni. La formazione comprende una parte generale e una parte specifica legata ai rischi della mansione e del settore di appartenenza. Per preposti e dirigenti è prevista una formazione aggiuntiva connessa al loro ruolo e ai poteri di vigilanza e organizzazione che la legge attribuisce loro.

9Qual è la differenza tra formazione, informazione e addestramento?

Il D.Lgs 81/08 distingue tre attività complementari. L’informazione (art. 36) consiste nel fornire al lavoratore conoscenze utili sui rischi e sulle misure di prevenzione. La formazione (art. 37) è un processo educativo finalizzato a far acquisire competenze in materia di sicurezza. L’addestramento è invece l’attività pratica con cui il lavoratore viene fatto esercitare sull’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi di protezione individuale e procedure di lavoro. L’addestramento, quando previsto, deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

10Quando è obbligatorio l’addestramento e come va documentato?

L’addestramento è obbligatorio ogni volta che la mansione richiede l’uso di attrezzature, DPI di terza categoria, sostanze pericolose o procedure che comportano rischi specifici. Deve essere svolto da persona esperta e direttamente sul luogo di lavoro, in modo che il lavoratore impari concretamente come operare in sicurezza. L’avvenuto addestramento deve essere tracciato e documentato, ad esempio mediante un registro o un attestato, perché in caso di controllo o di infortunio il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver assolto l’obbligo.

11La formazione particolare va ripetuta in caso di cambio mansione o nuovi rischi?

Sì. L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevede che la formazione, e ove necessario l’addestramento, debbano essere ripetuti e integrati in occasione del trasferimento o cambiamento di mansione, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. In questi casi la formazione deve essere aggiornata in funzione dell’evoluzione dei rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi, indipendentemente dalla scadenza ordinaria dell’aggiornamento quinquennale.

12La formazione SSL vale per tutti i CCNL o dipende dal contratto applicato?

Gli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro derivano direttamente dalla legge (D.Lgs 81/08, art. 37) e dagli Accordi Stato-Regioni, che hanno valenza erga omnes: si applicano a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal CCNL applicato. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere disposizioni aggiuntive o migliorative (ad esempio contenuti formativi specifici, monte ore maggiore, enti bilaterali preposti all’erogazione), ma non possono derogare in peius agli obblighi di legge. La formazione erogata nel rispetto degli Accordi SR è valida in tutti i settori e per tutti i contratti.

13I contratti collettivi possono ridurre le ore di formazione obbligatoria previste dagli Accordi SR?

No. Gli Accordi Stato-Regioni fissano standard minimi inderogabili: nessun CCNL può ridurre la durata minima dei corsi (8, 12 o 16 ore per lavoratori; 28 ore per preposti; 32 ore per RLS) né esonerare categorie di lavoratori dall’obbligo formativo. La contrattazione collettiva può solo aggiungere, non sottrarre: può indicare gli enti bilaterali come soggetti formatori privilegiati, prevedere ore aggiuntive per rischi di settore o stabilire contenuti integrativi, ma il tetto minimo legale resta invalicabile verso il basso.

14I lavoratori part-time devono seguire le stesse ore di formazione dei lavoratori full-time?

Sì. L'obbligo formativo previsto dal D.Lgs 81/08 non è proporzionale all'orario di lavoro: un lavoratore part-time è tenuto a seguire lo stesso percorso formativo di un collega full-time che svolge le medesime mansioni nello stesso settore. L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 stabilisce le ore obbligatorie di formazione (parte generale 4 ore + parte specifica 4/8/12 ore in base al rischio basso/medio/alto) senza alcuna distinzione legata alla tipologia contrattuale o all'orario di lavoro. La ratio è che l'esposizione ai rischi lavorativi non dipende dal numero di ore lavorate: anche chi lavora poche ore al giorno è esposto agli stessi pericoli del collega a tempo pieno durante il periodo di presenza in azienda. Fa eccezione parziale la sorveglianza sanitaria: ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81/08, per i lavoratori che svolgono attività con videoterminali meno di 20 ore settimanali l'esposizione è considerata sotto soglia e non scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria specifica per quel rischio. Il datore di lavoro che non forma adeguatamente un part-time è sanzionabile ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 81/08 esattamente come per un full-time non formato.

15I lavoratori a tempo determinato devono fare la formazione sulla sicurezza?

Sì. La formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale: tempo indeterminato, tempo determinato, stagionali, somministrati, part-time, lavoratori intermittenti e soci lavoratori di cooperative. Il datore di lavoro (o l’azienda utilizzatrice, per i lavoratori somministrati) deve garantire la formazione generale e specifica prima che il lavoratore venga adibito alla mansione, o comunque entro il periodo di tolleranza di 60 giorni dall’assunzione previsto dall’Accordo SR 21/12/2011 per la sola parte specifica.

16Per i lavoratori stagionali con contratti brevi è possibile fare una formazione semplificata?

No. Non esistono deroghe alla durata minima della formazione per i lavoratori stagionali o con contratti di breve durata: le 8, 12 o 16 ore previste dagli Accordi SR si applicano indipendentemente dalla lunghezza del contratto. Tuttavia, se il lavoratore stagionale ha già frequentato il corso e è in possesso di un attestato valido (non scaduto) rilasciato per lo stesso livello di rischio, il datore di lavoro non deve far ripetere l’intero percorso: potrà limitarsi alla formazione specifica se i rischi della nuova mansione differiscono da quelli coperti dall’attestato precedente.

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