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FAQ Videoterminali (VDT) — Formazione e Sorveglianza

Domande frequenti su obblighi di formazione, pause e sorveglianza sanitaria per gli addetti ai videoterminali (Titolo VII del D.Lgs 81/08)

1Chi è considerato lavoratore videoterminalista?

L’art. 173 del D.Lgs 81/08 definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico e abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge. Solo al superamento di questa soglia scattano gli obblighi specifici previsti dal Titolo VII (sorveglianza sanitaria, pause e analisi del posto di lavoro).

2È obbligatoria la formazione per chi usa il videoterminale?

Sì. L’art. 177 del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori informazione e formazione sulle modalità di svolgimento dell’attività, sulle misure applicabili al posto di lavoro e sui rischi connessi all’uso prolungato del videoterminale. La formazione rientra negli obblighi formativi specifici dell’art. 37 ed è correlata alla valutazione dei rischi.

3Quali pause spettano al videoterminalista?

L’art. 175 del D.Lgs 81/08 prevede che il lavoratore, qualora svolga attività al videoterminale per almeno venti ore settimanali, abbia diritto a una interruzione mediante pause o cambiamento di attività. In assenza di disposizioni contrattuali diverse, l’interruzione è di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale; le pause non sono cumulabili all’inizio e al termine dell’orario.

4Il videoterminalista è soggetto a sorveglianza sanitaria?

Sì. L’art. 176 del D.Lgs 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, con particolare riferimento ai rischi per la vista e gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. La visita è preventiva e periodica; la periodicità è di norma quinquennale, ridotta a biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per chi ha più di cinquant’anni.

5Il datore di lavoro deve fornire occhiali per il videoterminale?

Sì, quando l’esito della sorveglianza sanitaria lo richiede. L’art. 176 del D.Lgs 81/08 prevede che i mezzi di correzione visiva specifici per l’attività al videoterminale, qualora prescritti dal medico competente e non utilizzabili i normali dispositivi di correzione, siano a carico del datore di lavoro.

6Come deve essere allestita la postazione al videoterminale?

L’allegato XXXIV del D.Lgs 81/08 fissa i requisiti minimi della postazione: schermo orientabile e privo di riflessi, tastiera separata e inclinabile, piano di lavoro di dimensioni adeguate, sedile stabile e regolabile, illuminazione corretta e assenza di disturbi da rumore, calore e radiazioni. Il datore di lavoro analizza i posti di lavoro per individuare ed eliminare i rischi ergonomici, visivi e da affaticamento mentale.

7La visita oculistica a carico del datore è davvero gratuita?

Sì, ai sensi dell’art. 176, comma 1, del D.Lgs 81/08 i lavoratori addetti ai videoterminali hanno diritto alla sorveglianza sanitaria con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, per la postura e per l’affaticamento fisico e mentale. La visita è effettuata dal medico competente e il costo è interamente a carico del datore di lavoro, senza alcuna possibilità di rivalsa sul lavoratore. La cadenza delle visite è stabilita dal medico competente nel Piano di Sorveglianza Sanitaria (normalmente biennale per i lavoratori con più di 45 anni, quinquennale per i più giovani, salvo diversa indicazione del MC). Se all’esito della visita oculistica emerge la necessità di dispositivi di correzione visiva (occhiali o lenti) specifici per il lavoro al VDT, l’art. 176, co. 3 prevede che il datore di lavoro fornisca tali dispositivi speciali di correzione senza oneri per il lavoratore, qualora i dispositivi di correzione normali (occhiali da vista comuni) non risultino idonei. La fornitura degli occhiali "da VDT" è quindi soggetta all’accertamento medico che ne attesti la necessità specifica per il lavoro al videoterminale: non è automatica per ogni lavoratore che porta occhiali.

8Smart working e VDT: gli obblighi del Titolo VII si applicano?

Sì, gli obblighi del Titolo VII del D.Lgs 81/08 si applicano anche al lavoro agile (smart working). La L. 81/2017 (disciplina del lavoro agile), all’art. 22, co. 1, dispone esplicitamente che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Poiché il D.Lgs 81/08 si applica integralmente al lavoro agile per richiamo espresso, il lavoratore che in smart working utilizza un videoterminale per almeno 20 ore settimanali è a pieno titolo un "addetto VDT" con tutti i diritti (pause art. 175, sorveglianza sanitaria art. 176, formazione art. 177) e il datore di lavoro mantiene i corrispondenti obblighi (valutazione dei rischi art. 174, informazione e formazione). La postazione domestica deve rispettare i requisiti dell’Allegato XXXIV, e il datore di lavoro è tenuto a verificarne — almeno mediante autodichiarazione del lavoratore — la conformità.

9Cosa deve contenere la valutazione dei rischi VDT?

Ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza con particolare riguardo ai rischi legati all’utilizzo dei videoterminali. La valutazione deve analizzare le postazioni di lavoro con riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Concretamente, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve contenere: identificazione dei lavoratori addetti ai VDT (con indicazione delle ore settimanali di utilizzo); analisi delle postazioni di lavoro rispetto ai requisiti dell’Allegato XXXIV (ergonomia dello schermo, del sedile, del piano di lavoro, dell’illuminazione); durata e frequenza dell’esposizione quotidiana al VDT; valutazione dell’affaticamento visivo (distanza di visione, luminanza, contrasto); valutazione della postura (altezza del piano di lavoro, supporto lombare, posizione delle mani sulla tastiera); analisi dello stress correlato al lavoro con VDT (ritmo imposto dalla macchina, monotonia, isolamento). Il datore di lavoro deve aggiornare la valutazione ogni volta che si modifica significativamente l’organizzazione del lavoro o l’attrezzatura utilizzata (art. 29, co. 3 D.Lgs 81/08).

10Dopo quante ore al videoterminale scatta la sorveglianza sanitaria obbligatoria?

L’art. 173 c.1 lett. c) D.Lgs 81/08 definisce addetto ai VDT chi utilizza il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni. Superata tale soglia scatta la sorveglianza sanitaria ex art. 176: visita oculistica periodica ogni 2 anni per i lavoratori con età inferiore a 50 anni, ogni anno per chi ha 50 anni o più. I palmari e gli smartphone sono esclusi dalla definizione di VDT; sono inclusi monitor, PC fissi, laptop e tablet con tastiera.

11Con quale frequenza i lavoratori over 50 addetti ai videoterminali devono effettuare la visita medica?

Per i lavoratori addetti ai videoterminali (VDT) che hanno superato i 50 anni di età, l’art. 176, comma 2, del D.Lgs 81/08 prevede una cadenza biennale (ogni 2 anni) per la visita medica periodica, a differenza degli altri lavoratori VDT per i quali la periodicità ordinaria è quinquennale. La norma introduce quindi una maggiore tutela per i lavoratori più anziani, riconoscendo che l’esposizione prolungata ai VDT può incidere maggiormente su organi già più suscettibili all’invecchiamento, in particolare la vista. Il medico competente può ridurre ulteriormente l’intervallo tra le visite qualora il giudizio di idoneità alla mansione lo richieda o in presenza di condizioni di salute specifiche che lo rendano necessario. Sono considerati lavoratori VDT coloro che utilizzano attrezzature munite di schermo per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause previste dall’art. 175.

12Cosa verifica il medico competente nella visita per i lavoratori VDT?

La visita medica per i lavoratori addetti a videoterminali comprende, ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs 81/08, una valutazione della funzione visiva e degli occhi (acuità visiva, difetti della rifrazione, capacità di accomodazione, visione binoculare) nonché degli apparati muscolo-scheletrico e neuropsichico, con particolare attenzione ai disturbi da postura scorretta (rachide cervicale e dorsale) e ai disturbi da stress lavoro-correlato. Il medico può prescrivere la correzione ottica appropriata per il lavoro al VDT a spese del datore di lavoro, qualora gli occhiali comuni risultino inadeguati e non esistano dispositivi ottici di correzione equivalenti. L’esame va ripetuto ogni 2 anni per i lavoratori over 50 e ogni 5 anni per gli altri, salvo diversa indicazione del medico competente.

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