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FAQ Aggiornamento Antincendio — D.M. 02/09/2021

Domande frequenti sull’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio secondo il D.M. 2 settembre 2021, durate per livello di rischio e parte pratica

1Ogni quanto va aggiornata la formazione antincendio?

Il D.M. 2 settembre 2021 (decreto Controlli, in vigore dal 4 ottobre 2022) ha introdotto l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione degli addetti antincendio con cadenza quinquennale. Fino all’entrata in vigore del decreto l’aggiornamento non aveva una scadenza fissa: ora è obbligatorio rinnovarlo ogni 5 anni.

2Come si chiamano oggi i livelli di rischio antincendio?

Il D.M. 2 settembre 2021 ha sostituito la vecchia classificazione del D.M. 10/3/1998. I livelli di rischio basso, medio ed elevato sono stati rinominati in livello 1, livello 2 e livello 3. Di conseguenza anche i corsi di formazione e di aggiornamento per gli addetti sono articolati su questi tre livelli.

3Quanto dura l’aggiornamento antincendio per ciascun livello?

Secondo il D.M. 2 settembre 2021 l’aggiornamento per gli addetti di livello 1 dura 2 ore, quello per il livello 2 dura 5 ore e quello per il livello 3 dura 8 ore. Le durate sono inferiori a quelle dei corsi di formazione iniziale (rispettivamente 4, 8 e 16 ore).

4L’aggiornamento antincendio prevede la parte pratica?

Sì. Il D.M. 2 settembre 2021 prevede che l’aggiornamento comprenda una parte pratica con esercitazioni sull’uso degli estintori e, per i livelli superiori, degli altri mezzi di estinzione. L’aggiornamento non può quindi essere svolto interamente in modalità teorica o a distanza: l’addestramento pratico è parte integrante del percorso.

5Cosa succede se non si effettua l’aggiornamento antincendio?

Il mancato aggiornamento entro la scadenza quinquennale rende la formazione dell’addetto non più conforme al D.M. 2 settembre 2021. Il datore di lavoro deve garantire che gli addetti designati abbiano una formazione valida e aggiornata: in caso di controllo o di evento, una formazione scaduta espone l’azienda a contestazioni e responsabilità in materia di gestione delle emergenze.

6Chi è già formato deve rifare tutto il corso o solo l’aggiornamento?

Chi possiede una formazione antincendio valida deve seguire solo il corso di aggiornamento corrispondente al livello di rischio della propria attività (2, 5 o 8 ore), non l’intero corso iniziale. È inoltre richiesto, per gli addetti di livello 3 che operano in attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, il conseguimento dell’idoneità tecnica ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/1996.

7Ogni quanti anni va rinnovato l'attestato di addetto antincendio e come si effettua il rinnovo?

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 02/09/2021, il rinnovo dell'abilitazione degli addetti antincendio è obbligatorio ogni 3 anni per tutti e tre i livelli di rischio (Livello 1, Livello 2 e Livello 3). Il D.M. 2021 ha rappresentato un significativo cambio di approccio rispetto al precedente D.M. 10/03/1998, che non prevedeva un termine di scadenza esplicito per l'abilitazione: sotto la vecchia disciplina molte aziende non effettuavano alcun aggiornamento periodico. Le modalità di rinnovo differiscono a seconda del livello di rischio: per il Livello 1 (rischio basso, corso iniziale 4 ore) il rinnovo consiste in un corso di aggiornamento di 2 ore, erogabile anche in modalità e-learning per la componente teorica; per il Livello 2 (rischio medio, corso iniziale 8 ore) il rinnovo prevede 5 ore di aggiornamento con esercitazioni pratiche obbligatorie; per il Livello 3 (rischio alto, corso iniziale 16 ore) il rinnovo richiede 8 ore di aggiornamento con esercitazioni pratiche e, in molti casi — specie per le attività soggette al D.P.R. 151/2011 — con prova pratica davanti alla commissione VVF. Il mancato rinnovo nei termini comporta la decadenza dell'abilitazione e l'obbligo di ripetere l'intero corso iniziale, non solo il modulo di aggiornamento. Il datore di lavoro che mantiene in servizio addetti antincendio con abilitazione scaduta è sanzionabile ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 81/08.

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