Calcolatore MoVaRisCh — rischio chimico D.Lgs 81/08
Indice di rischio chimico R = P × E secondo il modello Regione Emilia-Romagna 2002. Verifica della soglia «irrilevante per la sicurezza» ex art. 224 c.2 D.Lgs 81/08, con obblighi correlati per ciascun livello.
In sintesi (TL;DR)
- Metodo:
- R = P × E (MoVaRisCh).
- Fonti:
- D.Lgs 81/08 Titolo IX Capo I; CLP 1272/2008; REACH 1907/2006.
- Soglie:
- ≤ 15 irrilevante / 15-21 basso / 21-40 medio / 40-80 alto / > 80 molto alto.
- Affidabilità:
- modello validato giurisprudenza; CMR richiedono Capo II.
Il rischio chimico nel D.Lgs 81/08
Il Titolo IX Capo I (artt. 221-232) del Testo Unico recepisce la Direttiva 98/24/CE «agenti chimici» e impone al datore di lavoro di valutare tutti gli agenti chimici pericolosi presenti in azienda, indipendentemente dal quantitativo. La novità rispetto al superato D.Lgs 25/2002 è il concetto di rischio «irrilevante per la sicurezza» (art. 224 c.2): se ricorre, il datore è esonerato dagli obblighi rinforzati dell’art. 225 (misure specifiche di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria estesa, monitoraggio ambientale).
Per dimostrare oggettivamente il livello di rischio le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia hanno pubblicato nel 2002 il modello MoVaRisCh, recepito formalmente dalla DGR Lombardia VIII/4502 del 30/12/2005 e oggi usato di fatto in tutta Italia. È un modello semi-quantitativo che combina un punteggio di Pericolosità P (dalle frasi H del Regolamento CE 1272/2008 «CLP») e un punteggio di Esposizione E (tipologia, quantità, durata, ventilazione, DPI, distanza). L’indice di rischio R = P × E viene confrontato con soglie codificate.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 37147/2018, 14468/2020) riconosce MoVaRisCh come metodo idoneo per la pre-valutazione e per la classificazione del rischio «irrilevante», a condizione che il calcolo sia documentato, riproducibile e accompagnato dalle Schede Dati di Sicurezza (SDS) REACH aggiornate. Per agenti cancerogeni e mutageni il modello non è applicabile: si entra nel Titolo IX Capo II (artt. 233-249) con obblighi rinforzati e divieto di esposizione non strettamente necessaria.
Il calcolatore qui sotto implementa MoVaRisCh nella sua versione inalatoria classica. Restituisce P, E, R, il livello e l’elenco degli obblighi normativi correlati al risultato. È pensato per RSPP, ASPP, consulenti chimici e medici competenti come strumento di lavoro preliminare: la valutazione definitiva del rischio chimico — firmata dal datore di lavoro con RSPP, medico competente e RLS (art. 28) — richiede integrazione con monitoraggio ambientale (UNI EN 689:2019), confronto con TLV-TWA ACGIH, eventuali BEI, e considerazione del rischio cutaneo e d’incendio/esplosione (art. 226).
Calcolatore MoVaRisCh — rischio chimico
Selezionare le frasi H (CLP) della sostanza, i parametri di esposizione, la ventilazione e i DPI utilizzati. Il modello restituisce R = P × E con le soglie MoVaRisCh.
Formula MoVaRisCh: R = P × E. P = max(Pi) tra le frasi H selezionate. E è composto da tipologia · quantità · durata · ventilazione · DPI · distanza.
Indici di calcolo
- Pericolosità P = 4.0
- Esposizione E = 0.37
- Rischio R = P × E = 1.50
R = 1.50
Irrilevante per la sicurezza (art. 224 c.2 D.Lgs 81/08)Non si applicano gli obblighi specifici dell’art. 225 (misure di prevenzione e protezione). Restano validi gli obblighi generali del Titolo IX.
- SDS aggiornate disponibili in azienda
- Informazione e formazione lavoratori art. 36-37
- Etichettatura conforme CLP Reg. 1272/2008
Soglie MoVaRisCh
- • 0.1 – 15: irrilevante per la sicurezza (art. 224 c.2)
- • 15 – 21: basso
- • 21 – 40: medio
- • 40 – 80: alto
- • > 80: molto alto
Modello semplificato per pre-valutazione. Per agenti CMR (cancerogeni/mutageni) applicare il Titolo IX Capo II. DVR chimico definitivo richiede SDS, monitoraggio ambientale (UNI EN 689) e firma del professionista qualificato.
Come interpretare il risultato
R ≤ 15 — Irrilevante
Art. 224 c.2 applicabile: niente DVR chimico specifico. Restano formazione, SDS, etichettatura.
15 < R ≤ 21 — Basso
DVR chimico ex art. 223 + misure di prevenzione art. 225 + DPI adeguati.
21 < R ≤ 40 — Medio
Sorveglianza sanitaria art. 229 + misure tecniche rinforzate + monitoraggio ambientale.
40 < R ≤ 80 — Alto
Piano di sostituzione agente + monitoraggio biologico (BEI) + procedure emergenza.
R > 80 — Molto alto
Sospensione lavorazione fino a riprogettazione. Coinvolgimento medico competente, eventuale notifica ASL/INL.
Metodi e norme correlate
| Metodo | Norma / fonte | Ambito |
|---|---|---|
| MoVaRisCh — modello semi-quantitativo | RER 2002 / DGR Lombardia 6/57/2005 | Pre-valutazione, soglia «irrilevante» art. 224. |
| ARChiMeDe | Regione Veneto 2009 | Alternativa MoVaRisCh, simile struttura P × E. |
| Stoffenmanager | TNO Olanda | Modello inalatorio quantitativo, validato OECD. |
| ECETOC TRA | ECETOC v3 | Tier 1 REACH, scenari di esposizione. |
| Monitoraggio ambientale | UNI EN 689:2019 | Misura su lavoratore, confronto TLV-TWA. |
Approfondisci
Domande frequenti
Cos’è il modello MoVaRisCh?+
MoVaRisCh (Modello di Valutazione del Rischio Chimico) è un algoritmo semi-quantitativo pubblicato nel 2002 dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia (recepito DGR Lombardia 6/57/2005). Calcola l’indice R = P × E (Pericolosità × Esposizione) per stabilire se il rischio chimico è «irrilevante per la sicurezza» ex art. 224 c.2 D.Lgs 81/08 o se serve un DVR chimico completo.
Quando il rischio chimico è «irrilevante per la sicurezza»?+
L’art. 224 c.2 D.Lgs 81/08 esonera il datore di lavoro dagli obblighi specifici dell’art. 225 quando il rischio è «basso per la sicurezza e irrilevante per la salute». MoVaRisCh fissa convenzionalmente la soglia a R ≤ 15. Restano comunque validi gli obblighi generali: SDS, etichettatura CLP, formazione, informazione.
Quali altri metodi esistono per il rischio chimico?+
Oltre a MoVaRisCh: ARChiMeDe (Veneto), CHEOPE (INAIL), Stoffenmanager (Olanda), ECETOC TRA, COSHH Essentials (HSE UK). Per agenti cancerogeni/mutageni si applica il Titolo IX Capo II e si usa il modello ad approccio probabilistico (es. RISKOFDERM per la cute).
Come si determina la pericolosità P?+
P si ricava dalle frasi H (Hazard statements) del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) riportate nella SDS sezione 2. MoVaRisCh assegna punteggi da 1 (nessuna H rilevante) a 10 (H300 letale, H310, H330, H340 mutageno, H350 cancerogeno, H360 reprotossico). Si usa il massimo P tra tutte le frasi H della sostanza.
Come si determina l’esposizione E?+
E è composto da: tipologia/volatilità (solido compatto → gas), quantità giornaliera, durata esposizione, ventilazione (naturale → cabina chiusa), DPI respiratori (nessuno → autorespiratore), distanza dalla sorgente. La formula moltiplicativa restituisce un valore scalato 0.1-10.
Cosa cambia se uso DPI di III categoria?+
I DPI respiratori riducono il fattore E secondo l’APF (Assigned Protection Factor): FFP1 (APF 4) → coef. 0.85; FFP2 (APF 10) → 0.65; FFP3 (APF 30) → 0.45; pieno facciale → 0.3; autorespiratore SCBA → 0.1. Sono DPI III categoria e richiedono addestramento obbligatorio art. 77 D.Lgs 81/08.
MoVaRisCh basta per il DVR chimico?+
È un metodo accettato dalla giurisprudenza (Cass. Pen. 37147/2018) per la pre-valutazione e la classificazione «irrilevante». Per rischio non irrilevante serve approfondimento: monitoraggio ambientale UNI EN 689, confronto con TLV-TWA ACGIH, BEI, eventuale modellazione (es. Stoffenmanager). Il DVR è firmato dal datore con RSPP, medico competente, RLS (art. 28).
Si applica anche al rischio cutaneo?+
MoVaRisCh classico è inalatorio. Per la via cutanea esistono varianti (MoVaRisCh dermico) e metodi dedicati (RISKOFDERM, DREAM). Le frasi H311 (tossico cute), H312, H314 ustioni, H317 sensibilizzante cute vanno comunque sempre considerate e gestite con DPI conformi (guanti EN 374, indumenti EN 13034).
Cosa fare se la sostanza è cancerogena/mutagena?+
Esce dal campo di applicazione di MoVaRisCh: si applica il Titolo IX Capo II D.Lgs 81/08 (artt. 233-249), con obblighi rinforzati di sostituzione, sistema chiuso, registro esposti SINUC, sorveglianza sanitaria specifica, valori limite vincolanti (BOELV) della Direttiva CMD recepita.
Ogni quanto va aggiornata la valutazione chimica?+
Art. 29 c.3 D.Lgs 81/08: rivalutazione ad ogni modifica significativa (nuove sostanze, nuove lavorazioni, infortunio, prescrizione organo vigilanza). In assenza di modifiche, è prassi un riesame triennale. Le SDS REACH vanno verificate ad ogni revisione del fornitore.
Avvertenza. Strumento informativo basato sul modello MoVaRisCh (Regione Emilia-Romagna 2002, DGR Lombardia 6/57/2005), a scopo didattico e di pre-valutazione. Non sostituisce il DVR chimico ex artt. 28 e 223 D.Lgs 81/08, il monitoraggio ambientale ex UNI EN 689:2019, né la valutazione del medico competente. Per agenti cancerogeni/mutageni si applica il Titolo IX Capo II. Non viene fornita alcuna garanzia di conformità legale.