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FAQ Sicurezza in Sanità e Assistenza Sociale — Settore Q ATECO

Domande frequenti sulla sicurezza sul lavoro in ospedali, RSA, studi medici e dentistici e assistenza ad anziani e disabili: rischio biologico, movimentazione pazienti (MAPO) e formazione obbligatoria D.Lgs 81/08.

1La RSA è obbligata a nominare il Medico Competente?

Sì, la nomina del Medico Competente è obbligatoria per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in quanto le attività di assistenza agli anziani comportano la sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81/08. L'obbligo nasce in primo luogo dall'esposizione a rischio biologico: le RSA ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo X del D.Lgs 81/08 (artt. 266-286), che si applica alle attività nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, tra cui Mycobacterium tuberculosis, batteri multiresistenti (MRSA, VRE, ESBL), virus influenzali e altri patogeni diffusi nelle strutture di cura. Il Medico Competente è altresì necessario per la sorveglianza dei lavoratori esposti a rischi ergonomici (movimentazione manuale dei pazienti, Titolo VI D.Lgs 81/08) e a stress lavoro-correlato. L'art. 18 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di nominare il Medico Competente ogni volta che la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria: nelle RSA questa condizione è sistematicamente soddisfatta.

2Quante ore di formazione sulla sicurezza deve fare un OSS che lavora nell'assistenza agli anziani?

L'Operatore Socio Sanitario (OSS) che lavora in una struttura per anziani (RSA, casa di riposo, centro diurno) è inquadrato in un'attività classificata a rischio medio, pertanto la formazione obbligatoria ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica con contenuti adeguati ai rischi della mansione (rischio biologico, movimentazione manuale dei pazienti, rischio scivolamento, stress lavoro-correlato, violenza da parte degli assistiti). L'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per 6 ore. Oltre alla formazione di base, l'OSS deve ricevere formazione specifica aggiuntiva sul rischio biologico (Titolo X D.Lgs 81/08), sulla movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti (Titolo VI, con criteri NIOSH e MAPO — Metodo di Analisi e Prevenzione del rischio da Operazioni di movimentazione pazienti), e sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti per ogni livello di rischio biologico. La formazione complessiva del lavoratore in questo settore, sommando tutti gli obblighi specifici, supera generalmente le 20 ore.

3Come si gestisce il rischio tubercolosi in una struttura sociosanitaria?

La gestione del rischio tubercolosi (TB) in una struttura sociosanitaria è disciplinata dal Titolo X del D.Lgs 81/08 (rischio biologico — Mycobacterium tuberculosis, gruppo di rischio 3) e dal Protocollo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti approvato dai Ministeri competenti, che integra le raccomandazioni del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC). Le misure da adottare comprendono: sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81/08 con test diagnostici (test IGRA — Interferon Gamma Release Assay o Mantoux) al momento dell'assunzione e con periodicità definita dal Medico Competente; utilizzo di DPI per le vie respiratorie di classe FFP2 (EN 149:2001+A1:2009) per l'assistenza ordinaria e FFP3 per le procedure che generano aerosol (AGP — Aerosol Generating Procedures); isolamento respiratorio del paziente con TB attiva in stanze a pressione negativa o, in assenza, con adeguata ventilazione; sorveglianza post-esposizione dei lavoratori in caso di contatto con caso accertato o sospetto; notifica obbligatoria alle autorità sanitarie competenti (ATS/ASL) ai sensi del D.M. 15/12/1990 (malattie infettive e diffusive). La struttura deve redigere un protocollo specifico inserito nel DVR e garantire formazione e informazione adeguate a tutto il personale.

4Qual è la classificazione di rischio degli ospedali privati ai fini della formazione obbligatoria?

Gli ospedali privati, le case di cura e le strutture di ricovero (ATECO Q86.1) rientrano nella categoria a rischio alto ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in ragione della compresenza di molteplici fattori di rischio: biologico (esposizione ad agenti biologici di gruppo 2, 3 e talvolta 4 ai sensi del D.Lgs 81/08 Titolo X, artt. 268-286), chimico (farmaci, disinfettanti, gas anestetici), da movimentazione manuale dei pazienti (MMC con metodo MAPO — Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati), radiazioni ionizzanti in diagnostica per immagini, rischio da punture accidentali (Direttiva 2010/32/UE recepita con D.Lgs 19/2014). Tutti i lavoratori — infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), tecnici, addetti alle pulizie — devono seguire la formazione specifica da 16 ore (4 ore generali + 12 ore specifiche) con aggiornamento quinquennale di 6 ore. I preposti (capo sala, coordinatori infermieristici) devono completare 8 ore aggiuntive ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 come modificato dal D.L. 146/2021. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori esposti a rischio biologico, chimico e da MMC, con periodicità stabilita dal medico competente.

5Come si valuta il rischio da movimentazione manuale dei pazienti in ospedale?

La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti (MMP) negli ospedali privati (ATECO Q86.1) si effettua con il metodo MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati), sviluppato dall’INAIL e dall’Università degli Studi di Milano, che costituisce lo strumento validato specifico per le strutture di ricovero. Il metodo MAPO calcola un indice numerico sulla base di cinque fattori: numero di pazienti non collaboranti (NC) e parzialmente collaboranti (PC) per addetto, disponibilità e adeguatezza degli ausili minori (sollevatori, cinture, assi di scivolamento), caratteristiche dell’ambiente (spazio, pavimentazione, bagni), formazione degli operatori, e caratteristiche dei letti e carrozzine. Un indice MAPO compreso tra 1,51 e 5 indica rischio medio; superiore a 5 indica rischio alto, con obbligo di sorveglianza sanitaria periodica. Il D.Lgs 81/08 Titolo VI (art. 168) impone al datore di lavoro di adottare misure organizzative e tecniche per ridurre il rischio, privilegiando l’uso di ausili meccanici. La formazione specifica sulla MMP deve essere integrata nel piano formativo aziendale e documentata nel DVR ai sensi dell’art. 28.

6Gli operatori di una RSA sono soggetti alla sorveglianza sanitaria?

Sì. Gli operatori di residenze sanitarie assistenziali (RSA), case famiglia e strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (ATECO Q88) sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria per almeno due ordini di rischi. Il primo è il rischio da movimentazione manuale dei pazienti (MMP), valutato con il metodo MAPO: qualora l’indice MAPO superi 1,51, il medico competente deve inserire gli operatori nel programma di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 artt. 167-170 e 41. Il secondo è il rischio biologico: gli OSS e gli infermieri sono esposti ad agenti biologici di gruppo 2 e 3 (batteri, virus, miceti) attraverso il contatto con sangue, secreti e materiale biologico, con obbligo di sorveglianza ai sensi del Titolo X del D.Lgs 81/08 (art. 279). Il medico competente stabilisce la periodicità delle visite (normalmente annuale) e i protocolli di vaccinazione (anti-epatite B, antinfluenzale, anti-varicella). La formazione obbligatoria è classificata a rischio alto (16 ore totali per lavoratori) con contenuti specifici su: tecniche di mobilizzazione assistita, uso di ausili, corretta vestizione/svestizione dei DPI, procedure per lesioni da punture accidentali (D.Lgs 19/2014, art. 3).

7Come si valuta il rischio da movimentazione di pazienti per gli infermieri?

Il metodo di riferimento italiano per la valutazione del rischio da movimentazione di pazienti non collaboranti è l’Indice MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati), sviluppato dall’Unità di Ricerca EPM. L’indice MAPO si calcola come prodotto ponderato di fattori che considerano: numero di pazienti non collaboranti, dotazione e adeguatezza degli ausili per la movimentazione (sollevatori, carrozzine, barelle), caratteristiche strutturali dell’ambiente (bagni, letti, corridoi), formazione del personale e rapporto pazienti/operatori. I valori MAPO guidano la priorità delle misure di prevenzione.

8La movimentazione manuale dei pazienti ricade nel Titolo VI del D.Lgs 81/08?

Sì. Il Titolo VI del D.Lgs 81/08 disciplina la movimentazione manuale dei carichi (MMC), che include la movimentazione di persone non deambulanti o parzialmente collaboranti. Le Linee Guida ISPESL e le indicazioni INAIL collocano la movimentazione di pazienti nel campo di applicazione degli artt. 167-171 del D.Lgs 81/08 (Allegato XXXIII). Il DVR ospedaliero deve includere la valutazione analitica del rischio MMC per reparto, il calcolo dell’indice MAPO e l’identificazione delle misure di prevenzione: ausili meccanici, lay-out dei reparti e formazione specifica degli operatori sanitari.

9Ogni quanto gli infermieri devono fare la visita medica periodica?

Gli infermieri sono esposti a rischi multipli (biologico, chimico da farmaci antiblastici, MMC, turni notturni, stress) che richiedono sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08. La periodicità è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario del DVR ospedaliero: generalmente annuale per i rischi biologico, chimico e MMC. Il medico competente può esprimere giudizio di idoneità con limitazioni (es. esonero dalla movimentazione manuale in caso di lombopatia professionale) e prescrivere sorveglianza sanitaria straordinaria in caso di patologie correlate al rischio.

10Gli studi medici e dentistici sono soggetti al D.Lgs 81/08?

Sì. Gli studi medici e dentistici che impiegano anche un solo lavoratore subordinato (segretaria, assistente alla poltrona, igienista dentale) sono soggetti a tutti gli obblighi del D.Lgs 81/08: nomina dell’RSPP, redazione del DVR, formazione e informazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e dotazione di DPI adeguati. Il mancato adempimento espone il titolare a sanzioni penali e amministrative.

11Quale livello di rischio biologico si applica allo studio dentistico e quali DPI sono obbligatori?

Il personale degli studi dentistici è esposto ad agenti biologici di Gruppo 2 e in alcuni casi di Gruppo 3 (es. HBV, HCV, HIV) ai sensi del Titolo X e dell’Allegato XLVI del D.Lgs 81/08. I DPI obbligatori comprendono guanti monouso in nitrile o latex (EN 455), mascherina chirurgica o FFP2 in funzione della procedura, occhiali o visiera contro schizzi e aerosol. Il DVR deve includere la valutazione del rischio biologico con l’indicazione delle misure preventive, incluse le procedure di decontaminazione e la gestione dei rifiuti sanitari.

12Ogni quanto il personale di studio medico deve fare la visita medica periodica?

Il medico competente stabilisce la periodicità della sorveglianza sanitaria in base al profilo di rischio valutato nel DVR. Per i lavoratori esposti a rischio biologico negli studi medici e dentistici, la visita medica periodica è di norma annuale o biennale. Il medico competente emette il giudizio di idoneità alla mansione specifica e può prescrivere vaccinazioni (es. anti-epatite B obbligatoria per il personale sanitario ai sensi dell’art. 279 D.Lgs 81/08) o sorveglianza aggiuntiva in presenza di patologie.

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