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FAQ Smart Working e Sicurezza sul Lavoro — Obblighi e Tutele

Guida alla salute e sicurezza nel lavoro agile (smart working) ai sensi della L. 81/2017: informativa scritta sui rischi, uso dei videoterminali, infortuni e infortunio in itinere durante il lavoro agile, responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore

1Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza anche nello smart working?

Sì. Anche nel lavoro agile il datore di lavoro è garante della salute e sicurezza del lavoratore. L’art. 22 della L. 81/2017 prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile e a tal fine consegni al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Gli obblighi di tutela previsti dal D.Lgs 81/08 continuano dunque ad applicarsi, adattati alla peculiarità della prestazione svolta al di fuori dei locali aziendali.

2Cosa deve contenere l’informativa sui rischi prevista dall’art. 22?

L’informativa scritta prevista dall’art. 22 della L. 81/2017 deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro agile. Tipicamente fornisce indicazioni sull’organizzazione della postazione di lavoro, sull’uso corretto delle attrezzature e dei videoterminali, sulle pause e sull’alternanza tra attività al computer e altre attività, sui rischi legati a posture incongrue e illuminazione inadeguata, nonché sui comportamenti da adottare per prevenire infortuni nell’ambiente domestico o nel luogo prescelto. L’informativa va consegnata con cadenza almeno annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3Anche il lavoratore agile ha obblighi in materia di sicurezza?

Sì. L’art. 22 della L. 81/2017 stabilisce che il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Il lavoratore deve quindi prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo in cui opera, utilizzare correttamente le attrezzature messe a disposizione, rispettare le indicazioni contenute nell’informativa e segnalare eventuali condizioni di rischio. Si tratta di obblighi coerenti con i doveri generali di collaborazione e diligenza previsti dal D.Lgs 81/08.

4L’infortunio durante lo smart working è tutelato dall’INAIL?

Sì. La L. 81/2017 riconosce al lavoratore agile la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Perché l’infortunio sia indennizzabile occorre che l’evento sia avvenuto in occasione di lavoro, cioè durante e in funzione dell’attività lavorativa, e non durante attività estranee alla prestazione. La copertura assicurativa si fonda sul nesso tra l’evento e la finalità lavorativa, valutato tenendo conto delle modalità con cui il lavoro agile viene concretamente svolto.

5Esiste l’infortunio in itinere nel lavoro agile?

Sì. La L. 81/2017 prevede che il lavoratore agile abbia diritto alla tutela contro gli infortuni in itinere, cioè occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Tale tutela opera nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina generale dell’infortunio in itinere, e si applica quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative, purché risponda a criteri di ragionevolezza.

6Come va gestita la postazione con videoterminale nello smart working?

Anche nel lavoro agile occorre porre attenzione ai rischi tipici dell’uso dei videoterminali, disciplinati dal Titolo VII del D.Lgs 81/08. È opportuno che la postazione sia organizzata in modo da consentire una postura corretta, con sedile adeguato, schermo posizionato per evitare riflessi e affaticamento visivo e illuminazione sufficiente. È inoltre importante rispettare le pause o i cambiamenti di attività previsti per chi utilizza il videoterminale in modo sistematico, così da prevenire disturbi muscolo-scheletrici e affaticamento visivo. Queste indicazioni vengono generalmente richiamate nell’informativa sui rischi consegnata al lavoratore agile.

7Serve una valutazione ergonomica della postazione di lavoro a casa del dipendente?

Il D.Lgs 81/08 Titolo VII (VDT — artt. 172-179) impone la valutazione del rischio ergonomico per chiunque utilizzi un’attrezzatura munita di video per almeno 20 ore settimanali (dedotte le pause). Per il lavoratore in smart working, il datore deve fornire un’informativa scritta (ex L. 81/2017 art. 22) contenente le istruzioni per l’allestimento di una postazione conforme ai requisiti minimi dell’Allegato XXXIV D.Lgs 81/08 (schienale, altezza scrivania, illuminazione, monitor a distanza corretta). La verifica diretta della postazione domestica non è obbligatoria ma raccomandata; in alternativa, il datore può richiedere al lavoratore un’autocertificazione dell’idoneità della postazione.

8La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori in smart working VDT?

Sì, se il lavoratore in smart working è un videoterminalista ai sensi dell’art. 173 D.Lgs 81/08 (uso > 20 ore settimanali di attrezzatura con video, dedotte le pause), la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ex art. 176: visita preventiva e periodica (ogni 5 anni per lavoratori fino a 50 anni, ogni 2 anni per over 50), con particolare attenzione a occhi e vista, apparato muscolo-scheletrico (spalle, collo, polsi) e postura. Il medico competente può effettuare le visite anche con soluzioni di telemedicina (teleconsulto) per la parte anamnestica, ma la visita oculistica con test dell’acuità visiva richiede la presenza fisica.

9Cosa deve contenere l'accordo individuale di smart working in materia di sicurezza?

L'accordo individuale di lavoro agile, previsto dall'art. 19 della Legge 81/2017, deve prevedere, tra le altre clausole, disposizioni specifiche in materia di sicurezza: i luoghi in cui la prestazione può essere svolta (abitazione, spazi di coworking, ecc.); le fasce orarie di lavoro e i tempi di disconnessione; le attrezzature messe a disposizione dal datore di lavoro e le eventuali apparecchiature del lavoratore approvate per l'uso lavorativo (BYOD); il rinvio all'informativa sui rischi generali e specifici consegnata ai sensi dell'art. 22 L. 81/2017; l'obbligo del lavoratore di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali; le procedure da seguire in caso di infortunio o malore. L'accordo può essere a termine o a tempo indeterminato e deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e della regolarità amministrativa.

10L’art. 22 della L. 81/2017 prevede obblighi specifici di sicurezza per lo smart working diversi da quelli del D.Lgs 81/08?

L’art. 22 della Legge 81/2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) non sostituisce gli obblighi del D.Lgs 81/08 ma li integra con disposizioni specifiche per il lavoro agile. Il comma 1 dell’art. 22 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L’informativa, che può essere predisposta con il supporto di INAIL (che ha pubblicato modelli di riferimento), deve essere aggiornata almeno ogni anno o in caso di variazione significativa delle condizioni di lavoro agile. Il comma 2 prevede che il lavoratore agile cooperi all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Il D.Lgs 81/08 si applica integralmente: obbligo di valutazione dei rischi anche per la postazione domiciliare, formazione, sorveglianza sanitaria (per i rischi che la richiedono) e fornitura di attrezzature conformi al Titolo III.

11Il telelavoro (smart working) richiede il DVR per la postazione di lavoro domiciliare?

Il D.Lgs 81/08 si applica al lavoro agile in modo parziale e differenziato rispetto al lavoro in sede. L’art. 22 della Legge 81/2017 (che disciplina il lavoro agile) prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore che esegue la prestazione in modalità agile, anche con riferimento alle attrezzature utilizzate. In concreto: il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione (rischi ergonomici, da videoterminale, da stress lavoro-correlato); l’informativa deve essere aggiornata a ogni accordo individuale di lavoro agile. Non è invece richiesta l’inclusione della postazione domestica nel DVR aziendale né un sopralluogo del datore di lavoro o del Medico Competente presso il domicilio del lavoratore. Spetta al lavoratore cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione attraverso l’autovalutazione della propria postazione sulla base delle indicazioni contenute nell’informativa ricevuta. L’accordo individuale di lavoro agile deve disciplinare tempi di riposo, strumenti di lavoro e misure tecniche e organizzative necessarie per la protezione della salute.

12Il datore di lavoro deve verificare fisicamente la postazione di lavoro del dipendente in smart working?

No, non esiste nella L. 81/2017 un obbligo generalizzato di ispezione fisica della postazione domestica da parte del datore di lavoro. Il modello scelto dal legislatore si basa sulla responsabilità condivisa: il datore fornisce l’informativa sui rischi e le indicazioni sulla corretta organizzazione della postazione, mentre il lavoratore — ex art. 22, comma 2 della L. 81/2017 — è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e a prendersi cura della propria salute e sicurezza. In caso di infortunio in smart working, l’INAIL valuta il nesso causale con l’attività lavorativa caso per caso. Una buona prassi adottata da molte aziende è quella di fornire al lavoratore una checklist di autovalutazione ergonomica della postazione domestica, da compilare e restituire al datore, che documenta l’avvenuta cooperazione e può essere allegata all’informativa annuale.

13Quali elementi deve coprire il DVR per il lavoro da remoto?

Il DVR aziendale deve essere integrato con una sezione dedicata alla modalità di lavoro da remoto (agile o telelavoro) che analizzi almeno i seguenti aspetti: rischi ergonomici da uso prolungato di videoterminali (postura, illuminazione, pause ex art. 175 D.Lgs 81/08); rischi elettrici legati all’uso di apparecchiature informatiche in ambiente domestico (adeguatezza degli impianti, utilizzo di ciabatte e prolunghe); rischi psicosociali (isolamento, difficoltà di disconnessione, confine casa-lavoro); rischi di scivolamento e caduta negli ambienti domestici non progettati come luoghi di lavoro. Per il telelavoro fisso, la valutazione deve essere più approfondita e può includere un questionario di autovalutazione da compilare a cura del lavoratore o un sopralluogo preventivo. Gli esiti della valutazione devono tradursi in misure concrete (checklist ergonomica, linee guida sull’allestimento della postazione) da allegare all’informativa annuale ex art. 22 L. 81/2017.

14L’introduzione dello smart working obbliga il datore di lavoro ad aggiornare il DVR?

Sì. L’art. 28 del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli derivanti da nuove modalità organizzative. L’introduzione o l’estensione del lavoro agile costituisce una variazione organizzativa rilevante che può generare nuovi rischi: rischi ergonomici da postazioni non certificate, rischi psicosociali da isolamento e difficoltà di disconnessione, rischi elettrici da impianti domestici non verificati. Il DVR deve quindi essere aggiornato per includere una valutazione specifica del lavoro agile come modalità organizzativa. Parallelamente, l’art. 22 della L. 81/2017 impone la consegna al lavoratore di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici del lavoro fuori sede, con cadenza almeno annuale. Le due misure sono complementari e non sostituibili l’una all’altra.

15Quali obblighi ha il datore di lavoro in materia di sicurezza per i lavoratori in smart working?

La Legge 81/2017 (artt. 18-23) e il D.Lgs 81/08 si applicano congiuntamente al lavoro agile. Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi connessi alla prestazione resa in ambienti diversi dalla sede aziendale, consegnare al lavoratore un’informativa scritta sui rischi (almeno una volta l’anno), garantire la dotazione di attrezzature sicure e assicurare la sorveglianza sanitaria ove prevista.

16Con quale frequenza va effettuata la visita medica per i lavoratori VDT in smart working?

La periodicità della visita medica per i lavoratori addetti a VDT è stabilita dall’art. 176 del D.Lgs 81/08: di norma ogni 2 anni per i lavoratori classificati come idonei senza limitazioni, ogni anno per quelli con prescrizioni o per i lavoratori di età superiore a 50 anni. Il medico competente può stabilire una frequenza diversa sulla base dell’esito della visita precedente. La visita comprende l’esame della vista e degli occhi, l’esame del rachide e degli arti superiori. Per i lavoratori in smart working le modalità non cambiano: la cadenza dipende dalla classificazione di idoneità, non dal luogo di svolgimento della prestazione.

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