FAQ Idoneità Sanitaria — Visita Medica e Giudizio
Guida al giudizio di idoneità alla mansione: visita medica, tipi di giudizio, limitazioni e prescrizioni, ricorso entro 30 giorni e cambio mansione
1Che cos’è il giudizio di idoneità alla mansione?
Il giudizio di idoneità è la valutazione con cui il medico competente, al termine della visita medica, attesta se il lavoratore è idoneo a svolgere la specifica mansione cui è destinato, in relazione ai rischi presenti. È disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs 81/08 e rientra nella sorveglianza sanitaria. Il giudizio è riferito alla mansione e ai rischi specifici, non a una generica condizione di salute, e ha lo scopo di tutelare la salute del lavoratore evitando che venga adibito a compiti incompatibili con il suo stato psicofisico.
2Quali tipi di giudizio può esprimere il medico competente?
L’art. 41, comma 6, del D.Lgs 81/08 prevede che il medico competente possa esprimere uno dei seguenti giudizi: idoneità piena alla mansione specifica; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente alla mansione specifica. In caso di inidoneità temporanea devono essere precisati i limiti temporali di validità. Il giudizio viene comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro, che è tenuto ad attuarlo. Le prescrizioni e le limitazioni rappresentano una soluzione intermedia che consente, ove possibile, di mantenere il lavoratore nella mansione adattandone le condizioni.
3Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di limitazioni o inidoneità?
Il datore di lavoro è obbligato ad attuare le prescrizioni e le limitazioni indicate dal medico competente. In presenza di un giudizio di inidoneità, anche parziale, alla mansione specifica, l’art. 42 del D.Lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro adibisca, ove possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Il datore non può ignorare il giudizio né lasciare il lavoratore nella mansione dichiarata incompatibile; deve invece ricercare soluzioni organizzative che concilino la tutela della salute con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
4Come si presenta ricorso contro il giudizio di idoneità?
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all’organo di vigilanza territorialmente competente (di norma il servizio competente dell’ASL o l’organo individuato dalla normativa regionale), come previsto dall’art. 41, comma 9, del D.Lgs 81/08. Il ricorso può essere proposto sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, dopo eventuali ulteriori accertamenti, può confermare, modificare o revocare il giudizio. La sua decisione è vincolante per entrambe le parti e prevale sul giudizio originario del medico competente.
5Quando viene effettuata la visita medica di idoneità?
La sorveglianza sanitaria comprende diverse tipologie di visita previste dall’art. 41 del D.Lgs 81/08: la visita medica preventiva, prima dell’adibizione alla mansione, per accertare l’assenza di controindicazioni; le visite periodiche, con la cadenza stabilita dal medico competente (di norma annuale, salvo diversa periodicità motivata) per controllare nel tempo lo stato di salute; la visita su richiesta del lavoratore se correlata ai rischi professionali; la visita in occasione del cambio della mansione; la visita alla cessazione del rapporto nei casi previsti; la visita preventiva in fase preassuntiva e quella dopo assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi. Ogni visita è finalizzata a verificare l’idoneità rispetto ai rischi della mansione svolta.
6Cosa accade in caso di cambio mansione del lavoratore?
Il cambio di mansione è una delle ipotesi che richiede la visita medica, perché la nuova mansione può comportare rischi diversi rispetto a quella precedente. Prima di adibire il lavoratore a compiti che lo espongono a nuovi rischi soggetti a sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve attivare la visita del medico competente per ottenere un nuovo giudizio di idoneità riferito alla mansione di destinazione. Il cambio di mansione può inoltre derivare proprio da un giudizio di inidoneità alla mansione precedente: in tal caso si applica l’art. 42 del D.Lgs 81/08, con il reimpiego del lavoratore in mansioni compatibili con il suo stato di salute, ove disponibili nell’organizzazione aziendale.
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