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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

FAQ Formazione dei Lavoratori Stranieri — Comprensione della Lingua

Guida agli obblighi di formazione per i lavoratori stranieri: comprensione della lingua ex art. 37 comma 13, modalità di erogazione e verifica dell’apprendimento

1Cosa prevede la legge sulla lingua nella formazione dei lavoratori stranieri?

L’art. 37, comma 13, del D.Lgs 81/08 stabilisce che il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza. La norma precisa inoltre che, qualora la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. La comprensione della lingua non è quindi un dettaglio formale, ma una condizione di efficacia e di validità sostanziale della formazione.

2Come si verifica la comprensione della lingua prima del corso?

La verifica della comprensione linguistica va effettuata prima dell’avvio della formazione e può essere svolta con strumenti adeguati al contesto, come un colloquio preliminare, un test di livello linguistico o l’osservazione delle capacità comunicative del lavoratore. L’obiettivo è accertare che il lavoratore sia in grado di seguire e comprendere i contenuti nella lingua veicolare prescelta. L’esito della verifica è opportuno che sia documentato, così da poter dimostrare di aver adottato una modalità formativa effettivamente comprensibile e di aver assolto correttamente l’obbligo previsto dalla norma.

3In che modo si può erogare la formazione se il lavoratore non comprende l’italiano?

Quando il lavoratore non padroneggia sufficientemente l’italiano, il datore di lavoro deve adottare modalità che garantiscano comunque la comprensione: erogazione del corso in una lingua conosciuta dal lavoratore, ricorso a un mediatore linguistico-culturale o a un interprete durante le lezioni, utilizzo di materiali didattici tradotti e di supporti visivi (immagini, pittogrammi, video) che facilitino l’apprendimento. La scelta della modalità dipende dal livello linguistico accertato e dal tipo di rischi da affrontare. L’importante è che il risultato sia una formazione realmente compresa e non una mera erogazione formale.

4Come si verifica l’apprendimento dei lavoratori stranieri?

Al termine del percorso è necessaria una verifica dell’apprendimento, come per qualsiasi lavoratore, da realizzare con modalità adeguate alle competenze linguistiche del lavoratore straniero: test scritti tradotti o semplificati, colloqui orali, prove pratiche e dimostrazioni operative che consentano di valutare l’effettiva acquisizione delle conoscenze e delle abilità. Le prove pratiche sono particolarmente utili perché riducono la dipendenza dalla padronanza linguistica. La verifica dell’apprendimento deve essere documentata e costituisce la prova che la formazione ha raggiunto il suo scopo, ossia rendere il lavoratore consapevole dei rischi e capace di operare in sicurezza.

5Cosa rischia il datore di lavoro che non garantisce la comprensione della formazione?

Una formazione erogata in una lingua non compresa dal lavoratore può essere considerata non valida sotto il profilo sostanziale, perché non idonea a trasferire le conoscenze richieste dall’art. 37 del D.Lgs 81/08. In tal caso il datore di lavoro è esposto alle stesse conseguenze della formazione omessa o carente, con possibili sanzioni e, in caso di infortunio, un aggravamento della responsabilità penale e civile. La giurisprudenza valorizza l’effettività della formazione: non basta consegnare attestati, occorre dimostrare che il lavoratore ha realmente compreso i contenuti, condizione resa ancora più stringente per i lavoratori stranieri.

6Gli obblighi sulla lingua valgono anche per la formazione in e-learning?

Sì. Anche quando la formazione viene erogata in modalità e-learning gli obblighi di comprensibilità dei contenuti e di verifica della conoscenza della lingua restano pienamente applicabili. Per i lavoratori stranieri ciò significa mettere a disposizione, ove necessario, piattaforme e materiali in lingua comprensibile, supporti multimediali e visivi e, comunque, garantire un sistema di assistenza e di verifica dell’apprendimento adeguato. Va inoltre ricordato che le parti pratiche e l’addestramento, non sostituibili dall’e-learning, devono essere svolti in presenza con modalità che assicurino la piena comprensione da parte del lavoratore.

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