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FAQ Formazione Lavoratori Somministrati (Interinali)

Obblighi di formazione per lavoratori somministrati: chi forma chi, responsabilità tra agenzia e utilizzatore (D.Lgs 276/2003 art. 23, D.Lgs 81/08 art. 3 comma 5)

1Chi è responsabile della formazione sulla sicurezza per i lavoratori somministrati?

Nel contratto di somministrazione di lavoro coesistono due soggetti: l’agenzia per il lavoro (somministratore) e l’impresa utilizzatrice. L’art. 3 comma 5 del D.Lgs 81/08 stabilisce che, nel caso di somministrazione, gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sull’utilizzatore, che è il soggetto che di fatto organizza e dirige l’attività lavorativa. In particolare, è l’utilizzatore a dover garantire al lavoratore somministrato la formazione specifica sui rischi propri del luogo di lavoro e della mansione prima che il lavoratore inizi l’attività. L’agenzia per il lavoro, invece, è tenuta a informare il lavoratore sui rischi generali connessi all’attività svolta dall’utilizzatore (art. 23 D.Lgs 276/2003) e può essere responsabile della formazione generale. Le parti possono concordare diversamente nel contratto di somministrazione, ma la responsabilità solidale rimane in capo a entrambe.

2Qual è la durata minima della formazione per i lavoratori somministrati?

La durata della formazione per i lavoratori somministrati segue le stesse regole previste dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per tutti i lavoratori dipendenti: formazione generale di 4 ore più formazione specifica di 4, 8 o 12 ore a seconda che l’azienda utilizzatrice sia classificata a rischio basso, medio o alto. La particolarità del lavoro somministrato sta nella tempistica: la formazione specifica deve essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere le mansioni per le quali è stato inviato presso l’utilizzatore. Alcune agenzie per il lavoro di dimensioni nazionali erogano la formazione generale ai lavoratori iscritti al loro catalogo prima ancora del collocamento, consentendo all’utilizzatore di limitarsi alla formazione specifica sul rischio proprio del sito produttivo. Questa prassi è ritenuta conforme alla normativa purché i contenuti della formazione generale risultino adeguati.

3Cosa succede se il lavoratore somministrato subisce un infortunio e non aveva ricevuto la formazione?

In caso di infortunio occorso a un lavoratore somministrato non adeguatamente formato, la responsabilità è attribuita in primo luogo all’utilizzatore, che ha il controllo diretto dell’attività lavorativa e dell’ambiente di lavoro. Tuttavia, l’agenzia per il lavoro (somministratore) può essere chiamata a rispondere in via solidale se non ha adempiuto agli obblighi di informazione sui rischi generali che le competono ai sensi del D.Lgs 276/2003 e del D.Lgs 81/08. In sede penale, il giudice valuta il contributo causale di ciascun soggetto all’evento infortunistico. La responsabilità solidale in materia di sicurezza sul lavoro è stata confermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha ribadito come la natura «triangolare» del rapporto non possa tradursi in vuoti di tutela per il lavoratore. Il contratto di somministrazione non può derogare agli obblighi normativi di sicurezza.

4L’attestato di formazione rilasciato dall’agenzia è valido presso qualsiasi utilizzatore?

L’attestato di formazione generale (4 ore) rilasciato dall’agenzia per il lavoro è valido per tutti gli utilizzatori, indipendentemente dal settore produttivo, poiché i contenuti della formazione generale sono uguali per tutti i lavoratori (concetti di base sulla sicurezza sul lavoro, diritti e obblighi, sistema di prevenzione aziendale). L’attestato della formazione specifica ha invece validità solo per il livello di rischio e le mansioni per cui è stato erogato: se il lavoratore passa da un utilizzatore a rischio basso ad uno a rischio alto, dovrà integrare la formazione specifica con i moduli aggiuntivi. Analogamente, se il lavoratore viene adibito a mansioni che richiedono abilitazioni specifiche (carrelli elevatori, lavori in quota, spazi confinati), queste abilitazioni devono essere possedute dal lavoratore indipendentemente dal soggetto — agenzia o utilizzatore — che le ha finanziate.

5Le agenzie per il lavoro hanno obblighi specifici nel contratto di somministrazione in materia di sicurezza?

Sì. Il D.Lgs 276/2003 all’art. 23 comma 5 stabilisce che nel contratto di somministrazione devono essere indicati i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle mansioni dedite al lavoratore e le misure di prevenzione adottate, inclusi i requisiti di idoneità professionale eventualmente richiesti. L’agenzia deve quindi acquisire dall’utilizzatore queste informazioni prima di stipulare il contratto e comunicarle al lavoratore. Inoltre, l’agenzia deve assicurarsi che il lavoratore soddisfi i requisiti di idoneità richiesti dall’utilizzatore (ad esempio, abilitazioni specifiche, idoneità sanitaria, formazione pregressa) prima di inviarlo al lavoro. In caso di inadempimento, l’agenzia risponde solidalmente con l’utilizzatore per le conseguenze dannose derivanti dall’inidoneità del lavoratore a svolgere in sicurezza le mansioni assegnate. Le agenzie per il lavoro sono tenute a documentare il processo di informazione per ogni singolo collocamento.

6Il contratto di somministrazione può modificare la ripartizione degli obblighi formativi?

Sì, entro i limiti consentiti dalla legge. Il contratto commerciale di somministrazione può prevedere che l’utilizzatore si faccia carico anche della formazione generale, oppure che il somministratore eroghi anche la formazione specifica del settore in cui opera l’utilizzatore. Tuttavia, la ripartizione pattizia non elimina la responsabilità solidale prevista dal D.Lgs 276/2003 e dal D.Lgs 81/08: in caso di infortunio del lavoratore somministrato per mancanza di formazione, sia il somministratore sia l’utilizzatore possono essere chiamati a rispondere, ciascuno per la parte di obblighi che gli compete. È quindi essenziale che la ripartizione sia definita per iscritto e rispettata nella pratica.

7Chi sostiene i costi della formazione specifica del lavoratore somministrato?

I costi della formazione specifica gravano, in via ordinaria, sull’utilizzatore, che ha l’obbligo di fornirla e che beneficia della prestazione lavorativa. La formazione deve essere erogata senza oneri economici per il lavoratore somministrato, esattamente come per qualsiasi altro lavoratore ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs 81/08. I costi della formazione generale, di norma a carico del somministratore, possono essere parzialmente coperti dai fondi paritetici interprofessionali cui aderisce l’agenzia per il lavoro. La mancata formazione del lavoratore somministrato è sanzionata nei confronti del soggetto obbligato inadempiente (somministratore o utilizzatore a seconda della tipologia di formazione).

8Chi deve valutare i rischi per i lavoratori in somministrazione (ex interinali)?

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs 81/08, per i lavoratori in somministrazione (ex lavoratori interinali) gli obblighi di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sono in capo all’utilizzatore — cioè all’azienda presso cui il lavoratore svolge effettivamente l’attività — per tutti i rischi connessi al ciclo produttivo di quest’ultimo. Il DVR dell’utilizzatore deve pertanto includere i lavoratori somministrati tra i soggetti tutelati, valutandone l’esposizione agli stessi rischi cui sono esposti i propri lavoratori dipendenti con mansioni equivalenti. Il somministratore (Agenzia per il Lavoro — APL) conserva invece responsabilità residuali: deve informare il lavoratore in modo generale sui rischi tipici del settore prima dell’invio in missione e deve accertarsi che l’utilizzatore abbia provveduto alla formazione specifica per la mansione assegnata. Gli obblighi di informazione, formazione specifica, sorveglianza sanitaria e fornitura dei DPI competono all’utilizzatore per il periodo della missione.

9L’utilizzatore deve fare il DUVRI per i lavoratori somministrati?

No, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) non è richiesto per i lavoratori in somministrazione, poiché il contratto di somministrazione non è un contratto di appalto e i lavoratori somministrati sono inseriti nell’organizzazione produttiva dell’utilizzatore esattamente come i lavoratori dipendenti. Il DUVRI è invece obbligatorio (art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/08) in caso di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione di servizi in cui imprese appaltatrici o lavoratori autonomi operino all’interno dei luoghi di lavoro del committente, con rischi interferenziali. La distinzione è quindi netta: il lavoratore somministrato opera sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore senza creare interferenze, mentre l’appaltatore mantiene la propria autonomia operativa e può generare interferenze con l’attività del committente. L’utilizzatore deve in ogni caso comunicare per iscritto all’APL i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e le misure di prevenzione adottate, prima dell’inizio della missione.

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