Corso Sicurezza Lavoratori Rischio Basso
Corso lavoratori rischio basso 8 ore (4 generale + 4 specifica) conforme Accordo Stato-Regioni 21/12/2011: e-learning ammesso, attestato valido in Italia.
In breve
Corso lavoratori rischio basso 8 ore (4 generale + 4 specifica) conforme Accordo Stato-Regioni 21/12/2011: e-learning ammesso, attestato valido in Italia.
- Durata
- 8 ore
- Aggiornamento
- Aggiornamento ogni 5 anni (6 ore)
- Normativa
- D.Lgs 81/08 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Modalità
- In aula, Videoconferenza, E-learning
- Attestato
- Nominativo, conforme Accordo Stato-Regioni, valido in tutta Italia
- Categoria
- Sicurezza sul Lavoro
Durata
8 ore
Aggiornamento
Aggiornamento ogni 5 anni (6 ore)
Normativa
D.Lgs 81/08 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
Il corso di formazione per lavoratori a rischio basso ha una durata complessiva di 8 ore ed è strutturato secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in attuazione dell’art. 37 del D.Lgs 81/08. Il percorso si compone di 4 ore di formazione generale, comune a tutti i settori produttivi, e 4 ore di formazione specifica calibrate sui rischi delle attività classificate a basso indice infortunistico secondo i codici ATECO 2007: uffici, studi professionali, commercio al dettaglio, servizi alle imprese, attività amministrative e immobiliari.
La frequenza è un obbligo del datore di lavoro previsto dall’art. 18, comma 1, lett. l) del D.Lgs 81/08 e contemporaneamente un diritto del lavoratore tutelato dall’art. 20: ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, prima dell’avvio della prestazione lavorativa o comunque entro 60 giorni dall’assunzione.
L’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e il successivo Accordo del 07/07/2016 ammettono espressamente la modalità e-learning per la formazione generale (4 ore comuni) e, per le aziende classificate a rischio basso e medio, anche per l’intera parte specifica. 123Formazione eroga il corso in aula tradizionale, in videoconferenza sincrona con tracciamento delle presenze e in e-learning asincrono su piattaforma LMS conforme ai requisiti tecnici dell’Allegato I dell’Accordo del 07/07/2016.
Al termine del percorso il partecipante sostiene una verifica finale di apprendimento articolata in un test a risposta multipla; il superamento della prova consente il rilascio di un attestato nominativo conforme alla normativa, valido su tutto il territorio nazionale, riconosciuto in caso di ispezione da parte di Ispettorato del Lavoro, ASL e Vigili del Fuoco e spendibile presso qualsiasi datore di lavoro per la durata della validità.
L’attestato ha validità quinquennale: trascorsi 5 anni dalla data di rilascio è obbligatorio un corso di aggiornamento della durata di 6 ore, indipendentemente dalla classe di rischio dell’azienda di destinazione, secondo quanto previsto dal punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. L’aggiornamento può essere svolto integralmente in modalità e-learning.
A chi è rivolto
- ✓Impiegati amministrativi, segreteria, contabilità e back office di studi professionali e PMI
- ✓Addetti al commercio al dettaglio non alimentare, agenzie immobiliari, librerie, negozi di abbigliamento
- ✓Operatori di servizi alle imprese: consulenti, agenti di commercio, addetti call center inbound
- ✓Personale di studi medici ambulatoriali non specialistici, studi odontoiatrici, farmacie comunali (parte amministrativa)
- ✓Neoassunti in aziende con codice ATECO classificato a rischio basso che devono completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione
- ✓Datori di lavoro, soci e collaboratori familiari inseriti in contesti produttivi a basso indice infortunistico
Obiettivi del corso
- ●Inquadrare il sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs 81/08 e riconoscere i ruoli aziendali (datore, RSPP, medico competente, RLS, preposto, lavoratore)
- ●Distinguere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione applicandoli al proprio contesto lavorativo
- ●Identificare i rischi tipici delle attività a rischio basso: videoterminali, microclima indoor, postura, stress, rischio elettrico generico
- ●Conoscere diritti e doveri del lavoratore (art. 20 D.Lgs 81/08) e le sanzioni in caso di inadempimento (art. 55 e 59)
- ●Utilizzare correttamente segnaletica di sicurezza, vie di esodo e dispositivi di protezione individuale eventualmente assegnati
- ●Gestire correttamente una situazione di emergenza, evacuazione e primo intervento in attesa dei soccorsi qualificati
- ●Comprendere la procedura di denuncia infortunio e il ruolo dell’INAIL nella tutela assicurativa
- ●Sviluppare una cultura della sicurezza condivisa, collaborando con preposti, RLS e medico competente
Programma
- 1.Parte generale (4 ore) — Quadro normativo: Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- 2.Parte generale — Concetti di rischio, danno, pericolo, prevenzione, protezione e principio di precauzione
- 3.Parte generale — Organizzazione della prevenzione aziendale: datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP/ASPP, medico competente, RLS, addetti emergenze
- 4.Parte generale — Diritti e doveri dei lavoratori (art. 20), obblighi del datore (art. 18), organi di vigilanza, controllo e assistenza (ASL, INL, VVF, INAIL)
- 5.Parte specifica (4 ore) — Rischi infortuni: cadute in piano, urti, tagli, rischio elettrico nelle attività d’ufficio e di servizio
- 6.Parte specifica — Rischio meccanico generico, uso sicuro di attrezzature manuali, scale portatili e piccoli utensili
- 7.Parte specifica — Ambienti di lavoro: microclima, illuminazione, qualità dell’aria indoor, requisiti igienico-sanitari (Titolo II)
- 8.Parte specifica — Videoterminali (Titolo VII): postura, pause, sorveglianza sanitaria, ergonomia della postazione
- 9.Parte specifica — Movimentazione manuale dei carichi leggera, rischio posturale, MMC ridotta tipica di ufficio e commercio
- 10.Parte specifica — Stress lavoro-correlato, rischi psicosociali, conciliazione vita-lavoro
- 11.Parte specifica — Segnaletica di sicurezza, DPI di base, gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso
- 12.Parte specifica — Rischio incendio basso (DM 02/09/2021), procedure di esodo e uso degli estintori portatili
- 13.Verifica finale di apprendimento (test a risposta multipla) e rilascio dell’attestato nominativo
Modalità di erogazione
Domande frequenti
Come si stabilisce se la mia azienda è a rischio basso?
La classe di rischio si determina in base al codice ATECO 2007 dell’attività prevalente, secondo la tabella allegata all’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Rientrano nel rischio basso, ad esempio, uffici, commercio al dettaglio non alimentare, servizi alle imprese, attività professionali e amministrative.
L’attestato è valido in tutta Italia e presso qualsiasi datore di lavoro?
Sì. L’attestato è conforme all’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e ha validità su tutto il territorio nazionale per 5 anni dalla data di rilascio. Resta spendibile presso qualsiasi nuovo datore di lavoro, purché la nuova mansione rientri nella stessa classe di rischio o in una classe inferiore.
Posso seguire il corso interamente in e-learning?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e l’Accordo 07/07/2016 ammettono la modalità e-learning sia per la formazione generale (4 ore comuni a tutti) sia per la parte specifica delle aziende a rischio basso e medio. Per il rischio alto la parte specifica deve invece essere svolta in aula o videoconferenza sincrona.
Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non forma il lavoratore?
L’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs 81/08 prevede per il datore di lavoro l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la mancata formazione dei lavoratori. Le sanzioni si applicano per ciascun lavoratore non formato.
Anche il lavoratore può essere sanzionato se non frequenta la formazione?
Sì. L’art. 59 del D.Lgs 81/08 prevede per il lavoratore che non partecipa ai programmi di formazione organizzati dal datore l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro. La formazione è obbligo del datore (art. 18) ma anche dovere del lavoratore (art. 20).
Entro quanto tempo va formato un neoassunto?
La formazione deve essere completata prima dell’avvio della prestazione lavorativa o, in alternativa, entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione, come previsto dal punto 4 dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Nel periodo transitorio il lavoratore va affiancato da personale già formato.
Chi deve formare un lavoratore in somministrazione o con contratto interinale?
Per i lavoratori somministrati, il D.Lgs 81/15 (art. 35, comma 4) prevede che la formazione generale e specifica sia di norma a carico del somministratore (agenzia per il lavoro), salvo diverso accordo contrattuale con l’utilizzatore. Resta in capo all’utilizzatore l’informazione sui rischi specifici della propria realtà.
L’attestato in copia digitale ha lo stesso valore di quello cartaceo?
Sì. L’attestato digitale firmato dal soggetto formatore, con QR code di verifica e protocollo univoco, ha pieno valore legale ai sensi del CAD (D.Lgs 82/05). Può essere conservato in formato PDF nel libretto formativo del cittadino e mostrato in caso di ispezione.
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Termini del glossario
Corso Sicurezza Lavoratori Rischio Basso nella tua provincia
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Settori ATECO per cui Corso Sicurezza Lavoratori Rischio Basso è obbligatorio
In base al D.Lgs. 81/08 e ai relativi accordi di settore, Corso Sicurezza Lavoratori Rischio Basso è formazione obbligatoria per le imprese che operano nei seguenti codici ATECO. Apri la scheda per consultare l’elenco completo degli adempimenti del settore.
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