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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Sorveglianza sanitaria e medico competente: obblighi D.Lgs 81/08

Tutto quello che c’è da sapere sulla sorveglianza sanitaria obbligatoria, il ruolo del medico competente e i giudizi di idoneità alla mansione ai sensi del D.Lgs 81/08

1Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs 81/08)?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 81/08, in tutti i casi in cui i lavoratori sono esposti a rischi specifici per i quali la normativa prevede un controllo medico periodico. I principali casi di obbligo riguardano: esposizione a rischi fisici (rumore art. 185, vibrazioni art. 204, radiazioni ottiche artificiali art. 218, campi elettromagnetici art. 229); esposizione ad agenti chimici pericolosi (art. 229), cancerogeni e mutageni (art. 242), amianto (art. 259), piombo (art. 277); movimentazione manuale dei carichi e lavoro ai videoterminali (per più di 20 ore settimanali, art. 176); lavoro notturno (D.Lgs 66/2003, art. 14); attività che espongono a rischio biologico (art. 279). La sorveglianza è altresì obbligatoria quando richiesta dalla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, anche in assenza di esposizioni a rischi specificamente normati, qualora il DVR evidenzi la necessità di un controllo medico.

2Chi è il medico competente e chi lo nomina?

Il medico competente (MC) è il medico incaricato dal datore di lavoro per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e per tutti i compiti previsti dal D.Lgs 81/08 (art. 25). Deve essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; tossicologia industriale; igiene industriale; fisiologia e igiene del lavoro; clinica del lavoro. È altresì abilitato il medico che abbia svolto almeno quattro anni di attività documentata nel campo della medicina del lavoro dopo il conseguimento della laurea in medicina. Il medico competente è nominato direttamente dal datore di lavoro, con atto scritto che ne definisce incarico e remunerazione, ed è iscritto in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Il datore di lavoro è responsabile della nomina del MC ogni volta che la valutazione dei rischi rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria, pena le sanzioni previste dall’art. 55 D.Lgs 81/08.

3Quali sono i giudizi di idoneità che può esprimere il medico competente?

A conclusione di ogni visita medica, il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41, comma 6, del D.Lgs 81/08. I giudizi possibili sono cinque: (1) Idoneità — il lavoratore è pienamente idoneo alla mansione senza limitazioni; (2) Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni — il lavoratore può svolgere la mansione a condizione che vengano adottate specifiche misure (uso di DPI particolari, limitazione di orari, esclusione di determinati compiti); (3) Inidoneità temporanea — il lavoratore non è idoneo per un periodo definito, al termine del quale dovrà essere rivalutato; (4) Inidoneità permanente — il lavoratore non è idoneo in modo definitivo alla mansione specifica; (5) Idoneità con limitazioni — simile all’idoneità parziale, ma riferita a condizioni di lavoro particolari. Il giudizio è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore; quest’ultimo può ricorrere avverso il giudizio all’organo di vigilanza ASL territorialmente competente entro 30 giorni.

4Cosa succede se il lavoratore risulta non idoneo alla mansione?

In caso di giudizio di inidoneità (temporanea o permanente), il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure indicate dal medico competente e a valutare la possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 81/08. Se esiste una mansione alternativa idonea, il lavoratore deve essere ricollocato, anche con eventuale modifica del contratto individuale, nei limiti consentiti dalla disciplina contrattuale collettiva e dal diritto del lavoro (artt. 2103 e ss. c.c.). L’adibizione a mansioni inferiori è possibile solo se non esistono alternative equivalenti e solo con il consenso del lavoratore, oppure quando espressamente prevista da accordi collettivi specifici (c.d. patti in deroga). Qualora non sia possibile alcuna ricollocazione, il datore di lavoro dovrà valutare — insieme alle OO.SS. e, nei casi più gravi, con l’intervento delle sedi INAIL — le soluzioni a tutela del posto di lavoro, incluse le misure di sostegno al reddito previste dalla legislazione vigente. L’adibizione a una mansione per cui è stata accertata l’inidoneità costituisce reato ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 81/08.

5Con quale periodicità si fanno le visite mediche periodiche?

La periodicità delle visite mediche periodiche è stabilita dal medico competente nel Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) aziendale, in base alla normativa di settore e alla valutazione dei rischi specifici. Le cadenze minime fissate dalla legge variano a seconda del rischio: annuale per i lavoratori esposti a piombo, amianto, cancerogeni e mutageni, radiazioni ionizzanti (art. 259, 242, 185 D.Lgs 81/08); biennale per i lavoratori esposti a rumore nella fascia 85-87 dB(A) e per i videoterminalisti (art. 185 e 176); quinquennale per lavoratori esposti a rumore sotto gli 85 dB(A) (art. 185); periodicità definita dal MC per gli altri rischi (agenti chimici, vibrazioni, campi elettromagnetici). Il medico competente può ridurre la periodicità, ma non può superare le cadenze massime fissate dalla normativa. Può altresì disporre visite mediche straordinarie su richiesta del lavoratore, in caso di modifica delle condizioni di lavoro, dopo infortuni o malattie professionali, o al rientro da assenza superiore a 60 giorni continuativi. La periodicità scelta deve essere documentata nel PSS, conservato in azienda e messo a disposizione degli organi di vigilanza.

6Il medico competente deve partecipare alla valutazione del rischio?

Sì, la partecipazione del medico competente alla valutazione dei rischi è un obbligo espresso previsto dall’art. 25, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08. Il MC collabora con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), apportando il contributo della medicina del lavoro in relazione ai rischi per la salute dei lavoratori: rischi da agenti fisici, chimici, biologici, ergonomici e psicosociali. La collaborazione del MC non si esaurisce nella fase di redazione del DVR, ma si estende all’intero ciclo della prevenzione: programmazione degli interventi di prevenzione (art. 25, lett. b), informazione e formazione dei lavoratori sui rischi per la salute (art. 25, lett. a), elaborazione dei programmi di sorveglianza sanitaria, visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno (art. 25, lett. l), partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza (art. 35). Il mancato coinvolgimento del MC nella valutazione dei rischi costituisce violazione dell’art. 17 D.Lgs 81/08 e comporta le sanzioni previste dall’art. 55 dello stesso decreto.

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