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FAQ Tutela delle Lavoratrici Madri e Gravidanza — D.Lgs 151/2001

Guida alla tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento secondo il D.Lgs 151/2001 e il D.Lgs 81/08: valutazione del rischio specifica, mansioni e lavorazioni vietate, spostamento ad altra mansione e congedo di maternità anticipato

1Quale normativa tutela la salute delle lavoratrici madri?

La tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento è disciplinata principalmente dal D.Lgs 151/2001, il Testo Unico sulla maternità e paternità, che recepisce le direttive europee in materia. Tale tutela si integra con gli obblighi generali del D.Lgs 81/08, in particolare con l’art. 28 che impone di valutare nel DVR tutti i rischi, compresi quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alle condizioni delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Il datore di lavoro deve quindi considerare la condizione di maternità come fattore specifico nella valutazione dei rischi.

2Il datore di lavoro deve fare una valutazione del rischio specifica per la gravidanza?

Sì. Il D.Lgs 151/2001 impone al datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, con particolare riguardo agli agenti fisici, chimici e biologici, ai processi e alle condizioni di lavoro indicati negli allegati al decreto. Questa valutazione, da inserire nel DVR, deve individuare le misure di prevenzione e protezione e le eventuali modifiche all’organizzazione del lavoro. Il datore di lavoro informa le lavoratrici e i loro rappresentanti sui risultati della valutazione e sulle misure adottate a tutela della maternità.

3Quali lavorazioni e mansioni sono vietate alle lavoratrici in gravidanza?

Il D.Lgs 151/2001 vieta di adibire le lavoratrici in gravidanza a determinate lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, indicate negli allegati al decreto. Tra queste rientrano il trasporto e il sollevamento di pesi, l’esposizione ad agenti nocivi quali alcune sostanze chimiche, radiazioni ionizzanti e agenti biologici, il lavoro su mezzi in movimento, il lavoro a bordo di scale e impalcature e altre attività che comportano rischio specifico. Alcuni divieti si estendono fino a sette mesi dopo il parto. Il divieto di adibizione al lavoro notturno opera dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

4Cosa deve fare il datore di lavoro se la mansione è a rischio?

Quando i risultati della valutazione rivelano un rischio per la salute della lavoratrice o del nascituro, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio sia evitata, modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. Se la modifica non è possibile, la lavoratrice deve essere spostata ad altra mansione, anche inferiore, conservando la retribuzione e la qualifica originaria. Qualora lo spostamento ad altra mansione non sia tecnicamente o organizzativamente possibile, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro, che può disporre l’interdizione dal lavoro per maternità a rischio.

5Cos’è il congedo di maternità anticipato e quando spetta?

Il congedo di maternità anticipato, o interdizione anticipata dal lavoro, consente di astenersi dal lavoro prima del periodo ordinario di congedo obbligatorio. Può essere disposto in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose aggravate dalla gestazione, accertate dall’ASL competente, oppure quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino e non è possibile lo spostamento ad altra mansione: in quest’ultimo caso provvede l’Ispettorato territoriale del lavoro. Durante l’interdizione anticipata spetta l’indennità di maternità secondo le regole previste dalla normativa.

6Per quanto tempo dura la tutela dopo il parto?

La tutela non si esaurisce con il parto. Diversi divieti di adibizione a lavorazioni pericolose si estendono fino a sette mesi dopo il parto, mentre il divieto di lavoro notturno opera fino al compimento di un anno di età del bambino. Inoltre, durante il periodo di allattamento permangono specifiche limitazioni in relazione all’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici indicati negli allegati al D.Lgs 151/2001. Il datore di lavoro deve quindi continuare a considerare la condizione della lavoratrice puerpera e in allattamento nella valutazione dei rischi e nell’assegnazione delle mansioni anche dopo il rientro al lavoro.

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