FAQ Corsi Amianto — Addetti e Coordinatori Rimozione
Guida alla formazione obbligatoria per i lavoratori addetti e i coordinatori delle attività di bonifica e rimozione dell’amianto ai sensi della Legge 257/1992
1Chi deve frequentare il corso amianto?
Devono frequentarlo tutti i lavoratori e i responsabili impiegati nelle attività di gestione, manutenzione, bonifica, rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto. L’art. 10 della Legge 257/1992 prevede corsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento del titolo di addetto e di coordinatore (gestore) delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto.
2Quali livelli di corso amianto esistono?
L’art. 10 della Legge 257/1992 e il DPR 8/8/1994 individuano due livelli: il corso per lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto e il corso per i coordinatori (gestori) di tali attività, con responsabilità di pianificazione, organizzazione e controllo. Il livello da coordinatore prevede contenuti più ampi e una durata maggiore.
3Quanto dura il corso amianto?
In base al DPR 8/8/1994 il corso per lavoratori addetti ha una durata indicativa di circa 30 ore, mentre quello per coordinatori/gestori si attesta intorno alle 50 ore. La materia è disciplinata anche a livello regionale: occorre verificare il monte ore e i contenuti stabiliti dalla normativa della propria regione.
4È obbligatoria la formazione sull’amianto secondo il D.Lgs 81/08?
Sì. Il Titolo IX, Capo III del D.Lgs 81/08 disciplina la protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto e, all’art. 258, impone una specifica formazione periodica per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti. Tale formazione si aggiunge a quella professionale prevista dalla Legge 257/1992 per le attività di bonifica.
5Quali obblighi ha l’impresa che rimuove l’amianto?
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione o rimozione l’impresa deve presentare un piano di lavoro all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL), ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs 81/08. Deve inoltre essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10, adottare le misure di protezione individuale e collettiva, garantire la sorveglianza sanitaria e gestire i rifiuti secondo la normativa ambientale.
6L’amianto è soggetto a sorveglianza sanitaria?
Sì. L’art. 259 del D.Lgs 81/08 prevede che i lavoratori esposti all’amianto siano sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, con visite preventive e periodiche e iscrizione nel registro degli esposti. È previsto inoltre l’obbligo di valutazione dell’esposizione e, ove superato il valore limite, di adozione di misure aggiuntive di protezione.
7L'azienda ha trovato amianto (MCA) nel sito produttivo: quali obblighi di notifica, bonifica e formazione scattano?
Il rinvenimento di materiali contenenti amianto (MCA) in un sito produttivo attiva una serie di obblighi normativi disciplinati dalla Legge 257/1992 (divieto di produzione e utilizzo dell'amianto in Italia), dal DPR 8/8/1994, dalla Circolare del Ministero della Salute 10/07/1986 e dal D.Lgs 81/08 (Titolo IX, Capo III, artt. 246-261). Il primo passo è il censimento: ai sensi dell'art. 12 della Legge 257/1992, i proprietari di immobili e i responsabili di attività che comportano la presenza di amianto devono effettuare la valutazione dello stato di conservazione dei MCA e darne comunicazione alla ASL competente per territorio. Sulla base del censimento e della valutazione dello stato di conservazione (friabile o compatto, con indicazione dell'indice di degrado), si decide se procedere con la bonifica (rimozione, incapsulamento o confinamento) o con il monitoraggio periodico nel caso di MCA in buono stato. Prima dell'inizio dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto friabile o in matrice friabile, l'impresa esecutrice deve presentare un piano di lavoro all'organo di vigilanza (ASL), ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/08, con almeno 30 giorni di anticipo, indicando tipo e quantità di amianto, attrezzature e DPI previsti, misure di protezione dei lavoratori e dell'ambiente circostante, smaltimento dei rifiuti. L'impresa deve essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10 per le attività di bonifica dell'amianto. Per quanto riguarda la formazione, l'art. 10 della Legge 257/1992 prevede corsi specifici: il corso per lavoratori addetti alla bonifica e rimozione dell'amianto ha una durata di circa 40 ore (il cosiddetto «corso amianto ex art. 10 L. 257/1992»), mentre quello per i coordinatori prevede una durata più estesa. Tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto sono inoltre soggetti a sorveglianza sanitaria con visita preventiva e periodica, iscrizione nel registro degli esposti e raccolta dell'anamnesi lavorativa con attenzione alle esposizioni pregresse.
8Cosa prevede il piano di bonifica e chi lo redige?
Il piano di bonifica dell'amianto è il documento tecnico-operativo che definisce le modalità, le fasi, i tempi e le misure di sicurezza per la rimozione, l'incapsulamento o il confinamento dei MCA. Deve essere redatto da personale competente (tecnico qualificato o ingegnere con esperienza nella bonifica dell'amianto) e presentato all'organo di vigilanza competente (ASL e ARPA) prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/08. Il piano deve contenere: descrizione dei MCA da bonificare con quantità e tipologia; misure di protezione dei lavoratori (DPI, procedure di decontaminazione, zona contaminata); misure per la protezione dell'ambiente circostante (barriere, monitoraggio fibre aeree); modalità di raccolta, imballaggio, etichettatura e trasporto dei rifiuti (classificati come rifiuti pericolosi con codice EWC specifico); smaltimento in discarica autorizzata; documentazione e registrazioni. L'ARPA effettua i monitoraggi ambientali durante e dopo i lavori per verificare l'efficacia delle misure di contenimento.
9I lavoratori esposti all'amianto sono soggetti a sorveglianza sanitaria?
Sì. L'art. 259 del D.Lgs 81/08 prevede che i lavoratori esposti all'amianto siano obbligatoriamente sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, con visite preventive (prima dell'inizio dell'attività espositiva) e periodiche (con cadenza almeno annuale). Il medico competente redige la cartella sanitaria con l'anamnesi lavorativa, con particolare attenzione alle esposizioni pregresse all'amianto, e il giudizio di idoneità alla mansione. I lavoratori esposti devono essere iscritti in un registro degli esposti tenuto dal datore di lavoro tramite il medico competente e inviato periodicamente all'INAIL. La conservazione delle cartelle sanitarie è prevista per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione, in considerazione della lunga latenza delle malattie amianto-correlate (mesotelioma, asbestosi, carcinoma polmonare). L'INAIL gestisce inoltre il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) per la sorveglianza epidemiologica.
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