FAQ RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Guida alla nomina, alla formazione e alle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) secondo il D.Lgs 81/08
1Chi è il RLS e come viene designato?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 2 del D.Lgs 81/08). Nelle aziende fino a 15 dipendenti è di norma eletto direttamente dai lavoratori; nelle aziende con più di 15 dipendenti è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di RLS aziendale interviene il RLS territoriale (RLST).
2È obbligatorio nominare il RLS?
Sì. L’art. 47 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il RLS è istituito in tutte le aziende o unità produttive. In ogni azienda deve essere garantita la presenza di un rappresentante: se i lavoratori non procedono all’elezione interna, le funzioni sono assicurate dal RLS territoriale. Il numero minimo di RLS varia in base alla dimensione: uno fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1000, sei oltre i 1000.
3Quanto dura il corso per RLS?
La formazione iniziale del RLS ha una durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle relative misure di prevenzione e protezione, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08. La contrattazione collettiva può stabilire modalità e durate aggiuntive.
4Ogni quanto si aggiorna la formazione del RLS?
L’aggiornamento del RLS è annuale, a differenza di altre figure il cui aggiornamento è quinquennale. La durata minima è di 4 ore per le aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende con più di 50 lavoratori. L’aggiornamento è obbligatorio e va ripetuto ogni anno per mantenere il ruolo.
5Quali sono le attribuzioni del RLS?
L’art. 50 del D.Lgs 81/08 elenca le attribuzioni del RLS: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e sulla designazione degli addetti, ricezione delle informazioni e della documentazione aziendale (DVR compreso), partecipazione alla riunione periodica, formulazione di osservazioni e proposte, possibilità di fare ricorso alle autorità competenti in caso di misure inadeguate. Il RLS dispone del tempo e dei mezzi necessari per svolgere l’incarico.
6Il RLS ha responsabilità penali per la sicurezza?
No. Il RLS svolge una funzione di rappresentanza, consultazione e controllo, ma non è destinatario degli obblighi prevenzionistici che restano in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti. Il RLS non può quindi essere sanzionato per le carenze di sicurezza dell’azienda; gli sono garantite tutele contro eventuali discriminazioni o pregiudizi derivanti dall’esercizio delle sue funzioni.
7Quali sono i contenuti minimi del corso per RLS?
L’art. 37 comma 11 del D.Lgs 81/08 individua i contenuti minimi della formazione del RLS, che comprendono i principi giuridici comunitari e nazionali in materia di salute e sicurezza, la legislazione generale e speciale di settore, i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, gli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori e le nozioni di tecnica della comunicazione. A questi si aggiunge la parte dedicata ai rischi specifici dell’azienda.
8Quanti RLS devono essere presenti in azienda?
Il numero minimo dei RLS è fissato dall’art. 47 comma 7 del D.Lgs 81/08 in funzione del numero di lavoratori dell’azienda o unità produttiva: un rappresentante nelle aziende fino a 200 lavoratori, tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 lavoratori e sei rappresentanti nelle aziende che superano i 1000 lavoratori. La contrattazione collettiva può stabilire un numero superiore. Qualora i lavoratori non procedano all’elezione del proprio rappresentante, le funzioni sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per il tramite degli organismi paritetici.
9In quali casi il RLS deve essere consultato?
L’art. 50 prevede che il RLS sia consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda, alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, degli addetti alle emergenze, antincendio, evacuazione e primo soccorso, e del medico competente. È inoltre consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di compiti particolari in materia di sicurezza. La consultazione deve essere preventiva, ossia precedere le scelte, in modo da consentire al RLS di esprimere il proprio punto di vista.
10Il RLS ha diritto di accedere ai documenti aziendali sulla sicurezza?
Sì. L’art. 50 stabilisce che il RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. Ha quindi diritto, in particolare, a prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR). L’accesso a tale documentazione è funzionale a consentire al RLS di svolgere in modo informato il proprio ruolo di controllo e di proposta.
11Il RLS può accedere ai luoghi di lavoro?
Sì. Tra le attribuzioni previste dall’art. 50 rientra il diritto del RLS di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Tale accesso consente al rappresentante di verificare direttamente le condizioni di sicurezza e salute, di individuare eventuali criticità e di acquisire elementi utili per formulare osservazioni e proposte. L’esercizio di questa attribuzione avviene nel rispetto delle esigenze produttive e con le modalità che ne assicurino la concreta praticabilità, senza che ciò ne limiti la sostanza, trattandosi di un diritto riconosciuto direttamente dalla legge.
12Il RLS può formulare osservazioni e proposte?
Sì. L’art. 50 riconosce al RLS la facoltà di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, di fare proposte in merito all’attività di prevenzione e di avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della propria attività. Può inoltre partecipare alla riunione periodica e, durante essa, esprimere le proprie valutazioni. Il RLS può infine ricorrere alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate e i mezzi impiegati non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
13Il datore di lavoro è obbligato a recepire le proposte del RLS?
La consultazione del RLS è un obbligo per il datore di lavoro, ma non si traduce in un vincolo a recepire integralmente le proposte formulate. Il datore di lavoro deve effettivamente consultare il RLS nei casi previsti dall’art. 50, consentirgli di esprimere il proprio punto di vista e tenerne conto; resta tuttavia titolare delle scelte e delle responsabilità in materia di prevenzione. Le osservazioni e le proposte del RLS, anche quando non accolte, contribuiscono al confronto sulla sicurezza aziendale e il loro mancato accoglimento può, a seconda dei casi, essere valutato sul piano della complessiva adeguatezza delle misure adottate.
14Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la presenza del RLS?
Sì. L’art. 47 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è istituito in tutte le aziende o unità produttive. L’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs 81/08, introdotto dal D.L. 146/2021 convertito dalla Legge 215/2021, pone a carico del datore di lavoro e dei dirigenti l’obbligo di convocare la riunione ex art. 35 e di garantire la presenza del RLS o del RLS territoriale (RLST). Se i lavoratori non procedono all’elezione di un RLS interno, le funzioni sono svolte dal RLST: in questo caso è il datore di lavoro a doversi mettere in contatto con l’organismo paritetico competente per individuare il RLST di riferimento.
15Quali sanzioni rischia il datore di lavoro se il RLS non viene eletto e non viene individuato il RLST?
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs 81/08 — ossia non garantisce la presenza di un RLS o di un RLST — è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs 81/08. La violazione dell’art. 18 è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Occorre però distinguere: l’obbligo del datore di lavoro è garantire le condizioni per l’elezione e il funzionamento del RLS, non imporre l’elezione ai lavoratori. Se i lavoratori non procedono all’elezione nonostante la convocazione del datore di lavoro, questi è tenuto a rivolgersi all’organismo paritetico per il RLST.
16Il RLS può fare ricorso alle autorità se le misure di sicurezza sono inadeguate?
Sì. L’art. 50, comma 1, lett. l) del D.Lgs 81/08 riconosce al RLS la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti (Ispettorato Territoriale del Lavoro, ASL) qualora ritenga che le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza. Il RLS gode di tutele specifiche contro eventuali discriminazioni o conseguenze negative derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza: il D.Lgs 81/08 assimila la sua posizione a quella dei rappresentanti sindacali, garantendo protezione da ritorsioni.
17Qual è la differenza tra RLS e RLST nelle piccole aziende?
Il D.Lgs 81/08 prevede due figure distinte. Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è eletto o designato direttamente dai lavoratori all’interno dell’unità produttiva, ai sensi dell’art. 47. Nelle aziende o unità produttive con meno di 15 lavoratori il RLS può essere eletto dai lavoratori stessi oppure, in mancanza di elezione, le sue funzioni sono svolte dall’RLST. Il RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) è invece una figura esterna, nominata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dagli enti bilaterali di settore, che esercita le attribuzioni del RLS nelle aziende con meno di 15 lavoratori che non abbiano proceduto all’elezione interna, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 81/08. Le attribuzioni sono identiche per entrambe le figure (art. 50): accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi, partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza, possibilità di far ricorso all’organo di vigilanza. Il datore di lavoro che ricorre all’RLST è tenuto a versare un contributo economico al Fondo di sostegno alla piccola e media imprenditoria (art. 52).
18Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il nominativo del RLS o dell’RLST?
Sì. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INAIL, in via telematica, il nominativo del RLS eletto o designato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs 81/08 e del D.M. 4 marzo 2009. La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dall’elezione o dalla designazione e deve essere aggiornata ad ogni variazione. La comunicazione avviene tramite il portale telematico INAIL (sezione "Comunicazione RLS"). In caso di utilizzo dell’RLST, il datore non è tenuto a comunicare il nominativo all’INAIL, ma deve invece versare il contributo al Fondo bilaterale previsto dall’art. 52 del D.Lgs 81/08, la cui misura è stabilita dagli accordi collettivi di settore. Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione del RLS all’INAIL è sanzionato ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 81/08 con la sanzione amministrativa pecuniaria.
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