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FAQ Corsi E-Learning — Come Funziona la Formazione Online sulla Sicurezza

Guida ai corsi di sicurezza in modalità e-learning (FAD): funzionamento della piattaforma, accesso e fruizione, test di verifica dell’apprendimento, validità dell’attestato e requisiti della formazione a distanza previsti dall’Accordo Stato-Regioni

1Come funziona un corso di sicurezza in e-learning?

Un corso in modalità e-learning, o formazione a distanza (FAD), si svolge attraverso una piattaforma informatica accessibile via internet, sulla quale il discente fruisce dei contenuti didattici in modo autonomo e tracciato. I moduli sono organizzati in lezioni multimediali e il sistema registra l’avanzamento, il tempo di fruizione e il completamento delle unità. Al termine del percorso è prevista una verifica dell’apprendimento. L’utilizzo dell’e-learning per la formazione sulla sicurezza è ammesso entro i limiti e secondo i requisiti stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni, che individua anche i corsi o le parti di corso che devono comunque svolgersi in aula o in presenza.

2Come si accede alla piattaforma e-learning?

L’accesso alla piattaforma e-learning avviene di norma tramite credenziali personali, costituite da nome utente e password, associate al singolo discente. Dopo l’iscrizione al corso, l’utente riceve le credenziali e può collegarsi alla piattaforma da computer o da altri dispositivi compatibili, in qualunque momento e nel rispetto delle modalità previste dal percorso formativo. Il carattere personale delle credenziali è funzionale a garantire che la fruizione sia effettivamente riconducibile al lavoratore iscritto, requisito importante ai fini della validità della formazione a distanza.

3È previsto un test finale nei corsi e-learning?

Sì. Anche nei corsi in modalità e-learning è prevista una verifica dell’apprendimento, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa in materia di formazione alla sicurezza. La verifica consiste generalmente in test, spesso a risposta multipla, che il discente deve superare per dimostrare l’effettivo apprendimento dei contenuti. Possono essere previsti test intermedi al termine dei singoli moduli e una verifica finale complessiva. Il superamento della verifica è condizione necessaria per il rilascio dell’attestato; in caso di esito negativo è di norma possibile ripetere il test secondo le regole stabilite dalla piattaforma e dall’ente formatore.

4L’attestato ottenuto con un corso e-learning è valido?

Sì, a condizione che il corso sia stato erogato nel rispetto dei requisiti normativi. Quando la formazione in e-learning è consentita per quella specifica tipologia di corso e viene svolta secondo i criteri stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni e dalla normativa di riferimento, l’attestato conseguito ha la stessa validità di quello ottenuto con la formazione in aula. La validità presuppone che siano rispettati gli aspetti relativi a contenuti minimi, durata, tracciamento della fruizione, verifica dell’apprendimento e corretta gestione documentale da parte del soggetto formatore.

5Quali sono i requisiti della formazione a distanza (FAD)?

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 individua i requisiti e le condizioni per l’utilizzo dell’e-learning nella formazione alla sicurezza. Tra gli elementi richiesti rientrano la presenza di un soggetto formatore responsabile del percorso, la definizione del programma e degli obiettivi formativi, l’individuazione del responsabile o tutor a cui il discente possa rivolgersi, il tracciamento delle attività svolte sulla piattaforma, la verifica dell’apprendimento e la corretta documentazione del percorso. L’Accordo specifica inoltre per quali corsi o parti di essi l’e-learning è ammesso e quali contenuti, in particolare quelli pratici e relativi ai rischi specifici, devono comunque essere svolti in presenza.

6Tutti i corsi sulla sicurezza si possono fare in e-learning?

No. L’e-learning è ammesso solo per i corsi o le parti di corso espressamente consentiti dalla normativa. L’Accordo Stato-Regioni stabilisce che alcune attività formative, in particolare quelle a contenuto pratico e quelle relative ai rischi specifici di determinate mansioni o attrezzature, debbano svolgersi in aula o in presenza, perché richiedono esercitazioni, prove pratiche o l’interazione diretta con il docente. Pertanto, per molti percorsi è prevista una modalità mista, nella quale la parte teorica può essere erogata online mentre la parte pratica resta in presenza. È sempre necessario verificare cosa prevede la normativa per la specifica tipologia di corso.

7I corsi di sicurezza in e-learning sono validi come quelli in aula?

Sì, a condizione che rispettino i requisiti tecnici e metodologici previsti dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e dall'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016, che ha introdotto le specifiche per la formazione a distanza (FAD) in materia di sicurezza sul lavoro. La piattaforma e-learning deve garantire: tracciabilità completa della fruizione (tempo di connessione, pagine visitate, test effettuati), interattività con il discente (impossibilità di avanzare senza fruire effettivamente del contenuto), presenza di una verifica dell'apprendimento finale con valore minimo di superamento, e conservazione dei log per almeno 10 anni. I moduli pratici, le esercitazioni applicative e i moduli specifici che richiedono interazione con attrezzature reali devono essere svolti obbligatoriamente in presenza: non è ammessa la FAD per la parte pratica dei corsi antincendio Livello 2 e 3, dei corsi per utilizzo di attrezzature (ponteggi, PLE, carrelli elevatori), né per l'addestramento ai DPI di terza categoria. L'Accordo Rep. 78/CSR 2025 ha confermato e rafforzato questi limiti, escludendo la FAD per la parte di addestramento dei preposti.

8L’attestato di un corso di sicurezza in e-learning è valido e riconosciuto?

Sì, gli attestati conseguiti tramite corsi di formazione sulla sicurezza erogati in modalità e-learning (FAD — Formazione a Distanza asincrona) sono validi e hanno lo stesso valore giuridico di quelli conseguiti in aula, purché il corso rispetti i requisiti fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Allegato II) e, per gli aggiornamenti successivi al 2025, dall’Accordo Rep. 78/CSR. Tali requisiti riguardano: la presenza di un sistema di tracciamento della fruizione (LMS) che registri accessi, tempi di fruizione e interazioni del corsista; la disponibilità di un tutor raggiungibile durante il percorso; un test finale con soglia minima di superamento; materiali didattici conformi ai contenuti minimi previsti dall’Accordo. La modalità e-learning è ammessa per la formazione generale e per la formazione specifica a rischio basso e medio.

9Quali corsi di sicurezza possono essere svolti interamente online e quali richiedono la presenza?

Secondo l’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e i successivi aggiornamenti, i corsi di formazione per lavoratori a rischio basso (8 ore totali) e rischio medio (12 ore) possono essere erogati integralmente in modalità e-learning, incluse la parte generale e la parte specifica, con verifica finale online. Per il rischio alto (16 ore) la parte specifica (12 ore) richiede modalità che garantiscano maggiore interattività: possono essere ammesse anche formule blended (parte online più parte in videoconferenza sincrona o in aula), secondo le indicazioni regionali. I corsi che prevedono addestramento pratico — come quelli per l’uso di attrezzature (muletti, piattaforme elevabili, gru) o per i DPI anticaduta — richiedono obbligatoriamente la parte pratica in presenza, indipendentemente dalla modalità teorica adottata.

10Il corso di sicurezza in e-learning è valido come quello in aula?

Sì, quando la modalità e-learning è espressamente ammessa dalla normativa. L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (punto 13 e seguenti) e quello del 07/07/2016 (che ne ha esteso l'ambito) stabiliscono che la formazione generale dei lavoratori e la formazione specifica per le aziende a rischio basso possono essere erogate in modalità e-learning (FAD asincrona) con piena validità dell'attestato. L'Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 ha ulteriormente precisato i requisiti tecnici e organizzativi delle piattaforme e degli erogatori.

11Quali corsi di sicurezza NON possono essere fatti interamente online?

I corsi che prevedono parti pratiche o addestramentali non possono essere erogati interamente in modalità e-learning. In particolare: la formazione specifica per rischio medio e alto richiede parti in aula o pratiche; i corsi antincendio (tutti i livelli ex D.M. 02/09/2021) prevedono esercitazioni con estintori che devono svolgersi in presenza; i corsi di primo soccorso richiedono addestramento pratico su manichini BLS; le abilitazioni all'uso di attrezzature (carrelli elevatori, PLE, gru) prevedono moduli pratici obbligatori in presenza. L'e-learning copre la parte teorica, ma non sostituisce l'addestramento.

12La videoconferenza sincrona (webinar in diretta) è equiparata all'aula per i corsi di sicurezza?

L'Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 ha introdotto una disciplina specifica per la formazione in videoconferenza sincrona, equiparandola in determinate condizioni alla formazione in aula per le parti teoriche. I requisiti includono: connessione stabile, webcam attive per la verifica della presenza dei partecipanti, interazione bidirezionale con il docente, numero massimo di partecipanti per sessione e verifica finale dell'apprendimento. La videoconferenza sincrona non sostituisce le parti pratiche o addestramentali, che restano obbligatoriamente in presenza. I dettagli tecnici sono contenuti negli allegati dell'Accordo.

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