FAQ Appalti, Subappaltatori e Formazione — Domande Frequenti
Risposte alle domande long-tail su patente a crediti per subappaltatori, DUVRI per contratti di pulizia, rifiuto della sorveglianza sanitaria, preposto datore di lavoro e formazione in appalto
1Chi è responsabile della formazione dei lavoratori in appalto?
In caso di appalto la responsabilità della formazione è ripartita tra più soggetti. L’impresa appaltatrice, quale datore di lavoro dei propri dipendenti, è responsabile della formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni. Il committente, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08, è invece tenuto a fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nel proprio ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate, affinché l’appaltatore possa integrare la formazione dei propri lavoratori con tali contenuti. In presenza di più imprese il DUVRI individua le misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenza e può prevedere anche specifici obblighi formativi coordinati. La formazione sul rischio specifico dell’ambiente del committente rimane quindi a carico dell’impresa appaltatrice, ma presuppone la collaborazione informativa del committente medesimo.
2Chi è responsabile della sicurezza in caso di subappalto: committente, appaltatore o subappaltatore?
L’art. 26 del D.Lgs 81/08 stabilisce una responsabilità articolata su più livelli. Il committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore e del subappaltatore e fornisce loro le informazioni sui rischi presenti nel luogo di lavoro. L’appaltatore è responsabile della sicurezza dei propri lavoratori e di quelli dei subappaltatori che coordina. Il subappaltatore mantiene la responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti.
3Quali sono le sanzioni per il committente che omette di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore?
L’art. 26, comma 1, del D.Lgs 81/08 impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici richiedendo il certificato di iscrizione alla CCIAA e l’autocertificazione dei requisiti. L’omessa verifica espone il committente alle sanzioni dell’art. 55, comma 5, lettera a) del D.Lgs 81/08: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
4Il committente può essere sanzionato se i lavoratori del subappaltatore non sono formati?
Sì, in determinati casi. Se il committente (o l’appaltatore che sub-affida parte dei lavori) non ha verificato la idoneità tecnico-professionale del sub-appaltatore né ha richiesto la documentazione comprovante la formazione dei lavoratori, può rispondere in concorso con il subappaltatore per la violazione degli obblighi di coordinamento e cooperazione ex art. 26 D.Lgs 81/08. In cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ha il potere-dovere di verificare l’attuazione dei piani di sicurezza e, in caso di pericolo grave e immediato anche derivante da lavoratori non formati, di proporre la sospensione dei lavori e, se necessario, di allontanare le imprese inadempienti.
5Il DUVRI è obbligatorio anche per un singolo lavoratore autonomo?
Sì. L’art. 26, comma 1, del D.Lgs 81/08 estende esplicitamente gli obblighi del committente anche nei confronti dei lavoratori autonomi, non solo delle imprese. Quando un datore di lavoro affida un incarico all’interno della propria unità produttiva a un singolo lavoratore autonomo (es. un elettricista titolare di partita IVA, un manutentore a contratto d’opera), se esistono reali rischi da interferenza con le attività aziendali o con altri operatori presenti, il DUVRI deve essere redatto e allegato al contratto. L’unica eccezione è prevista dall’art. 26, comma 3-bis, che per lavori a basso rischio e di durata inferiore a cinque uomini-giorno annui consente la sostituzione del DUVRI con una dichiarazione sostitutiva (cosiddetto «DUVRI semplificato» o checklist di interferenza), ma non elimina l’obbligo di valutare le interferenze. Il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo richiedendo iscrizione alla Camera di Commercio e autocertificazione dei mezzi e attrezzature (Allegato XVII D.Lgs 81/08).
6DUVRI e subappalto: il sub-appaltatore deve ricevere una copia?
Sì. L’art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/08 prevede che il DUVRI sia allegato al contratto di appalto e sia trasmesso a tutti i soggetti della filiera. In presenza di subappalto, l’appaltatore principale è obbligato a trasmettere copia del DUVRI ai sub-appaltatori prima dell’inizio delle loro attività e ad aggiornarlo qualora il quadro dei rischi interferenziali muti per l’ingresso di nuovi operatori. Il sub-appaltatore deve essere portato a conoscenza di tutte le interferenze rilevate e delle misure adottate. In pratica, l’appaltatore deve acquisire anche il POS (Piano Operativo di Sicurezza) del sub-appaltatore e verificarne la compatibilità con il DUVRI vigente. Il committente mantiene una responsabilità di vigilanza sull’intera filiera: in caso di infortuni causati da interferenze non gestite documentalmente, può essere chiamato a rispondere in via solidale con l’appaltatore inadempiente. La catena documentale (DUVRI → contratti → POS di ciascun soggetto) deve essere conservata per almeno cinque anni e disponibile in cantiere o nel luogo di lavoro.
7In un condominio, chi è il committente ai fini dell’art. 26 D.Lgs 81/08?
La qualifica di committente-datore di lavoro ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/08 sorge in capo al condominio (rappresentato dall’amministratore) solo quando il condominio ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati (portiere, addetto alle pulizie con contratto di lavoro dipendente). In questo caso, per i lavori affidati all’interno delle parti comuni, sussiste l’obbligo di redigere il DUVRI se vi sono interferenze con i dipendenti condominiali. Se il condominio non ha dipendenti propri, l’art. 26 non si applica tecnicamente in senso pieno, ma l’amministratore deve comunque verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ai sensi dell’Allegato XVII. Qualora i lavori sulle parti comuni configurino un cantiere soggetto al Titolo IV (scavi, ristrutturazioni strutturali, manutenzione di facciate), si applicano gli artt. 90 e 99 con obbligo di nomina del CSP/CSE e, se del caso, di notifica preliminare. L’amministratore risponde in prima persona delle omissioni come committente del cantiere.
8In un appalto con cooperativa, chi è responsabile della formazione sicurezza degli soci lavoratori?
La responsabilità primaria della formazione sicurezza dei soci lavoratori ricade sulla cooperativa stessa, in quanto datore di lavoro ai sensi della L. 142/2001 (che ha equiparato il socio lavoratore al lavoratore dipendente per quanto riguarda i diritti di salute e sicurezza). La cooperativa deve quindi erogare la formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 ai propri soci prima di adibirli alle mansioni in appalto. Il committente, tuttavia, non è esente da responsabilità: ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale della cooperativa appaltatrice (acquisendo il certificato CCIA, il DURC e l'autocertificazione sui requisiti di sicurezza), a promuovere la cooperazione e il coordinamento per eliminare i rischi da interferenza, e a redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). Il committente che non effettua questa verifica può rispondere in solido con la cooperativa per gli infortuni subiti dai soci lavoratori. In presenza di pluralità di appaltatori, il DUVRI deve analizzare anche i rischi di interferenza tra i diversi soggetti operanti contemporaneamente.
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