FAQ Attrezzature di Lavoro — Obblighi d’Uso e Manutenzione (Titolo III)
Guida agli obblighi sull’uso delle attrezzature di lavoro previsti dal Titolo III del D.Lgs 81/08: requisiti, manutenzione, verifiche periodiche, informazione, formazione e abilitazioni
1Cosa si intende per attrezzatura di lavoro nel D.Lgs 81/08?
Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs 81/08 (Titolo III), per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro. La definizione comprende quindi sia le macchine complesse sia gli utensili manuali. Il Titolo III disciplina l’uso delle attrezzature, l’uso dei dispositivi di protezione individuale e gli impianti e le apparecchiature elettriche.
2Quali requisiti devono avere le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori?
L’art. 70 del D.Lgs 81/08 prevede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbano essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (ad esempio la marcatura CE per le macchine). Le attrezzature prive di tali disposizioni o costruite in assenza di disposizioni legislative devono comunque essere conformi ai requisiti generali di sicurezza indicati nell’Allegato V. Il datore di lavoro deve inoltre scegliere attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e alle condizioni di utilizzo.
3Quali sono gli obblighi del datore di lavoro nell’uso delle attrezzature?
L’art. 71 del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature idonee, di adottare misure tecniche e organizzative adeguate, di garantire l’installazione corretta e l’uso conforme alle istruzioni del fabbricante. Deve assicurare la manutenzione, conservare la documentazione (libretti e istruzioni d’uso), sottoporre le attrezzature a controlli periodici e a verifiche, e affidarne l’uso solo a lavoratori adeguatamente informati, formati e, ove necessario, addestrati e abilitati.
4Cos’è il libretto d’uso e manutenzione e perché va conservato?
Il libretto o manuale d’uso e manutenzione è il documento fornito dal fabbricante che contiene le istruzioni per l’installazione, l’uso in sicurezza, la manutenzione e i limiti di impiego dell’attrezzatura. Il datore di lavoro deve renderlo disponibile ai lavoratori che utilizzano l’attrezzatura e conservarlo. La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni del fabbricante e gli interventi devono essere registrati in un apposito registro di controllo, da tenere a disposizione degli organi di vigilanza.
5Quali attrezzature richiedono verifiche periodiche obbligatorie?
L’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 prevede che alcune attrezzature elencate nell’Allegato VII (ad esempio apparecchi di sollevamento materiali e persone, gru, ponti mobili sviluppabili, gru a torre, attrezzature a pressione, generatori di vapore) siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. La prima verifica è effettuata dall’INAIL, le successive dalle ASL o da soggetti pubblici o privati abilitati. Il datore di lavoro deve richiedere le verifiche nei termini previsti.
6Per quali attrezzature serve un’abilitazione specifica dell’operatore?
L’art. 73 comma 5 del D.Lgs 81/08 individua le attrezzature il cui uso richiede conoscenze e responsabilità particolari, per le quali è necessaria una specifica abilitazione degli operatori. L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha definito i percorsi formativi abilitanti per attrezzature quali piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori semoventi, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo. Tali abilitazioni hanno durata quinquennale e devono essere rinnovate tramite aggiornamento.
7Cosa prevede l’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 sulle verifiche periodiche?
L’art. 71 comma 11 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nello stesso allegato. La prima verifica è effettuata dall’INAIL, mentre le verifiche successive sono svolte dalle ASL o, ove previsto dalle leggi regionali, dall’ARPA, oppure da soggetti pubblici o privati abilitati dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un obbligo distinto dalla manutenzione ordinaria e dal controllo di cui ai commi 8 e seguenti.
8Chi effettua la prima verifica e chi quelle successive?
La prima delle verifiche periodiche è di competenza dell’INAIL, che deve provvedervi entro un termine fissato dalla normativa dalla richiesta del datore di lavoro; in caso di mancato rispetto del termine il datore può rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive alla prima sono effettuate dalle ASL territorialmente competenti o, dove le leggi regionali lo prevedono, dall’ARPA, oppure da soggetti pubblici o privati abilitati e inseriti in apposito elenco del Ministero del Lavoro. La titolarità della funzione resta pubblica, mentre i soggetti privati abilitati operano su delega.
9Con quale periodicità vanno fatte le verifiche?
La periodicità delle verifiche è stabilita dall’Allegato VII in funzione del tipo di attrezzatura, della sua anzianità e delle condizioni di impiego. A titolo esemplificativo, molti apparecchi di sollevamento materiali sono soggetti a verifica annuale o biennale a seconda della tipologia e degli anni di servizio, mentre gli apparecchi per il sollevamento di persone, come le PLE, sono generalmente soggetti a verifica annuale. Le attrezzature più datate sono spesso sottoposte a controlli più frequenti. È sempre necessario consultare l’Allegato VII per individuare l’esatta cadenza applicabile alla singola attrezzatura.
10Quali obblighi ha il datore di lavoro per le verifiche periodiche?
Il datore di lavoro deve richiedere in tempo utile la prima verifica all’INAIL e le verifiche successive ai soggetti competenti, conservare la documentazione comprovante l’esecuzione delle verifiche e tenerla a disposizione degli organi di vigilanza. Deve inoltre garantire che l’attrezzatura sia mantenuta in stato di conservazione idoneo e non utilizzarla in caso di esito negativo della verifica fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le verifiche periodiche non sostituiscono gli interventi di manutenzione e i controlli previsti dall’art. 71, ma si aggiungono ad essi come controllo indipendente.
11Le verifiche periodiche sostituiscono la manutenzione ordinaria?
No. Le verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 hanno natura di controllo dello stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, eseguito da soggetti terzi abilitati, e non sostituiscono in alcun modo gli obblighi di manutenzione ordinaria e i controlli che il datore di lavoro deve garantire ai sensi dei commi 4 e 8 dell’art. 71. La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni del fabbricante e il libretto di uso e manutenzione, mentre le verifiche periodiche costituiscono un accertamento aggiuntivo e indipendente. I due adempimenti coesistono e sono entrambi obbligatori.
12Quali obblighi di manutenzione prevede l’art. 71 del D.Lgs 81/08?
L’art. 71 del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano idonee al lavoro da svolgere, siano oggetto di adeguata manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, siano corredate dei necessari dispositivi di protezione e delle informazioni indispensabili per il loro uso in condizioni di sicurezza. La manutenzione deve essere documentata: il datore di lavoro è tenuto a tenere un registro delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati per le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie ai sensi del DM 11 aprile 2011. Le attrezzature soggette a verifiche periodiche comprendono apparecchi di sollevamento (gru, paranchi, montacarichi), generatori di vapore e acqua surriscaldata, recipienti in pressione, tubazioni, attrezzature a pressione e ascensori.
13Chi può effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine?
La manutenzione ordinaria (pulizia, lubrificazione, controlli visivi, sostituzione di parti di consumo) può essere effettuata da personale aziendale adeguatamente formato e autorizzato dal datore di lavoro, purché siano rispettate le istruzioni del fabbricante contenute nel manuale d’uso e manutenzione della macchina. La manutenzione straordinaria (riparazione di guasti, sostituzione di componenti strutturali, modifiche) deve essere affidata a personale qualificato, che può essere tecnico specializzato dell’azienda o personale esterno (ditta di manutenzione specializzata). Per le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie (DM 11/04/2011), gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere documentati e comunicati all’organismo di certificazione al momento della verifica successiva. Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere effettuato con la macchina in condizioni di sicurezza: fermo macchina, isolamento delle fonti di energia (lockout/tagout), segnaletica di avvertimento.
14Cosa deve contenere il registro di controllo e manutenzione delle attrezzature?
Il registro di controllo e manutenzione è il documento in cui vengono registrati tutti gli interventi effettuati su un’attrezzatura di lavoro nel corso della sua vita utile. Sebbene il D.Lgs 81/08 non ne prescriva un formato standardizzato per tutte le attrezzature, il registro è obbligatorio per quelle soggette a verifiche periodiche ex DM 11/04/2011 e altamente raccomandato per tutte le altre. Il registro deve contenere: identificazione univoca dell’attrezzatura (marca, modello, numero di serie, anno di fabbricazione); data e tipo di ogni intervento manutentivo (manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazione); componenti sostituiti con riferimento ai codici ricambio; nome e qualifica del manutentore; data della prossima manutenzione programmata; risultati delle verifiche periodiche obbligatorie con riferimento al verbale dell’organismo di certificazione. Il registro deve essere conservato per tutta la durata di vita dell’attrezzatura e messo a disposizione degli organi di vigilanza.
15Cosa rischia il datore di lavoro che non mantiene le attrezzature in sicurezza?
Il datore di lavoro che omette la manutenzione delle attrezzature di lavoro o che non rispetta gli obblighi di verifica periodica è soggetto a sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 55 e 87 del D.Lgs 81/08. In caso di infortunio causato dal mancato mantenimento delle condizioni di sicurezza di un’attrezzatura, il datore di lavoro risponde penalmente per lesioni colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, con pene significativamente più severe rispetto alle fattispecie base. La responsabilità penale può estendersi al preposto e al dirigente che, pur consapevoli dello stato di deterioramento di un’attrezzatura, non abbiano adottato le misure correttive necessarie. Dal punto di vista civilistico, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2087 e 2043 del Codice Civile, con onere della prova invertito a proprio carico in virtù dell’art. 2087 c.c.
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