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FAQ Cassetta di Primo Soccorso e Presidi — DM 388/2003

Guida ai presidi di primo soccorso obbligatori in azienda secondo il DM 388/2003: classificazione delle aziende nei gruppi A, B e C, contenuto della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione

1Cosa stabilisce il DM 388/2003 in materia di primo soccorso?

Il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388, attuativo dell’art. 45 del D.Lgs 81/08, individua le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Il decreto classifica le aziende in tre gruppi (A, B e C) in base alla pericolosità dell’attività, al numero di lavoratori e all’indice infortunistico, e stabilisce in funzione del gruppo gli obblighi relativi ai presidi sanitari e all’organizzazione del primo soccorso.

2Come sono classificate le aziende nei gruppi A, B e C?

Il DM 388/2003 distingue le aziende in tre gruppi. Il gruppo A comprende le aziende a maggiore rischio, come quelle con particolari indici di rischio INAIL, le aziende con lavorazioni pericolose (ad esempio del comparto estrattivo, chimico o dei lavori in pressione) e quelle con un numero rilevante di lavoratori in attività a rischio elevato. Il gruppo B comprende le aziende con tre o più lavoratori non rientranti nel gruppo A. Il gruppo C comprende le aziende con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A. La classificazione determina gli obblighi sui presidi e sulla formazione degli addetti.

3Quali aziende devono avere la cassetta di pronto soccorso e quali il pacchetto di medicazione?

Secondo il DM 388/2003, le aziende dei gruppi A e B devono tenere una cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del decreto, custodita in luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica, e mantenuta in efficienza e completa di tutto. Le aziende del gruppo C devono invece tenere almeno un pacchetto di medicazione, con la dotazione minima prevista dall’Allegato 2. In entrambi i casi deve essere garantito anche un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

4Cosa deve contenere la cassetta di pronto soccorso?

L’Allegato 1 del DM 388/2003 stabilisce il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso, che comprende tra l’altro guanti sterili monouso, visiera paraschizzi, flacone di soluzione cutanea di iodopovidone, flaconi di soluzione fisiologica, compresse di garza sterile di diverse misure, teli sterili monouso, pinzette e set per la pulizia delle ferite, confezione di rete elastica, cotone idrofilo, cerotti, rotoli di benda, forbici, lacci emostatici, ghiaccio pronto uso, sacchetti monouso per rifiuti sanitari, termometro e apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. La dotazione deve essere mantenuta completa e in corso di validità.

5Cosa deve contenere il pacchetto di medicazione?

L’Allegato 2 del DM 388/2003 definisce il contenuto minimo del pacchetto di medicazione previsto per le aziende del gruppo C, che comprende in forma ridotta presidi quali guanti sterili monouso, flacone di soluzione cutanea di iodopovidone, flacone di soluzione fisiologica, compresse di garza sterile, pinzette monouso, confezione di cotone idrofilo, cerotti, benda, rotolo di cerotto alto, forbici, laccio emostatico, confezione di ghiaccio pronto uso, sacchetti monouso per rifiuti sanitari e istruzioni sul primo soccorso. Anche il pacchetto deve essere mantenuto completo e in efficienza.

6Di chi è la responsabilità di tenere e reintegrare i presidi di primo soccorso?

La responsabilità di dotare l’azienda dei presidi di primo soccorso e di mantenerli in efficienza è del datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi di gestione delle emergenze previsti dagli artt. 43 e 45 del D.Lgs 81/08. Il datore di lavoro deve garantire la presenza dei presidi adeguati al gruppo di appartenenza, il loro reintegro dopo l’uso e la sostituzione del materiale scaduto, oltre a designare e formare gli addetti al primo soccorso. La gestione operativa del materiale è di norma affidata agli addetti designati, ma l’obbligo giuridico resta in capo al datore di lavoro.

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