FAQ Gestione delle Emergenze ed Evacuazione
Guida alla gestione delle emergenze ai sensi del D.Lgs 81/08: piano di emergenza, squadre di emergenza e addetti, prove di evacuazione periodiche e vie di esodo
1Quali sono gli obblighi del datore di lavoro per la gestione delle emergenze?
L’art. 18 del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Gli artt. 43 e 44 disciplinano la gestione delle emergenze e il diritto dei lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, di allontanarsi dal posto di lavoro. Il datore di lavoro deve organizzare i rapporti con i servizi pubblici di emergenza, designare i lavoratori addetti, programmare gli interventi e informare tutti i lavoratori sulle misure e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.
2Cos’è il piano di emergenza e quando è obbligatorio?
Il piano di emergenza è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio, terremoto, fuga di gas, ordigno, ecc.) e in caso di evacuazione, individuando i compiti delle diverse figure, le modalità di allarme, i percorsi di esodo e i punti di raccolta. La sua predisposizione è collegata alla valutazione dei rischi e agli obblighi di gestione delle emergenze; in ambito di prevenzione incendi è richiesto, secondo i criteri della normativa di settore, in particolare nelle attività più complesse o con un numero rilevante di presenze. Anche dove non sia formalmente obbligatorio un piano strutturato, il datore di lavoro deve comunque definire e comunicare le misure e le procedure di emergenza.
3Chi sono gli addetti alla gestione delle emergenze?
Gli addetti alla gestione delle emergenze sono i lavoratori designati dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso. Ai sensi degli artt. 18 e 43 del D.Lgs 81/08, la loro designazione è obbligatoria e nessun lavoratore può rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo. Gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso devono ricevere una formazione specifica, con contenuti e durate stabiliti dalla normativa di riferimento, e i relativi aggiornamenti periodici. Il numero e la dislocazione degli addetti devono essere adeguati alle dimensioni dell’azienda e ai rischi presenti.
4Le prove di evacuazione sono obbligatorie e con quale frequenza?
Le prove di evacuazione servono a verificare l’efficacia del piano di emergenza e a far acquisire ai lavoratori familiarità con le procedure e i percorsi di esodo. La normativa di prevenzione incendi prevede, per le attività soggette e in particolare per quelle con maggiore affollamento o complessità, l’effettuazione di prove periodiche, con frequenza di norma almeno annuale. Anche dove non vi sia un obbligo espresso, lo svolgimento periodico di simulazioni è una buona prassi fortemente raccomandata, perché consente di individuare criticità nelle vie di esodo, nei tempi di sgombero e nel coordinamento, e di correggerle. Le prove vanno documentate e i risultati utilizzati per aggiornare il piano.
5Quali requisiti devono avere le vie e le uscite di emergenza?
Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro, secondo i requisiti dell’Allegato IV del D.Lgs 81/08 e della normativa di prevenzione incendi. Devono avere numero, dimensioni e ubicazione adeguati all’affollamento e ai rischi, essere chiaramente segnalate con cartelli conformi e dotate di illuminazione di sicurezza che entri in funzione in caso di mancanza di energia. Le porte delle uscite di emergenza devono aprirsi nel verso dell’esodo e non devono essere chiuse a chiave in modo da impedirne l’apertura dall’interno. È vietato ostruire i percorsi e le uscite con materiali, attrezzature o arredi.
6Cosa deve sapere il lavoratore in caso di emergenza?
Ogni lavoratore deve essere informato e formato, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08, sulle procedure che riguardano la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro e il pronto soccorso. In concreto deve conoscere il segnale di allarme, i comportamenti da tenere, i percorsi di esodo e il punto di raccolta assegnato, le modalità per dare l’allarme e i nominativi degli addetti alle emergenze. In caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, l’art. 44 riconosce al lavoratore il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa senza subire pregiudizio e di adottare misure per evitare le conseguenze del pericolo, in caso di impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
7Chi designa gli addetti alle emergenze?
La designazione degli addetti alla gestione delle emergenze rientra tra gli obblighi del datore di lavoro indicati dall’art. 18 del D.Lgs 81/08. È il datore di lavoro che individua e nomina i lavoratori incaricati dei compiti antincendio, di evacuazione e di primo soccorso. La designazione è un obbligo che, insieme alla nomina dell’RSPP, la legge non consente di delegare. Prima della designazione il datore di lavoro è tenuto a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo quanto previsto dall’art. 50.
8Quanti addetti alle emergenze devono essere nominati?
La normativa non fissa un numero unico valido per tutte le aziende: il numero degli addetti deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda. Il datore di lavoro stabilisce il numero degli addetti antincendio e di primo soccorso tenendo conto delle dimensioni dell’azienda, dei rischi specifici, dell’articolazione su più sedi o reparti, della presenza di turni e della necessità di garantire la copertura in ogni momento in cui sono presenti lavoratori. L’obiettivo è assicurare che vi siano sempre addetti formati e disponibili a intervenire, anche in caso di assenze, ferie o turnazioni.
9Gli addetti alle emergenze devono essere formati?
Sì. I lavoratori designati come addetti antincendio e come addetti al primo soccorso devono ricevere una formazione specifica, ricevere informazioni adeguate ed essere dotati delle attrezzature necessarie, in relazione alla natura dell’attività e alle dimensioni dell’azienda. La formazione degli addetti antincendio è disciplinata dalla normativa di settore in materia di prevenzione incendi, mentre quella degli addetti al primo soccorso è regolata da specifico decreto, che distingue i contenuti e la durata dei corsi in funzione della classificazione dell’azienda. È inoltre previsto il periodico aggiornamento di tale formazione.
10Un lavoratore può rifiutare l’incarico di addetto alle emergenze?
No, di regola il lavoratore designato non può rifiutare la nomina ad addetto alla gestione delle emergenze, se non per giustificato motivo. Il D.Lgs 81/08 stabilisce infatti che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione a tali compiti. Il giustificato motivo può ricorrere, ad esempio, in presenza di condizioni di salute incompatibili con l’incarico o di altre ragioni oggettive. In assenza di un giustificato motivo, il rifiuto immotivato della designazione può assumere rilievo sul piano disciplinare, trattandosi della mancata accettazione di un compito connesso al rapporto di lavoro.
11Gli addetti alle emergenze devono essere presenti durante l’orario di lavoro?
Sì. La gestione delle emergenze deve essere garantita in tutti i momenti in cui sono presenti lavoratori, perciò gli addetti devono essere effettivamente disponibili durante l’orario di lavoro. Per questo motivo il datore di lavoro deve organizzare la presenza degli addetti tenendo conto dei turni, delle assenze programmate e dell’articolazione delle attività, prevedendo un numero di lavoratori formati sufficiente ad assicurare la copertura in ogni circostanza. La presenza degli addetti formati e l’efficacia delle procedure di emergenza vengono inoltre verificate attraverso le prove pratiche e le esercitazioni, comprese le prove di evacuazione periodiche.
12Quanti addetti all’emergenza antincendio e al primo soccorso deve nominare il datore di lavoro?
L’art. 18, co. 1, lett. b) del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e primo soccorso. Non esiste un numero minimo assoluto fissato dalla legge, ma il numero deve essere adeguato alle dimensioni e ai rischi dell’azienda in modo da garantire la presenza di almeno un addetto durante ogni turno di lavoro. La prassi applicativa, confermata dalle Linee Guida del Ministero dell’Interno, suggerisce di nominare un numero di addetti sufficiente a coprire tutti i turni e le unità produttive. I lavoratori designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo (art. 43, co. 3 D.Lgs 81/08). Per le attività con più di 5 lavoratori o in presenza di rischio di incendio medio o elevato, è raccomandato nominare più addetti per turno. La nomina deve essere formalizzata per iscritto con accettazione dell’incaricato.
13Qual è la formazione obbligatoria per gli addetti antincendio e primo soccorso?
Per gli addetti antincendio la formazione è disciplinata dal DM 02/09/2021 (che ha sostituito il DM 10/03/1998): il corso ha durata di 4 ore per rischio incendio basso, 8 ore per rischio medio e 16 ore per rischio elevato, con aggiornamento quinquennale rispettivamente di 2, 5 e 8 ore. Il DM 02/09/2021 prevede una componente pratica obbligatoria (prova con estintore) in presenza. Per gli addetti al primo soccorso la formazione è disciplinata dal DM 388/2003: il corso ha durata di 12 ore per le aziende del gruppo A (classificate come ad alto rischio per tipo di attività ATECO o con più di 3 lavoratori nel gruppo A), oppure di 12 ore per le aziende del gruppo B (tra 3 e 5 lavoratori) o di 6 ore per quelle del gruppo C (meno di 3 lavoratori o attività a basso rischio). L’aggiornamento triennale è obbligatorio per tutti e ha durata di 4 ore. La formazione deve essere erogata da soggetti accreditati (strutture sanitarie, enti formativi convenzionati con il SSN).
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