FAQ DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Tutto sul Documento di Valutazione dei Rischi: chi lo redige, quali contenuti deve avere, quando va aggiornato, le procedure standardizzate e le sanzioni in caso di mancanza
1Chi deve redigere il DVR?
L’obbligo di valutare i rischi e di redigere il DVR è in capo al datore di lavoro, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs 81/08. Si tratta di un obbligo non delegabile: il datore di lavoro può avvalersi della collaborazione dell’RSPP e del medico competente, ma resta personalmente responsabile della valutazione. L’obbligo riguarda tutte le aziende con almeno un lavoratore, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni.
2Quali contenuti deve avere il DVR?
Secondo l’art. 28 del D.Lgs 81/08 il DVR deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con i criteri adottati; l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI; il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure e dei ruoli aziendali; il nominativo di RSPP, RLS e medico competente; l’indicazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
3Quando va aggiornato il DVR?
Il DVR va rielaborato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 81/08, in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità. In questi casi la rielaborazione va effettuata entro 30 giorni dalle modifiche. Non esiste una scadenza fissa, ma è buona prassi una revisione periodica.
4Cosa sono le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi?
Le procedure standardizzate, definite dal D.M. 30/11/2012, erano uno strumento semplificato che alcune piccole imprese potevano utilizzare per redigere il DVR seguendo un modello prestabilito. Va però ricordato che la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi è venuta meno e che tutte le aziende con lavoratori devono disporre di un DVR redatto in forma documentale. Anche utilizzando modelli semplificati, la valutazione deve essere effettiva e calata sulla realtà aziendale specifica.
5L’autocertificazione del DVR è ancora ammessa?
No. La possibilità per le piccole imprese (fino a 10 lavoratori) di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi è stata definitivamente abrogata. Oggi tutte le aziende con almeno un lavoratore devono possedere un DVR redatto in forma scritta (anche su supporto informatico con data certa), che riporti tutti gli elementi previsti dall’art. 28 del D.Lgs 81/08.
6Quali sanzioni sono previste per la mancanza del DVR?
La mancata elaborazione del DVR è tra le violazioni più gravi del D.Lgs 81/08 ed è sanzionata penalmente a carico del datore di lavoro con l’arresto o un’ammenda. Le conseguenze sono aggravate quando l’azienda opera in settori a rischio elevato o quando il documento manca di elementi essenziali. Oltre alle sanzioni dirette, la mancanza o l’inadeguatezza del DVR può comportare la sospensione dell’attività e aggrava la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.
7Un’azienda artigiana con 3 dipendenti deve fare il DVR con un professionista esterno?
No, non è obbligatorio ricorrere a un professionista esterno. Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro delle aziende fino a 30 dipendenti (o fino a determinati limiti per macrosettore) può svolgere direttamente i compiti di RSPP ed elaborare autonomamente il DVR, a condizione di aver frequentato il corso di formazione per datori di lavoro RSPP della durata di 16 ore (o diversa durata in funzione del macrosettore ATECO, secondo l’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011). Il DVR redatto in autonomia ha piena validità legale se rispetta i requisiti di contenuto previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/08 (data certa, firma, valutazione di tutti i rischi, misure di prevenzione, nominativi RSPP e MC). In alternativa, il datore di lavoro può nominare un RSPP esterno (consulente) che assista nella redazione del DVR, ma anche in questo caso la responsabilità del documento rimane in capo al datore di lavoro. Per aziende artigiane con profili di rischio limitati, la formazione da auto-RSPP di 16 ore è spesso la soluzione più efficiente.
8Cosa prevede l’art. 28 del D.Lgs 81/08 sulla valutazione dei rischi?
L’art. 28 del D.Lgs 81/08 stabilisce che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli particolari, tra cui lo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e alla specifica tipologia contrattuale. La valutazione si conclude con la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), che deve contenere, tra l’altro, una relazione sulla valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, il programma delle misure di miglioramento e l’individuazione delle procedure e dei ruoli dell’organizzazione aziendale.
9Come si stima il livello di rischio?
Una delle metodologie più diffuse stima il rischio come prodotto tra la probabilità che un evento dannoso si verifichi e la gravità del danno che ne può derivare, secondo la relazione comunemente sintetizzata come R = P × D. A ciascuno dei due fattori si attribuisce un valore su una scala graduata: la probabilità tiene conto della frequenza di esposizione e della possibilità che il danno si concretizzi, mentre il danno considera l’entità delle conseguenze sulla salute. Il valore di rischio così ottenuto consente di classificare i rischi in livelli e di rappresentarli, ad esempio, attraverso una matrice probabilità-danno. È un criterio metodologico ampiamente utilizzato, ma non l’unico possibile.
10A cosa serve la matrice probabilità-danno?
La matrice probabilità-danno è uno strumento grafico che incrocia i possibili valori della probabilità con quelli del danno, individuando per ciascuna combinazione un corrispondente livello di rischio. Consente di rappresentare in modo sintetico e visivo l’esito della stima, di confrontare tra loro rischi diversi e di evidenziare quelli che richiedono attenzione prioritaria. I livelli di rischio derivanti dalla matrice vengono generalmente associati a fasce, dal rischio più basso a quello più elevato, a ciascuna delle quali corrispondono indicazioni sul tipo e sull’urgenza degli interventi da programmare.
11Come si definiscono le priorità degli interventi?
Le priorità di intervento si definiscono ordinando i rischi in base al loro livello: ai rischi più elevati, caratterizzati da maggiore probabilità e/o gravità del danno, corrisponde una maggiore urgenza nell’adozione delle misure. Nella scelta delle misure si applicano i principi generali di tutela dell’art. 15 del D.Lgs 81/08, che privilegiano l’eliminazione del rischio alla fonte e, ove non possibile, la sua riduzione, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Il programma delle misure di miglioramento contenuto nel DVR deve riflettere questa logica di priorità, indicando gli interventi e i tempi di attuazione.
12Entro quanto tempo dalla variazione organizzativa va aggiornato il DVR?
L’art. 29, co. 3 del D.Lgs 81/08 non fissa un termine temporale rigido per l’aggiornamento del DVR in caso di variazioni. La giurisprudenza e la prassi applicativa consolidata indicano che l’aggiornamento deve essere effettuato tempestivamente, cioè prima che il lavoratore sia esposto al nuovo rischio o alla variazione organizzativa introdotta. Nella prassi, l’aggiornamento viene effettuato contestualmente o immediatamente successivamente all’evento che lo rende necessario. Per le aziende che possono avvalersi della procedura standardizzata (fino a 50 lavoratori, in assenza di rischi particolari) ai sensi del DM 30/11/2012, l’aggiornamento può seguire le stesse procedure semplificate previste per la prima redazione. È essenziale che l’aggiornamento sia documentato con la data, le sezioni modificate e la sottoscrizione del datore di lavoro, del RSPP, del medico competente (ove nominato) e la consultazione del RLS.
13Chi deve firmare il DVR e chi deve partecipare alla sua elaborazione?
Ai sensi dell'art. 28 co. 2 del D.Lgs 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo ad opera del datore di lavoro, nonché dalla firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente — ove nominato — e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST). La firma del datore di lavoro è personale e non delegabile: rappresenta il momento in cui egli assume formalmente la responsabilità della valutazione. La firma del RSPP attesta che il professionista ha collaborato all'elaborazione e condivide la metodologia applicata. La firma del Medico Competente è richiesta solo quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria (art. 41 D.Lgs 81/08), mentre la firma del RLS attesta la sua consultazione preventiva — non la sua approvazione — e il RLS ha diritto di far risultare a verbale le proprie osservazioni. La data certa è fondamentale per dimostrare che la valutazione è stata effettuata prima dell'insorgenza di eventuali infortuni o malattie professionali: a tal fine è consigliabile registrare il documento tramite raccomandata a sé stessi, marca temporale digitale, o procedura notarile.
14Cosa succede se il DVR non è aggiornato dopo tre anni dall’ultima revisione?
L’art. 29, comma 3, del D.Lgs 81/08 non impone un aggiornamento triennale automatico del DVR, ma stabilisce che la valutazione dei rischi vada rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro, dell’evoluzione della tecnica o di variazioni significative dei rischi, nonché in seguito a infortuni rilevanti o in presenza di risultanze della sorveglianza sanitaria. Tuttavia, la costante giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Pen. Sez. IV) ritiene che un DVR rimasto invariato per molti anni, in un contesto lavorativo che nel frattempo è mutato, costituisca di per sé un indice di inadempimento dell’obbligo di valutazione dinamica e continuativa. La sanzione per DVR mancante o gravemente insufficiente è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.457,89 a 6.388,23 euro (art. 55, comma 1, D.Lgs 81/08).
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