FAQ Segnaletica di Sicurezza — Titolo V del D.Lgs 81/08
Guida alla segnaletica di salute e sicurezza ai sensi del Titolo V del D.Lgs 81/08: tipi di cartelli, significato dei colori, obblighi del datore di lavoro e informazione dei lavoratori
1Cosa disciplina il Titolo V del D.Lgs 81/08 sulla segnaletica?
Il Titolo V del D.Lgs 81/08 (artt. 161 e seguenti) disciplina la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, intesa come la segnaletica che, riferita a un oggetto, a un’attività o a una situazione determinata, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute mediante un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. La segnaletica integra ma non sostituisce le misure di prevenzione e protezione: serve a richiamare l’attenzione su rischi e divieti, a fornire indicazioni e a guidare i comportamenti, quando il rischio non può essere eliminato o sufficientemente ridotto con misure tecniche e organizzative.
2Quali sono le principali tipologie di cartelli di sicurezza?
I cartelli di sicurezza, in base alla loro funzione, si distinguono in alcune categorie principali: i cartelli di divieto, che vietano un comportamento pericoloso; i cartelli di avvertimento, che segnalano un rischio o un pericolo; i cartelli di prescrizione, che impongono un comportamento o l’uso di un DPI; i cartelli di salvataggio o soccorso, che indicano uscite, percorsi e attrezzature di emergenza; i cartelli relativi alle attrezzature antincendio, che individuano i mezzi di estinzione. A ciascuna categoria corrispondono una forma geometrica e una combinazione di colori standardizzate, che ne rendono immediato il riconoscimento.
3Qual è il significato dei colori nella segnaletica di sicurezza?
L’Allegato XXIV del D.Lgs 81/08 associa a ciascun colore di sicurezza un significato preciso: il rosso indica divieto, pericolo-allarme e i materiali e le attrezzature antincendio; il giallo o giallo-arancio indica avvertimento, cioè attenzione e cautela; l’azzurro indica prescrizione, ossia un comportamento o un’azione obbligatoria, come l’uso di un DPI; il verde indica salvataggio e soccorso, oltre a situazioni di sicurezza, come le vie e le uscite di emergenza. La forma del cartello rafforza il messaggio: tonda per divieti e prescrizioni, triangolare per gli avvertimenti, quadrata o rettangolare per salvataggio e antincendio.
4Quali obblighi ha il datore di lavoro in materia di segnaletica?
Ai sensi dell’art. 163 e seguenti del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, con mezzi di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. Deve scegliere la segnaletica conforme alle prescrizioni degli allegati, collocarla in modo adeguato in relazione al rischio, mantenerla in buono stato ed efficienza e sostituirla quando necessario. Quando i lavoratori presentano limitazioni delle capacità (ad esempio uditive o visive) devono essere adottate misure supplementari o alternative adeguate.
5I lavoratori devono essere formati sulla segnaletica?
Sì. L’art. 164 del D.Lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano una informazione e una formazione adeguate in ordine al significato della segnaletica di sicurezza, con particolare riferimento a quella che comporta l’uso di parole, gesti o segnali. I lavoratori devono essere messi in condizione di comprendere correttamente i messaggi della segnaletica e di adottare i comportamenti conseguenti. Questa attività formativa rientra negli obblighi generali di informazione e formazione previsti dagli artt. 36 e 37 e contribuisce all’efficacia complessiva delle misure di prevenzione adottate.
6La segnaletica può sostituire le misure di prevenzione?
No. La segnaletica di sicurezza ha una funzione complementare e non sostitutiva: serve a segnalare, ricordare o prescrivere comportamenti e a richiamare l’attenzione sui rischi residui, ma interviene solo dopo che si è agito sulle misure di prevenzione e protezione previste dalla gerarchia dell’art. 15 del D.Lgs 81/08. Il datore di lavoro deve quindi prima eliminare o ridurre il rischio alla fonte con misure tecniche, collettive e organizzative, e ricorrere alla segnaletica per gestire ciò che residua. Una segnaletica abbondante non compensa la carenza di misure sostanziali e non solleva il datore dai propri obblighi.
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