FAQ Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 sulla Formazione
Le principali novità dell’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza: riordino dei corsi, formazione del datore di lavoro e decorrenze
1Cos’è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è l’intesa, prevista dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs 81/08 come modificato dal D.L. 146/2021, che riordina in un unico provvedimento la disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Accordo sostituisce e raccoglie i precedenti accordi (in particolare quelli del 2011, del 2012 e quello del 7 luglio 2016), con l’obiettivo di razionalizzare durate, contenuti, metodologie e modalità di erogazione dei corsi. La piena operatività è legata alle decorrenze e ai periodi transitori indicati nell’Accordo stesso e nei recepimenti regionali, da verificare nella versione ufficiale.
2Quali sono le principali novità introdotte dall’Accordo?
Tra le novità più rilevanti vi sono il riordino e l’unificazione dei percorsi formativi in un testo unico degli accordi, una più chiara disciplina della formazione e dell’addestramento, la regolamentazione delle modalità in e-learning e in videoconferenza sincrona, la previsione di requisiti per i soggetti formatori e per i docenti, e l’introduzione dell’obbligo formativo specifico per il datore di lavoro. L’Accordo interviene inoltre sulla tracciabilità della formazione e sui contenuti minimi dei diversi corsi. Per il dettaglio dei singoli moduli è necessario fare riferimento al testo dell’Accordo e ai relativi allegati.
3L’Accordo 2025 introduce la formazione obbligatoria del datore di lavoro?
Sì. Il D.L. 146/2021 ha introdotto nell’art. 37 del D.Lgs 81/08 l’obbligo di formazione anche per il datore di lavoro, demandandone la disciplina a uno specifico accordo. L’Accordo del 17 aprile 2025 definisce durata, contenuti e modalità di questo percorso, che si aggiunge agli obblighi formativi già previsti per dirigenti, preposti, lavoratori e RSPP datore di lavoro. Si tratta di una formazione distinta dal corso per datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP. Per durata esatta e periodicità dell’aggiornamento si rimanda al testo dell’Accordo.
4Da quando si applicano le nuove regole?
L’Accordo prevede una data di entrata in vigore e periodi transitori che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo regime. In genere i percorsi formativi già avviati o programmati secondo gli accordi precedenti possono concludersi secondo le regole previgenti, mentre i nuovi corsi devono adeguarsi alle nuove disposizioni a partire dalle decorrenze indicate. Poiché le tempistiche dipendono anche dai provvedimenti di recepimento delle Regioni e delle Province autonome, è importante verificare le decorrenze nella Gazzetta Ufficiale e negli atti regionali di riferimento.
5La formazione svolta prima dell’Accordo resta valida?
In linea di principio la formazione validamente erogata in base agli accordi precedenti mantiene la propria validità e i lavoratori già formati non devono ripetere i corsi, salvo gli aggiornamenti periodici previsti. L’Accordo del 2025 disciplina il raccordo tra vecchi e nuovi percorsi, anche con riferimento alla gestione dei crediti formativi e degli aggiornamenti. Per stabilire con certezza la validità di attestati pregressi e gli eventuali adeguamenti è opportuno consultare le disposizioni transitorie dell’Accordo e gli indirizzi applicativi degli enti competenti.
6Cambiano le modalità di erogazione dei corsi con l’Accordo 2025?
L’Accordo dedica specifica attenzione alle modalità di erogazione, distinguendo tra formazione in presenza, formazione in videoconferenza sincrona (equiparata in alcuni casi all’aula) e formazione in e-learning, e individuando per ciascuna i requisiti tecnici e organizzativi. Resta fermo il principio per cui le attività che richiedono prova pratica e addestramento devono svolgersi in presenza. Vengono inoltre precisati gli obblighi documentali e i criteri di verifica dell’apprendimento. I requisiti puntuali sono contenuti negli allegati tecnici dell’Accordo.
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