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Calcolatore sanzioni D.Lgs 81/08 sicurezza sul lavoro

Il primo calcolatore italiano gratuito per stimare arresto e ammenda delle contravvenzioni del Testo Unico Sicurezza. Oltre 39 ipotesi di violazione filtrabili per soggetto e materia, con riferimenti normativi puntuali e regole di cumulo. Aggiornato al 2026.

In sintesi (TL;DR)

Articoli coperti:
artt. 55-60 (Titolo XII) e disposizioni sanzionatorie dei Titoli III, IV, V, IX, X del D.Lgs 81/08.
Soggetti sanzionabili:
datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medico competente, coordinatore CSP/CSE, progettista, fabbricante, installatore.
Range ammenda:
da ~245 € (violazioni lavoratore) a oltre 12.000 € (DVR rischio elevato, amianto, chimico).
Aggiornamento:
importi al 2026; rivalutazione quinquennale ex art. 306 c. 4-bis D.Lgs 81/08.

Sanzioni del D.Lgs 81/08: come funzionano

Il Testo Unico Sicurezza (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81) dedica l’intero Titolo XII (artt. 55-60) al sistema sanzionatorio. Si tratta in prevalenza di contravvenzioni punite con pene alternative — arresto o ammenda — che colpiscono i diversi soggetti del sistema di prevenzione: datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, lavoratore, coordinatori dei cantieri e progettisti. Accanto alle contravvenzioni il TUS prevede sanzioni amministrative pecuniarie (es. art. 55 c. 4 per alcune violazioni minori, art. 87 c. 4 per le verifiche periodiche) e misure interdittive come la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14.

La struttura è duale: alle contravvenzioni penali si affianca la procedura speciale di prescrizione obbligatoria ex artt. 20-21 D.Lgs 758/1994. L’ispettore dell’Ispettorato del lavoro o dell’ASL impartisce al trasgressore una prescrizione con termine per regolarizzare la violazione: ottemperando alla prescrizione e pagando una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda, la contravvenzione si estingue. È un meccanismo premiale che, di fatto, evita il procedimento penale per la quasi totalità delle violazioni accertate.

Gli importi indicati negli articoli del TUS sono soggetti a rivalutazione quinquennale ex art. 306 c. 4-bis D.Lgs 81/08, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, tramite decreto direttoriale del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I valori riportati in questo calcolatore sono indicativi e aggiornati al 2026: prima di utilizzarli in atti formali, ispezioni o procedimenti, verifica sempre l’ultimo decreto in vigore. L’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione conforme all’art. 30 D.Lgs 81/08, validato secondo le linee guida UNI-INAIL, ha inoltre efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs 231/01 per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi/gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche.

In caso di più violazioni contestate, gli importi si cumulano materialmente in sede di prescrizione amministrativa. Solo davanti al giudice penale possono operare le regole del cumulo giuridico (art. 81 c.p.) e della continuazione, che mitigano la pena per più reati commessi con unicità di disegno criminoso. Questo strumento aiuta consulenti, RSPP, avvocati e datori di lavoro a quantificare in pochi click l’esposizione economica massima di una contestazione, partendo dal soggetto coinvolto e dalla materia di violazione.

Seleziona soggetto, materia e violazioni

Filtra le violazioni più frequenti del D.Lgs 81/08 per soggetto sanzionabile e materia, poi seleziona le ipotesi che ti interessano. Il calcolo è puramente informativo: gli importi sono indicativi e soggetti a rivalutazione periodica ex art. 306 c. 4-bis.

Violazioni (39 ipotesi disponibili)

Importi indicativi aggiornati al 2026. Le sanzioni del D.Lgs 81/08 sono soggette a rivalutazione periodica (art. 306 c. 4-bis): verifica l’ultimo decreto direttoriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale prima di utilizzare i valori in atti formali o giudiziali.

Tabella completa sanzioni D.Lgs 81/08

Catalogo delle violazioni più frequenti del Testo Unico Sicurezza con soggetto sanzionato, materia, pena edittale di arresto e ammenda. Tabella consultabile anche senza il calcolatore.

ArticoloViolazioneSoggettoMateriaArrestoAmmenda
art. 55 c. 1 lett. a)Omessa valutazione dei rischi e mancata redazione del DVR (art. 17 c. 1 lett. a)
Obbligo non delegabile del datore di lavoro.
Datore di lavoroValutazione dei rischi3–6 mesi2500 – € 6400
art. 55 c. 1 lett. b)Mancata designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Obbligo non delegabile (art. 17 c. 1 lett. b).
Datore di lavoroValutazione dei rischi4–24 mesi2000 – € 4000
art. 55 c. 2DVR redatto in presenza di rischio elevato (Allegato XI) senza i contenuti minimi richiestiDatore di lavoroValutazione dei rischi4–8 mesi3000 – € 12.000
art. 55 c. 3DVR privo di uno dei contenuti minimi previsti dall’art. 28 (criteri, programma misure, ruoli)Datore di lavoroValutazione dei rischi2–4 mesi1000 – € 2000
art. 55 c. 5 lett. a)Mancata nomina del medico competente nei casi previsti dall’art. 18 c. 1 lett. a)Datore di lavoro, DirigenteSorveglianza sanitaria2–4 mesi1842,5 – € 7371,03
art. 55 c. 5 lett. c)Mancata formazione/informazione dei lavoratori (artt. 36 e 37)Datore di lavoro, DirigenteFormazione e informazione2–4 mesi1842,5 – € 7371,03
art. 55 c. 5 lett. d)Mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori (art. 18 c. 1 lett. d)Datore di lavoro, DirigenteDPI2–4 mesi1474,21 – € 5898,84
art. 55 c. 5 lett. e)Mancata adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazioneDatore di lavoro, DirigenteAntincendio ed emergenze2–4 mesi1474,21 – € 6388,23
art. 55 c. 5 lett. g)Mancata richiesta al medico competente di osservanza degli obblighi di sorveglianza sanitariaDatore di lavoro, DirigenteSorveglianza sanitaria2–4 mesi1474,21 – € 6388,23
art. 55 c. 5 lett. h)Mancato adempimento degli obblighi relativi alla designazione degli addetti alle emergenze e al primo soccorsoDatore di lavoro, DirigentePrimo soccorso2–4 mesi1474,21 – € 6388,23
art. 55 c. 5 lett. k)Mancata consultazione del RLS nei casi previsti (artt. 50, 18)Datore di lavoro, DirigenteConsultazione RLS2–4 mesi1474,21 – € 6388,23
art. 56 c. 1 lett. a)Mancata sovrintendenza e vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dei singoli lavoratoriPrepostoFormazione e informazione1–3 mesi491,4 – € 1965,61
art. 56 c. 1 lett. b)Mancata segnalazione tempestiva al datore o al dirigente delle deficienze dei mezzi e attrezzature e di ogni altra condizione di pericoloPrepostoAttrezzature di lavoro1–3 mesi491,4 – € 1965,61
art. 56 c. 1 lett. c)Mancata interruzione dell’attività in caso di persistenza di una situazione di pericolo grave e immediatoPrepostoValutazione dei rischi2–4 mesi491,4 – € 1965,61
art. 56 c. 1 lett. d)Omessa frequenza dei corsi di formazione specifici per preposti ex art. 37 c. 7PrepostoFormazione e informazione1–3 mesi245,7 – € 982,81
art. 58 c. 1 lett. a)Mancata collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e mancata istituzione/aggiornamento della cartella sanitariaMedico competenteSorveglianza sanitaria0–3 mesi1500 – € 6000
art. 58 c. 1 lett. b)Mancato svolgimento della sorveglianza sanitaria nei casi previsti (artt. 25, 41)Medico competenteSorveglianza sanitaria2–4 mesi2200 – € 8800
art. 58 c. 1 lett. d)Mancata partecipazione alla riunione periodica di prevenzione (art. 35)
Sanzione amministrativa pecuniaria.
Medico competenteSorveglianza sanitaria800 – € 3000
art. 59 c. 1 lett. a)Mancata osservanza delle disposizioni e istruzioni impartite dal datore, dirigenti e preposti; mancato uso dei DPI; mancata partecipazione alla formazione obbligatoriaLavoratoreDPI0–1 mesi245,7 – € 737,1
art. 59 c. 1 lett. b)Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, segnalazione o controlloLavoratoreAttrezzature di lavoro0–1 mesi491,4 – € 1474,21
art. 87 c. 2 lett. c)Mancata abilitazione/formazione degli operatori per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (art. 73 c. 5)
Carrelli elevatori, gru, PLE, escavatori, ecc. (Accordo SR 22/02/2012).
Datore di lavoro, DirigenteAttrezzature di lavoro3–6 mesi3071,27 – € 7862,44
art. 87 c. 2 lett. a)Messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature non conformi ai requisiti generali di sicurezza (art. 70)Datore di lavoro, DirigenteAttrezzature di lavoro3–6 mesi3071,27 – € 7862,44
art. 87 c. 2 lett. b)Mancata adozione delle misure tecniche e organizzative necessarie per ridurre i rischi connessi all’uso delle attrezzature (art. 71)Datore di lavoro, DirigenteAttrezzature di lavoro3–6 mesi2456,96 – € 7862,44
art. 87 c. 4 lett. a)Mancata sottoposizione delle attrezzature ai controlli periodici previsti dall’art. 71 c. 11 (Allegato VII)
Sanzione amministrativa pecuniaria.
Datore di lavoro, DirigenteAttrezzature di lavoro1228,5 – € 5530,31
art. 87 c. 2 lett. d)Mancata fornitura dei DPI conformi e adeguati ai rischi (art. 77 c. 4 lett. a)Datore di lavoro, DirigenteDPI3–6 mesi3071,27 – € 7862,44
art. 157 c. 1 lett. a)Mancata redazione del PSC da parte del coordinatore per la progettazione (art. 91)Coordinatore CSP/CSECantieri (Titolo IV)3–6 mesi3000 – € 12.000
art. 158 c. 1Mancata verifica dell’applicazione del PSC da parte del CSE; mancata sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave (art. 92)Coordinatore CSP/CSECantieri (Titolo IV)2–4 mesi2000 – € 8000
art. 159 c. 2 lett. a)Mancata redazione del POS da parte dell’impresa affidataria/esecutrice (art. 96 c. 1 lett. g)Datore di lavoroCantieri (Titolo IV)3–6 mesi2500 – € 6400
art. 159 c. 2 lett. b)Mancata attuazione delle misure generali di tutela e mancato rispetto del PSC in cantiereDatore di lavoro, DirigenteCantieri (Titolo IV)3–6 mesi2500 – € 6400
art. 159 c. 2 lett. c)Inadempimenti relativi all’uso di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e a misure contro le cadute dall’alto (artt. 111-115)Datore di lavoro, DirigenteLavori in quota4–8 mesi1500 – € 6000
art. 262 c. 1 lett. a)Mancata valutazione del rischio chimico (art. 223) e mancata adozione delle misure protettive specificheDatore di lavoroAgenti chimici3–6 mesi3000 – € 12.000
art. 262 c. 2Mancata valutazione del rischio amianto, mancato piano di lavoro o omessa notifica (artt. 249, 250, 256)Datore di lavoroAmianto3–6 mesi3000 – € 12.000
art. 282 c. 1 lett. a)Mancata valutazione del rischio biologico e mancata adozione delle misure di contenimento (artt. 271, 272)Datore di lavoroAgenti biologici3–6 mesi3000 – € 12.000
art. 66 TUS + DPR 177/2011Accesso in ambienti sospetti di inquinamento o confinati senza idonee misure di prevenzione, qualificazione dell’impresa e formazione specifica
Combinato con art. 55 c. 1 lett. a) per omessa valutazione del rischio specifico.
Datore di lavoroSpazi confinati3–6 mesi2500 – € 6400
art. 165 c. 1Mancato impiego della segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati con altre misure (Titolo V)Datore di lavoro, DirigenteSegnaletica di sicurezza2–4 mesi1228,5 – € 5898,84
art. 57Mancato rispetto da parte del progettista dei principi generali di prevenzione nelle scelte progettuali e tecniche (art. 22)ProgettistaAttrezzature di lavoro3–6 mesi1474,21 – € 6388,23
art. 57 + art. 23Fabbricanti e fornitori: vendita, noleggio o concessione in uso di attrezzature non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentariFabbricante / CostruttoreAttrezzature di lavoro4–12 mesi2192 – € 8770
art. 57 + art. 24Installatori e montatori: mancato rispetto delle norme e indicazioni del fabbricante nell’installazione di impianti e attrezzatureInstallatoreAttrezzature di lavoro3–6 mesi1474,21 – € 6388,23
art. 14Sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’INL/ASL per gravi violazioni in materia di sicurezza o lavoro irregolare (Allegato I)
Non è sanzione penale: somma aggiuntiva da versare per la revoca della sospensione (€ 2.500 per violazioni in materia di salute e sicurezza, € 5.000 nei casi più gravi). Si aggiunge ai costi di blocco attività.
Datore di lavoroValutazione dei rischi2500 – € 3000

Approfondisci

Domande frequenti sulle sanzioni 81/08

Come si calcolano le sanzioni del D.Lgs 81/08?+

Le contravvenzioni del Titolo XII (artt. 55-60) prevedono pene alternative — arresto o ammenda — entro un range edittale fisso. L’organo di vigilanza (ITL, ASL) accerta la violazione, contesta l’importo nel verbale e impartisce una prescrizione ex art. 20 D.Lgs 758/94. Se il contravventore ottempera nei termini e paga un quarto del massimo dell’ammenda, la contravvenzione si estingue.

Le sanzioni del D.Lgs 81/08 sono cumulative?+

Sì: ogni violazione costituisce illecito autonomo. In presenza di più contravvenzioni si applica il cumulo materiale (somma aritmetica). Il cumulo giuridico (art. 81 c.p.) o la continuazione possono essere riconosciuti dal giudice in fase di condanna penale, mai in sede amministrativa di prescrizione.

Cosa è la prescrizione obbligatoria ex art. 20 D.Lgs 758/94?+

È la procedura speciale per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro: l’organo di vigilanza impone al trasgressore un termine per regolarizzare la violazione. Adempiendo e pagando la somma corrispondente a un quarto del massimo dell’ammenda, il reato si estingue (art. 21 D.Lgs 758/94). Lo strumento riguarda solo le contravvenzioni, non i delitti.

Esiste l’oblazione per le sanzioni 81/08?+

L’oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.) è teoricamente esperibile, ma per le contravvenzioni 81/08 prevale la prescrizione ex D.Lgs 758/94, più favorevole e gestita direttamente dall’organo di vigilanza. L’oblazione ordinaria diventa rilevante solo se non si ottempera alla prescrizione o nei casi in cui questa non sia attivabile.

Cosa cambia se ho adottato il MOG art. 30 D.Lgs 81/08?+

Il Modello di Organizzazione e Gestione conforme all’art. 30 D.Lgs 81/08 e validato secondo le linee guida UNI-INAIL ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs 231/01 per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi/gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 25-septies D.Lgs 231/01). Non azzera la sanzione penale a carico della persona fisica, ma protegge la società.

Cosa succede alle sanzioni in caso di infortunio sul lavoro?+

In caso di infortunio con lesioni gravi (oltre 40 giorni) o morte, oltre alle contravvenzioni 81/08 si configurano i delitti di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. Procedibilità d’ufficio, pene detentive, responsabilità 231 dell’ente e azione di rivalsa INAIL per le prestazioni erogate.

Il datore di lavoro può scaricare la responsabilità sul preposto?+

No. Gli obblighi non delegabili (valutazione rischi e nomina RSPP, art. 17) restano in capo al datore. Per gli altri obblighi la delega di funzioni è valida solo con i requisiti dell’art. 16: forma scritta con data certa, autonomia di spesa, accettazione del delegato qualificato, pubblicità adeguata. Il datore conserva l’obbligo di vigilanza sull’operato del delegato (art. 16 c. 3).

Sospensione attività ex art. 14: quanto costa davvero?+

La sospensione INL/ASL è un provvedimento amministrativo (non penale). Per la revoca occorre versare una somma aggiuntiva di € 2.500 per le violazioni in materia di salute e sicurezza e di € 5.000 per il lavoro sommerso. Il costo reale è però rappresentato dal blocco dell’attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione e dal divieto di contrattare con la PA per il periodo della sospensione.

Ogni quanto vengono rivalutati gli importi delle ammende?+

L’art. 306 c. 4-bis D.Lgs 81/08 prevede la rivalutazione quinquennale degli importi delle ammende e sanzioni amministrative in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. L’adeguamento avviene con decreto del Direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale: i valori effettivamente in vigore sono quelli risultanti dall’ultimo decreto direttoriale.

Qual è l’orientamento della Cassazione sulla responsabilità del RSPP?+

Per giurisprudenza consolidata (Cass. pen. sez. IV, n. 27516/2018 e successive), il RSPP non è un soggetto destinatario diretto delle norme penali del TUS, ma può rispondere a titolo di concorso colposo nel reato del datore quando, per imperizia, negligenza o imprudenza nella consulenza tecnica, abbia dato causa o concausa all’evento. Tipico il caso di valutazione del rischio incompleta o errata.

Avvertenza. Strumento gratuito a scopo informativo: non sostituisce il parere di un legale, di un consulente del lavoro o del RSPP. Gli importi sono indicativi e aggiornati al 2026; sono soggetti a rivalutazione periodica ex art. 306 c. 4-bis D.Lgs 81/08 con decreto direttoriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per le contestazioni in essere fa fede il decreto vigente alla data dell’accertamento. Per chiarimenti contattaci tramite la pagina contatti.