Giurisprudenza Cassazione D.Lgs 81/08 — Massime per RSPP e consulenti
Database editoriale di 28 massime selezionate della Corte di Cassazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: dalle pronunce celebri (ThyssenKrupp, Eternit) alle linee consolidate della Sezione IV su RSPP, preposto, delega, DVR, appalti, MOG.
Perché conoscere le massime di Cassazione
Il diritto della sicurezza del lavoro è un sistema in cui la norma scritta (D.Lgs. 81/08, decreti attuativi, Accordi Stato-Regioni) viene continuamente interpretata dai giudici di merito e di legittimità. Quando ricorre un infortunio, la responsabilità di datore, dirigente, preposto, RSPP e CSE viene valutata alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale degli obblighi prevenzionistici. Per il professionista — RSPP, consulente, formatore, avvocato — la conoscenza delle pronunce della Cassazione è quindi indispensabile per costruire procedure difensive, redigere un DVR realmente conforme e formare il management sui rischi reali.
In Italia il «diritto vivente» è il prodotto della stratificazione delle decisioni della Cassazione, in particolare della Sezione IV penale, competente per omicidio e lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche. Le Sezioni Unite intervengono quando si tratta di risolvere contrasti interpretativi (ThyssenKrupp ne è l’esempio più noto). La Cassazione civile, Sezione Lavoro, presidia il versante risarcitorio ex art. 2087 c.c. e i rapporti con l’INAIL.
Differenza fra CED e banche dati commerciali. Il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione (CED) è la fonte ufficiale, accessibile su Italgiure: redige le massime e archivia anche le pronunce non massimate. Le banche dati commerciali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia, One Legale) offrono strumenti aggiuntivi di ricerca, annotazione dottrinale e cross-link normativi, ma la fonte primaria resta il CED.
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28 massime su 28
- Cassazione celebreCass. SS.UU.2014
Posizione di garanzia del datore di lavoro, dolo eventuale e colpa cosciente nel rogo della ThyssenKrupp
Cass. pen. SS.UU., sent. n. 38343 del 24/04/2014 (dep. 18/09/2014) — caso ThyssenKrupp
Le Sezioni Unite, pronunciandosi sul tragico incendio dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino, hanno tracciato la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, affermando che il primo richiede l’adesione psicologica al rischio dell’evento concretamente rappresentato, mentre la seconda presuppone la fiduciosa convinzione di poterlo evitare. Hanno inoltre ribadito la natura della posizione di garanzia del datore di lavoro ex artt. 2087 c.c. e 18 D.Lgs. 81/08, quale obbligo non delegabile di valutazione del rischio e di adozione delle misure di prevenzione, ivi compresi gli investimenti tecnologici antincendio (sprinkler) anche in presenza di programmi di dismissione del sito produttivo.
art. 17art. 18art. 28art. 46 - Cassazione celebreCass. pen.2014
Esposizione ad amianto, disastro innominato e individuazione del momento consumativo del reato ai fini della prescrizione
Cass. pen. sez. I, sent. del 19/11/2014 (caso "Eternit")
In tema di esposizione professionale ad amianto e di disastro c.d. innominato (art. 434 c.p.), la consumazione del reato si individua nel momento in cui cessano le condotte di immissione delle fibre nell’ambiente e non in quello, successivo, della manifestazione delle patologie asbesto-correlate. Conseguentemente, ove la condotta omissiva o commissiva sia risalente nel tempo, può maturare la prescrizione anche in presenza di decessi successivi causalmente collegati.
art. 18art. 28art. 236art. 249 - RSPPCass. pen.2017
Responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: presupposti e limiti
Cass. pen. sez. IV, anno 2017 (in tema di responsabilità del RSPP)
Il RSPP, pur essendo titolare di una funzione meramente consultiva e di supporto tecnico al datore di lavoro, può rispondere penalmente — a titolo di concorso colposo nei reati di evento — quando l’infortunio sia conseguenza diretta di un errore o di una omessa segnalazione di un rischio rientrante nelle sue specifiche competenze tecniche. La responsabilità non discende dalla mera nomina, bensì dall’inadempimento dei compiti di individuazione e valutazione dei rischi ex art. 33 D.Lgs. 81/08.
art. 32art. 33art. 17art. 28 - DelegaCass. pen.2019
Requisiti di validità della delega di funzioni in materia prevenzionistica e residuo obbligo di vigilanza del datore
Cass. pen. sez. IV, in tema di delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/08
La delega di funzioni di cui all’art. 16 D.Lgs. 81/08 è efficace solo se rispetta cumulativamente i requisiti di forma scritta con data certa, accettazione espressa del delegato, attribuzione di poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa adeguata e idoneità tecnico-professionale del delegato. Permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni delegate, obbligo che si presume assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo ex art. 30.
art. 16art. 17art. 30 - AppaltiCass. pen.2019
Obbligo del committente di elaborare il DUVRI nei contratti d’appalto e responsabilità per interferenze non valutate
Cass. pen. sez. IV, in tema di DUVRI e obblighi del committente ex art. 26 D.Lgs. 81/08
Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, il datore di lavoro committente è tenuto, ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 3 D.Lgs. 81/08, a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, a fornire informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegandolo al contratto. L’omessa o incompleta redazione del DUVRI configura responsabilità penale del committente per gli infortuni causalmente riconducibili a rischi interferenziali non valutati.
art. 26 - FormazioneCass. pen.2020
Obbligo di formazione del lavoratore: non basta il rispetto formale del monte ore, occorre l’effettiva acquisizione di conoscenze
Cass. pen. sez. IV, in tema di formazione "sostanziale" del lavoratore (rassegna 2015-2020)
L’obbligo di formazione ed informazione del lavoratore ex artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 non si esaurisce nel rispetto formale del monte ore previsto dagli Accordi Stato-Regioni, ma richiede l’effettiva acquisizione, da parte del lavoratore, delle conoscenze necessarie a svolgere in sicurezza le mansioni assegnate. La verifica dell’apprendimento non può ridursi a una mera firma di registro: deve essere documentata mediante test, valutazioni pratiche o affiancamenti, pena la non opponibilità della formazione in sede di contestazione.
art. 36art. 37art. 73 - PrepostoCass. pen.2024
Formazione del preposto: elemento essenziale di esigibilità dei suoi obblighi di vigilanza
Cass. pen. sez. IV, in tema di formazione del preposto dopo il D.L. 146/2021
La formazione specifica del preposto, divenuta obbligatoria e con cadenza biennale a seguito del D.L. 146/2021 e dell’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, costituisce presupposto indefettibile per l’esigibilità dei suoi obblighi di sovrintendere e vigilare ex art. 19 D.Lgs. 81/08. L’omessa o inadeguata formazione del preposto da parte del datore di lavoro non solo configura sanzione autonoma (art. 55 c. 5 lett. c), ma può escludere o ridurre il rimprovero penale al preposto stesso per gli infortuni occorsi.
art. 19art. 37art. 55 - CantieriCass. pen.2021
Requisiti rigorosi di qualificazione per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Cass. pen. sez. IV, in tema di spazi confinati e DPR 177/2011
I lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, disciplinati dal DPR 14 settembre 2011 n. 177, sono assoggettati a requisiti di qualificazione tassativi: integrale applicazione del D.Lgs. 81/08, presenza di personale qualificato in misura non inferiore al 30%, formazione e addestramento specifico documentati, dispositivi di sicurezza e procedure di emergenza, individuazione di un rappresentante del datore committente con esperienza almeno triennale e formazione specifica. La violazione, anche parziale, dei requisiti integra responsabilità penale del datore di lavoro per gli infortuni occorsi in tali ambienti, oltre a configurare i reati di omessa adozione delle misure tecniche e organizzative.
art. 66art. 121allegato IV - CantieriCass. pen.2022
Piano Operativo di Sicurezza (POS): obblighi del datore di lavoro dell’impresa esecutrice nei cantieri temporanei o mobili
Cass. pen. sez. IV, in tema di POS e responsabilità del datore di lavoro dell’impresa esecutrice
Nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice è tenuto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell’art. 96 c. 1 lett. g) e dell’allegato XV, con contenuti specifici per le lavorazioni effettivamente svolte dalla propria impresa. Il POS deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e trasmesso al CSE prima dell’inizio dei lavori. La sua mancanza o inadeguatezza è sanzionata penalmente e fonda la responsabilità del datore per gli infortuni causalmente collegati alle lavorazioni non pianificate.
art. 89art. 96art. 100art. 101 - Sospensione attivitàCass. pen.2022
Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: presupposti, poteri dell’INL e impugnabilità
Giurisprudenza amministrativa e penale in tema di sospensione attività ex art. 14 D.Lgs. 81/08
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 D.Lgs. 81/08 (riscritto dal D.L. 146/2021) costituisce misura amministrativa di natura cautelare emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro al ricorrere di violazioni tassativamente elencate (lavoro irregolare ≥10% del personale, gravi violazioni in materia di sicurezza). Il provvedimento è immediatamente esecutivo e impugnabile innanzi alla Direzione interregionale del lavoro entro 30 giorni; la revoca presuppone la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento di una somma aggiuntiva.
art. 14 - MOGCass. pen.2023
Efficacia esimente del Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) nei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Cass. pen. sez. IV, in tema di Modelli organizzativi ex art. 30 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01
L’adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo e di Gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/08, conforme alle Linee Guida UNI INAIL o alla BS OHSAS 18001 (oggi UNI ISO 45001), può esimere l’ente dalla responsabilità amministrativa di cui agli artt. 5 e 25-septies del D.Lgs. 231/01 per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. L’esimente richiede l’idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l’efficace attuazione, comprovata da audit, flussi informativi documentati e indipendenza dell’Organismo di Vigilanza.
art. 30 - AppaltiCass. pen.2021
Posizione di garanzia del committente nei lavori in subappalto e culpa in eligendo / in vigilando
Cass. pen. sez. IV, in tema di responsabilità del committente per infortuni in subappalto
Il committente che affidi lavori a terzi non si libera dei propri obblighi prevenzionistici per il solo fatto del trasferimento contrattuale: permane in capo a lui la culpa in eligendo (scelta dell’appaltatore qualificato) e la culpa in vigilando (verifica dell’osservanza delle norme di sicurezza), specie ove i lavori siano svolti all’interno della sua organizzazione produttiva o di luoghi nella sua disponibilità. La responsabilità penale per gli infortuni sussiste quando il committente non abbia verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore ovvero non abbia fornito le informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro.
art. 26art. 90 - DatoreCass. pen.2024
Limiti del principio di affidamento del datore di lavoro sulla diligenza del lavoratore
Cass. pen. sez. IV, in tema di limiti del principio di affidamento nei rapporti di lavoro
Il datore di lavoro non può invocare il principio di affidamento sulla diligenza del lavoratore per esimersi dalla responsabilità per gli infortuni: l’ordinamento prevenzionistico è informato al principio della tutela "anche da sé stesso" del lavoratore, sicché il datore deve predisporre misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a prevenire anche la condotta imprudente, negligente o imperita del prestatore. Solo la condotta abnorme, esorbitante rispetto alle mansioni e imprevedibile, può interrompere il nesso causale.
art. 18art. 28art. 71 - Cassazione celebreCass. SS.UU.2023
Risarcimento del danno biologico differenziale del lavoratore infortunato: criteri di liquidazione e rapporti con l’indennizzo INAIL
Cass. civ. SS.UU., pronunce 2023-2024 in tema di danno biologico differenziale
In tema di infortuni sul lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del cd. danno differenziale, ossia della differenza fra il danno biologico complessivo accertato secondo i criteri civilistici (tabelle del Tribunale di Milano) e l’indennizzo già erogato dall’INAIL ai sensi del D.Lgs. 38/2000. La liquidazione del danno differenziale richiede un raffronto per "poste omogenee": il danno biologico permanente civilistico va confrontato con il solo indennizzo INAIL per danno biologico permanente, non con la rendita o altri istituti.
art. 28 (rinvio a 2087 c.c.) - DVRCass. pen.2020
Obbligo non delegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi e di redigere il DVR
Cass. pen. sez. IV, in tema di obbligo non delegabile di valutazione dei rischi ex art. 28
La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituiscono obbligo non delegabile del datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08. La mancata valutazione, la valutazione incompleta o la valutazione meramente formale del DVR configurano contravvenzione punita con l’arresto e fondano la responsabilità per gli infortuni causalmente riconducibili ai rischi non valutati.
art. 17art. 28art. 29art. 55 - DirigenteCass. pen.2019
Posizione di garanzia del dirigente ex art. 18 D.Lgs. 81/08: autonoma e derivata
Cass. pen. sez. IV, in tema di responsabilità del dirigente per la sicurezza
Il dirigente, individuato come tale ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08, è titolare di una posizione di garanzia autonoma e originaria, e non meramente derivata dal datore di lavoro: a lui sono direttamente imputabili gli obblighi prevenzionistici di cui all’art. 18 nell’ambito delle attribuzioni e competenze conferite. La sua responsabilità penale per gli infortuni sussiste indipendentemente da una delega formale, ove rivesta in concreto poteri di organizzazione, gestione e controllo.
art. 2art. 18 - DPICass. pen.2018
Obblighi del datore di lavoro in tema di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e vigilanza sul loro effettivo utilizzo
Cass. pen. sez. IV, in tema di obbligo di fornitura dei DPI e vigilanza sul loro uso
Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi degli artt. 77 e 78 D.Lgs. 81/08, a fornire ai lavoratori DPI adeguati ai rischi, marcati CE e conformi al D.Lgs. 17/2019 (regolamento UE 2016/425), nonché ad assicurare la formazione e l’addestramento sul loro uso e a vigilare sull’effettivo utilizzo. La mera consegna del DPI non esaurisce gli obblighi: la mancata vigilanza sull’uso, ove l’infortunio sia causalmente riconducibile alla loro omissione, integra responsabilità penale del datore e dei preposti.
art. 74art. 77art. 78art. 79 - DatoreCass. pen.2019
Obbligo di nomina del medico competente e di attivazione della sorveglianza sanitaria ex artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08
Cass. pen. sez. IV, in tema di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente
Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente e di attivare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge (art. 41), dalla normativa speciale e dal DVR. La sorveglianza sanitaria comprende le visite mediche preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio mansione e alla cessazione del rapporto nei casi previsti; l’omessa nomina del medico competente, ove obbligatoria, è sanzionata con l’arresto e fonda la responsabilità per le tecnopatie causalmente riconducibili all’omessa sorveglianza.
art. 25art. 38art. 41art. 55 - DatoreCass. pen.2019
Obbligo della riunione periodica annuale di sicurezza nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori
Cass. pen. sez. IV, in tema di riunione periodica di sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08
Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro indice almeno una volta all’anno la riunione periodica di sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08, alla quale partecipano datore o suo rappresentante, RSPP, medico competente e RLS. La riunione esamina DVR, andamento infortuni e malattie professionali, criteri di scelta DPI, programmi di formazione. La sua omissione è sanzionata e costituisce indice di carenza organizzativa rilevante in sede di valutazione dell’art. 30 (MOG).
art. 35 - CantieriCass. pen.2020
Estensione degli obblighi prevenzionistici ai lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili
Cass. pen. sez. IV, in tema di obblighi verso lavoratori autonomi nei cantieri
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri temporanei o mobili sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 21 D.Lgs. 81/08 (utilizzo di attrezzature conformi al Titolo III, uso di DPI, tessera di riconoscimento) e devono integrarsi nel sistema di coordinamento del cantiere. Il committente e il coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE) sono responsabili di verificare la regolare integrazione del lavoratore autonomo nel POS dell’impresa affidataria e nel PSC.
art. 21art. 90art. 92 - DatoreCass. pen.2018
Prerogative del RLS e obblighi del datore di lavoro di consultazione e informazione
Cass. pen. sez. IV, in tema di prerogative del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è titolare delle prerogative tassative previste dall’art. 50 D.Lgs. 81/08, fra cui l’accesso ai luoghi di lavoro, la consultazione preventiva sul DVR, sulla valutazione del rischio e sulla designazione degli addetti emergenze, il ricevimento di idonea formazione (32 ore iniziali). Il datore di lavoro deve consultare preventivamente l’RLS, fornirgli documentazione e tempo retribuito per l’esercizio del ruolo; la violazione di tali obblighi configura sanzione autonoma e indebolisce la difesa in sede penale.
art. 47art. 48art. 49art. 50 - DVRCass. pen.2018
Obbligo di valutare il rischio stress lavoro-correlato e responsabilità per omessa valutazione
Cass. pen. sez. IV, in tema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08, a valutare anche il rischio stress lavoro-correlato secondo le indicazioni della Commissione consultiva permanente (lettera circolare 18 novembre 2010) e a recepirne gli esiti nel DVR. L’omessa o inadeguata valutazione configura contravvenzione e, in caso di patologie psichiche o psicosomatiche causalmente riconducibili a condizioni organizzative non valutate, fonda la responsabilità per lesioni colpose.
art. 17art. 28 - DatoreCass. pen.2017
Obblighi del datore di lavoro per i lavoratori notturni: sorveglianza sanitaria e limiti orari
Cass. pen. e civ. sez. lav., in tema di lavoro notturno e sorveglianza sanitaria
Il lavoratore notturno (almeno tre ore di lavoro tra le 24 e le 5 per almeno 80 giorni all’anno) è soggetto a sorveglianza sanitaria specifica preventiva e periodica ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e dell’art. 41 D.Lgs. 81/08. La sua mansione non può superare le 8 ore in media ogni 24 ore; il datore deve trasferirlo ad altra mansione diurna in caso di sopravvenuta inidoneità accertata dal medico competente.
art. 28art. 41 - DPICass. pen.2019
Obblighi del datore di lavoro per attrezzature di lavoro: conformità, manutenzione e verifiche periodiche ex art. 71
Cass. pen. sez. IV, in tema di attrezzature di lavoro, marcatura CE e verifiche periodiche
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III D.Lgs. 81/08 e provviste di marcatura CE; le attrezzature di cui all’Allegato VII sono soggette a verifica periodica obbligatoria con periodicità ivi indicata, da effettuare a cura di INAIL, ASL/ARPA o soggetti privati abilitati ex D.M. 11 aprile 2011. L’omessa verifica periodica integra contravvenzione e fonda la responsabilità del datore per gli infortuni causalmente riconducibili al malfunzionamento dell’attrezzatura.
art. 69art. 70art. 71art. 72 - DatoreCass. pen.2019
Estensione della posizione di garanzia a chi eserciti di fatto poteri datoriali ex art. 299 D.Lgs. 81/08
Cass. pen. sez. IV, in tema di datore di lavoro "di fatto" ex art. 299 D.Lgs. 81/08
Ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08, le posizioni di garanzia di datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti di fatto i poteri giuridici riferiti a tali figure. La qualifica datoriale "di fatto" si fonda sull’effettivo esercizio dei poteri decisionali e di spesa, indipendentemente dalla qualifica formale rivestita nell’organigramma aziendale.
art. 2art. 299 - DatoreCass. pen.2022
Obblighi di gestione del rischio incendio ex D.M. 2 settembre 2021 e formazione degli addetti antincendio (D.M. 2 settembre 2021)
Cass. pen. sez. IV, in tema di gestione antincendio dopo i D.M. 2/3 settembre 2021
Dal 4 ottobre 2022 sono entrati in vigore i nuovi decreti ministeriali del 2 settembre 2021 ("decreti GSA, controlli, formazione") che hanno sostituito il D.M. 10/03/1998. La valutazione del rischio incendio deve essere effettuata secondo i nuovi criteri (basso/medio/alto secondo la complessità dell’attività), la gestione della sicurezza antincendio (GSA) deve essere documentata nel DVR e gli addetti antincendio devono ricevere formazione di livello adeguato (1°, 2° o 3° livello) con aggiornamento quinquennale.
art. 46 - DatoreCass. pen.2019
Obblighi di organizzazione del primo soccorso ex art. 45 D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/2003
Cass. pen. sez. IV, in tema di organizzazione del primo soccorso aziendale (D.M. 388/2003)
Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 81/08 e del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, a designare gli addetti al primo soccorso, a garantire loro formazione adeguata (gruppo A/B/C secondo classificazione dell’azienda) con aggiornamento triennale, a dotare l’azienda di cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione conforme all’Allegato 1, e a predisporre le modalità di rapida attivazione del sistema sanitario di emergenza.
art. 18art. 43art. 45 - DVRCass. civ.2019
Obbligo di valutazione del rischio per la lavoratrice in gravidanza ex D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 81/08
Cass. civ. sez. lav., in tema di tutela della maternità e valutazione del rischio
Il datore di lavoro deve effettuare specifica valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) e dell’art. 28 c. 1 D.Lgs. 81/08. In presenza di rischi non eliminabili, il datore deve modificare le condizioni di lavoro o l’orario, ovvero spostare la lavoratrice ad altra mansione; in difetto, deve chiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’astensione anticipata dal lavoro.
art. 28
Domande frequenti sulla giurisprudenza di Cassazione in materia di sicurezza
- Che cos’è una massima di giurisprudenza?
- La massima è la sintesi del principio di diritto enunciato in una sentenza, redatta a fini di consultazione e citazione. Il CED della Cassazione redige le massime ufficiali, archiviate sulla banca dati Italgiure. La massima ha valore orientativo ma non vincolante (vincolante è la motivazione integrale).
- Come si cita correttamente una sentenza della Cassazione?
- Lo standard è: organo, sezione, numero/anno, data della decisione, parti. Esempio: «Cass. pen. sez. IV, sent. n. 38343/2014 (caso ThyssenKrupp)». In nota va indicata la banca dati di consultazione (Italgiure, DeJure, Pluris) e la data di ultimo accesso. Per i giudizi pendenti si cita «Cass. pen. sez. IV, ord. n. … del …».
- Qual è la differenza fra Cassazione penale e Cassazione civile?
- La Cassazione penale (Sezione IV in particolare) decide sui reati colposi connessi a infortuni e malattie professionali (omicidio colposo, lesioni colpose, contravvenzioni). La Cassazione civile (Sezione Lavoro) decide sulle controversie risarcitorie ex art. 2087 c.c., sul danno biologico differenziale e sui rapporti con l’INAIL. Le Sezioni Unite intervengono per risolvere contrasti.
- Posso usare in giudizio una massima trovata sul vostro sito?
- No. Le massime qui pubblicate sono sintesi editoriali con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio occorre verificare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (Italgiure) o presso banche dati professionali a pagamento (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). La massima editoriale non sostituisce la motivazione integrale.
- Ogni quanto aggiornate il database delle massime?
- L’archivio è aggiornato in occasione di pronunce particolarmente significative o quando intervengono modifiche normative che incidano sull’interpretazione (es. riforma art. 14 e art. 19 da D.L. 146/2021; Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR 17/04/2025).
- Qual è la fonte ufficiale per consultare le sentenze della Cassazione?
- Il portale ufficiale è Italgiure (https://www.italgiure.giustizia.it/), gestito dal CED della Corte di Cassazione. Consente l’accesso alla banca dati delle sentenze massimate e non massimate. In alternativa: DeJure (Giuffrè), Pluris (Wolters Kluwer), Leggi d’Italia (Wolters Kluwer), One Legale per i professionisti.
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- Normativa sicurezza sul lavoroD.Lgs. 81/08, decreti attuativi, Accordi Stato-Regioni.
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- Calcolatore sanzioni 81/08Stima delle sanzioni per le violazioni del Testo Unico.
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