Corso di Formazione per Preposti alla Sicurezza
Corso preposti 8 ore + aggiornamento annuale 2 ore IN PRESENZA (Accordo SR 78/CSR 2025). Vigilanza, art. 19 D.Lgs 81/08, esercitazione pratica obbligatoria.
In breve
Corso preposti 8 ore + aggiornamento annuale 2 ore IN PRESENZA (Accordo SR 78/CSR 2025). Vigilanza, art. 19 D.Lgs 81/08, esercitazione pratica obbligatoria.
- Durata
- 8 ore (formazione iniziale)
- Aggiornamento
- Aggiornamento annuale di 2 ore in presenza (Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025)
- Normativa
- D.Lgs 81/08 artt. 19 e 37 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025
- Modalità
- In aula, Videoconferenza (solo formazione iniziale)
- Attestato
- Nominativo, conforme Accordo Stato-Regioni, valido in tutta Italia
- Categoria
- Sicurezza sul Lavoro
Durata
8 ore (formazione iniziale)
Aggiornamento
Aggiornamento annuale di 2 ore in presenza (Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025)
Normativa
D.Lgs 81/08 artt. 19 e 37 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025
Il corso per preposti è la formazione particolare e aggiuntiva prevista dall’art. 37 c. 7 del D.Lgs 81/08, rivolta a chi sovrintende e vigila sull’attività lavorativa di altre persone. Il preposto è la figura operativa più vicina ai lavoratori e rappresenta il punto di contatto quotidiano tra le scelte organizzative del datore di lavoro e l’esecuzione concreta in cantiere, reparto o ufficio: ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 81/08 deve sovrintendere, vigilare, segnalare deficienze e — novità rafforzata dal D.L. 146/2021 — interrompere le attività in caso di pericolo grave e immediato.
La formazione iniziale ha una durata di 8 ore e copre l’intero perimetro di compiti, responsabilità e tecniche operative del preposto: dal quadro normativo (art. 19 e art. 56 D.Lgs 81/08) ai soggetti del sistema di prevenzione, dall’individuazione dei rischi alla comunicazione efficace, fino alla gestione delle non conformità e alla sospensione delle attività pericolose. È erogata in aula o in videoconferenza sincrona con docente qualificato e tracciamento delle presenze.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha introdotto due novità di rilievo: l’aggiornamento è ora annuale di 2 ore (non più quinquennale di 6 ore) e deve essere svolto obbligatoriamente in presenza fisica, con esercitazione pratica e analisi di casi reali. Sono escluse, per l’aggiornamento, sia la videoconferenza sia l’e-learning: la presenza fisica è requisito di validità.
L’esercitazione pratica obbligatoria comprende role play, simulazioni di vigilanza sul campo, analisi di near-miss e infortuni effettivamente accaduti in azienda o nel settore di riferimento, esercizi di comunicazione e gestione dei comportamenti non sicuri. L’obiettivo è trasformare le competenze del preposto da teoriche a operative, rafforzando il ruolo di vigilanza attiva richiesto dalla normativa.
Il datore di lavoro che non individua o non forma adeguatamente i preposti è soggetto alle sanzioni dell’art. 55 D.Lgs 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a oltre 7.000 €); il preposto che omette di vigilare risponde ai sensi dell’art. 56 con arresto fino a 2 mesi o ammenda. Al superamento della verifica finale viene rilasciato un attestato nominale valido su tutto il territorio nazionale e riconosciuto da ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e INAIL.
A chi è rivolto
- ✓Capisquadra, capireparto, capicantiere, capiufficio e team leader con funzioni di sovrintendenza
- ✓Coordinatori di linea, responsabili di turno e referenti operativi che vigilano sull’attività di altri lavoratori
- ✓Lavoratori che, pur senza incarico formale, esercitano di fatto funzioni di preposto secondo l’art. 299 del D.Lgs 81/08 (principio di effettività)
- ✓Persone designate dal datore di lavoro con nomina formale a preposto alla sicurezza
- ✓Soggetti che devono integrare la formazione da lavoratore con il modulo aggiuntivo da preposto
- ✓Aziende che devono individuare e formare i propri preposti ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. b-bis del D.Lgs 81/08
Obiettivi del corso
- ●Chiarire ruolo, compiti, responsabilità e obblighi del preposto definiti dall’art. 19 del D.Lgs 81/08
- ●Sviluppare la capacità di sovrintendere e vigilare in modo concreto ed efficace sul rispetto delle procedure di sicurezza
- ●Fornire strumenti operativi per individuare comportamenti pericolosi, intervenire tempestivamente e sospendere attività non sicure
- ●Migliorare le tecniche di comunicazione, relazione e gestione del gruppo verso lavoratori, RSPP, RLS e datore di lavoro
- ●Far conoscere il quadro sanzionatorio specifico per il preposto (art. 56 D.Lgs 81/08) e le ricadute penali e civili
- ●Allineare la formazione al nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025: aggiornamento annuale in presenza con esercitazione pratica
- ●Rafforzare il ruolo del preposto come anello operativo del sistema di prevenzione aziendale
Programma
- 1.Quadro normativo: D.Lgs 81/08, art. 19 (obblighi) e art. 56 (sanzioni), Accordo SR 21/12/2011 e nuovo Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025
- 2.Definizione di preposto, principio di effettività (art. 299) e differenze rispetto a datore di lavoro, dirigente e lavoratore
- 3.Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: relazioni con datore di lavoro, RSPP, ASPP, RLS, medico competente e squadre di emergenza
- 4.Obblighi del preposto: sovrintendere, vigilare, verificare, informare, segnalare deficienze e interrompere attività pericolose
- 5.Individuazione e valutazione dei rischi: lettura del DVR, identificazione dei pericoli sul campo e segnalazione di nuovi rischi
- 6.Definizione e individuazione dei pericoli connessi all’uso di attrezzature, sostanze, ambienti confinati e procedure operative
- 7.Tecniche di comunicazione efficace, gestione dei conflitti, leadership di sicurezza e behavior-based safety
- 8.Modalità di esercizio della vigilanza: presidio del cantiere/reparto, audit comportamentali, near-miss e segnalazioni
- 9.Gestione delle non conformità: richiamo verbale, segnalazione formale, sospensione delle attività pericolose
- 10.Quadro sanzionatorio del preposto: arresto, ammende e responsabilità penali in caso di infortunio
- 11.Esercitazione pratica obbligatoria (novità Accordo SR 78/CSR 2025): casi reali, role play, analisi di incidenti e simulazioni di vigilanza
- 12.Aggiornamento annuale di 2 ore in presenza: focus su evoluzione normativa, nuovi rischi e analisi di near-miss e infortuni aziendali
- 13.Verifica finale di apprendimento con test e colloquio, rilascio dell’attestato nominale conforme alla normativa
Modalità di erogazione
Domande frequenti
Quanto dura il corso per preposti?
La formazione iniziale è di 8 ore in aula o videoconferenza sincrona. L’aggiornamento, secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025, è di 2 ore annuali e deve essere svolto obbligatoriamente in presenza fisica con esercitazione pratica.
È vero che l’aggiornamento preposti è cambiato nel 2025?
Sì, è una novità importante. Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha sostituito il precedente aggiornamento quinquennale di 6 ore con un aggiornamento annuale di 2 ore. La durata è inferiore, ma la frequenza è molto più alta e la modalità è vincolata alla presenza fisica.
L’aggiornamento preposti si può fare in e-learning o videoconferenza?
No. Il nuovo Accordo SR 78/CSR 2025 impone che l’aggiornamento annuale di 2 ore sia svolto esclusivamente in presenza fisica, con esercitazione pratica obbligatoria. Sono escluse e-learning e videoconferenza: corsi erogati con queste modalità non sono validi ai fini dell’adempimento.
Chi è considerato preposto ai sensi di legge?
È preposto chiunque, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintenda all’attività lavorativa e ne garantisca l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione (art. 2 c. 1 lett. e D.Lgs 81/08). Per il principio di effettività (art. 299), il ruolo si applica anche senza nomina formale, in base alle funzioni concretamente svolte.
Quali sono gli obblighi del preposto?
L’art. 19 D.Lgs 81/08 elenca gli obblighi del preposto: sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza, richiedere il rispetto delle procedure, segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze rilevate, frequentare i corsi di formazione e — novità del D.L. 146/2021 — interrompere temporaneamente l’attività in caso di pericolo grave e immediato.
Il corso preposti sostituisce quello da lavoratore?
No. La formazione da preposto è aggiuntiva e integra quella prevista per i lavoratori dall’Accordo SR 21/12/2011 (4 + 4/8/12 ore in base al rischio). Il preposto deve essere formato sia come lavoratore del suo settore, sia con il modulo specifico da preposto di 8 ore.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro se non forma i preposti?
Il datore di lavoro che non assicura la formazione e l’aggiornamento dei preposti è punito ai sensi dell’art. 55 c. 5 lett. c del D.Lgs 81/08 con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da circa 1.500 € fino a oltre 7.000 €. La mancata individuazione formale dei preposti (art. 18 c. 1 lett. b-bis) è anch’essa sanzionata.
Cosa succede se il preposto non svolge l’aggiornamento annuale?
Il mancato aggiornamento annuale fa decadere la validità della formazione: il preposto risulta non formato ai sensi di legge. In caso di controllo da parte di ASL o Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’azienda è sanzionata e, in caso di infortunio, possono configurarsi responsabilità penali aggravate per datore di lavoro e preposto.
L’attestato preposto è valido in tutta Italia?
Sì. L’attestato è nominale, conforme al D.Lgs 81/08 e all’Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025, ed è riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Resta valido anche in caso di cambio azienda, purché venga garantito l’aggiornamento annuale di 2 ore in presenza.
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Termini del glossario
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Settori ATECO per cui Corso Preposti è obbligatorio
In base al D.Lgs. 81/08 e ai relativi accordi di settore, Corso Preposti è formazione obbligatoria per le imprese che operano nei seguenti codici ATECO. Apri la scheda per consultare l’elenco completo degli adempimenti del settore.
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