FAQ DPI — Dispositivi di Protezione Individuale
Guida ai dispositivi di protezione individuale: le categorie I, II e III, gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore e l’addestramento per i DPI di terza categoria
1Cosa si intende per DPI?
Per DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) si intende, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs 81/08, qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Rientrano tra i DPI, ad esempio, elmetti, calzature di sicurezza, guanti, occhiali, otoprotettori, maschere respiratorie e imbracature anticaduta. I DPI vanno impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti con misure di protezione collettiva.
2Quali sono le categorie dei DPI?
Il Regolamento UE 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio: la Categoria I per i rischi minimi (ad esempio guanti da giardinaggio o occhiali da sole), per i quali è ammessa l’autocertificazione del fabbricante; la Categoria II per i rischi di entità intermedia non rientranti nelle altre due (ad esempio elmetti, indumenti ad alta visibilità); la Categoria III per i rischi che possono causare conseguenze gravissime o mortali (ad esempio DPI anticaduta, respiratori, protezioni dagli agenti chimici e dalle alte temperature).
3Quali obblighi ha il datore di lavoro sui DPI?
Ai sensi degli artt. 77 e 18 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro deve individuare i DPI necessari sulla base della valutazione dei rischi, fornirli gratuitamente ai lavoratori, scegliere DPI adeguati ai rischi e compatibili tra loro, mantenerli in efficienza e provvedere alla loro sostituzione. Deve inoltre fornire ai lavoratori istruzioni e informazione e, nei casi previsti, formazione e addestramento all’uso corretto dei dispositivi.
4Quali sono gli obblighi del lavoratore riguardo ai DPI?
Il lavoratore, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs 81/08, deve utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all’informazione, alla formazione e all’addestramento ricevuti, averne cura e non apportarvi modifiche di propria iniziativa. Deve inoltre seguire le procedure aziendali per la riconsegna e segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei dispositivi affidatigli.
5Per quali DPI è obbligatorio l’addestramento?
L’art. 77 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare un addestramento specifico, oltre alla formazione, per l’uso dei DPI appartenenti alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito. L’addestramento è la prova pratica del corretto utilizzo del dispositivo e deve essere documentato. Per i DPI anticaduta e gli altri dispositivi salvavita di terza categoria, l’addestramento è quindi sempre obbligatorio prima dell’impiego.
6Quali sono esempi di DPI di terza categoria?
Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente: i dispositivi anticaduta (imbracature, cordini, assorbitori, retrattili), gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (autorespiratori, maschere a filtro per gas), i DPI contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti, i dispositivi per ambienti ad alta o bassa temperatura e quelli contro l’elettrocuzione. Per tutti questi dispositivi l’addestramento documentato è un obbligo di legge.
7Cosa sono i DPI e quali categorie esistono?
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la sicurezza o la salute durante l’attività lavorativa, come definito dall’art. 74 del D.Lgs 81/08. Il Regolamento UE 2016/425 — che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE — classifica i DPI in tre categorie in funzione del livello di rischio da cui proteggono: la Categoria I comprende i DPI per rischi minimi (guanti da giardino, occhiali da sole non filtranti); la Categoria II comprende i DPI per rischi intermedi non rientranti nelle altre due categorie (elmetti, guanti antitaglio, occhiali di protezione); la Categoria III comprende i DPI per rischi mortali o di danno permanente alla salute, quali i dispositivi anticaduta, gli autorespiratori, i DPI contro agenti chimici e biologici pericolosi e le protezioni uditive per esposizioni molto elevate.
8La marcatura CE è obbligatoria per tutti i DPI?
Sì, la marcatura CE è obbligatoria per tutti i DPI immessi sul mercato europeo ai sensi del Regolamento UE 2016/425, in vigore dal 21 aprile 2018. La marcatura CE attesta che il DPI è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità previste dal regolamento e che soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili. Per i DPI di Categoria I l’autocertificazione del fabbricante è sufficiente; per la Categoria II è richiesto l’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato; per la Categoria III, oltre all’esame UE del tipo, è necessaria la sorveglianza della produzione da parte di un organismo notificato. Il datore di lavoro non può acquistare né mettere a disposizione dei lavoratori DPI privi di marcatura CE: l’acquisto di DPI non certificati costituisce violazione sia della normativa sui prodotti sia del D.Lgs 81/08.
9Chi paga i DPI: il datore di lavoro o il lavoratore?
I DPI sono sempre a carico del datore di lavoro, senza eccezioni. L’art. 77 comma 1 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI necessari, garantendone la disponibilità, l’efficienza, la pulizia e la sostituzione quando necessario. Il costo dei DPI non può essere in alcun modo trasferito al lavoratore, né direttamente né sotto forma di trattenute sulla retribuzione o di accordi privati. Questa regola si applica a qualsiasi tipologia di DPI, dagli elmetti alle scarpe antinfortunistiche, dai guanti agli autorespiratori. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere alla manutenzione, alla riparazione e alla sostituzione dei DPI, assicurandosi che siano sempre in perfette condizioni di efficienza e che le parti di ricambio siano disponibili.
10Quali sono gli obblighi del lavoratore nell’uso dei DPI?
L’art. 78 del D.Lgs 81/08 definisce con precisione gli obblighi del lavoratore in materia di DPI. Il lavoratore deve utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e alle istruzioni per l’uso; deve averne cura, non apportarvi modifiche di propria iniziativa e segnalare immediatamente al datore di lavoro o al proprio superiore gerarchico qualsiasi difetto o inconveniente che li renda inidonei all’uso. Il lavoratore non può rifiutarsi di indossare i DPI previsti dal protocollo aziendale: il rifiuto costituisce violazione disciplinare e, in caso di infortunio, può influire sulla valutazione delle responsabilità. Deve inoltre partecipare alla formazione specifica sull’uso corretto dei DPI organizzata dal datore di lavoro.
11Come si effettua la manutenzione e quando vanno sostituiti i DPI?
La manutenzione dei DPI è disciplinata dall’art. 77 del D.Lgs 81/08 e dalle istruzioni del fabbricante, che costituiscono il riferimento primario per la gestione del ciclo di vita del dispositivo. Il datore di lavoro deve stabilire procedure di controllo periodico e di manutenzione dei DPI, assicurandosi che siano puliti, igienizzati e funzionanti prima di ogni utilizzo. La sostituzione deve avvenire quando il DPI risulta danneggiato, deteriorato, contaminato in modo irreversibile, oppure quando ha raggiunto la data di scadenza indicata dal fabbricante (particolarmente rilevante per cinture di sicurezza in materiale tessile, maschere filtranti FFP2/FFP3, guanti in lattice). Per i DPI di Categoria III, come i dispositivi anticaduta, i manuali del fabbricante prescrivono ispezioni periodiche da parte di personale qualificato e il ritiro immediato dalla circolazione in caso di sollecitazione da caduta.
12Cosa sono i DPI anticaduta di Categoria III e quando sono obbligatori?
I DPI anticaduta appartengono alla Categoria III in quanto proteggono da rischi che possono causare lesioni gravi o la morte, come definito dal Regolamento UE 2016/425. Sono obbligatori ogni volta che i lavoratori operano in quota o in situazioni in cui esiste il rischio di caduta dall’alto che non può essere eliminato o sufficientemente ridotto mediante misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza, ponteggi). I sistemi anticaduta comprendono gli imbraghi per il corpo intero (EN 361), i cordini di collegamento con eventuale assorbitore di energia (EN 354/355), i dispositivi retrattili (EN 360) e le ancore di ancoraggio (EN 795). Il loro uso richiede una formazione specifica certificata ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e deve essere preceduto da un’analisi del rischio che individui il sistema anticaduta più adeguato alla situazione lavorativa concreta.
13Come si sceglie il DPI giusto in funzione del rischio?
La scelta dei DPI deve essere il risultato di un processo strutturato che prende avvio dalla valutazione dei rischi. L’art. 76 del D.Lgs 81/08 stabilisce che i DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare rischi aggiuntivi, adatti alle condizioni esistenti nel luogo di lavoro, conformi ai requisiti ergonomici e di salute del lavoratore. Il percorso di selezione prevede: identificazione del rischio e dell’organo del corpo da proteggere; analisi delle norme tecniche armonizzate applicabili (ad esempio EN 388 per guanti contro rischi meccanici, EN 166 per protezioni oculari, EN 352 per protezioni uditive); confronto delle prestazioni certificate con i livelli di rischio rilevati; verifica della compatibilità tra più DPI usati contemporaneamente; consultazione del medico competente per eventuali controindicazioni individuali. Il datore di lavoro deve documentare il processo di selezione.
14È obbligatorio tenere un registro della consegna dei DPI?
Il D.Lgs 81/08 non impone esplicitamente la tenuta di un registro formale delle consegne dei DPI, ma la prassi consolidata e le indicazioni degli organi di vigilanza rendono la documentazione delle consegne una misura di buona gestione e una prova fondamentale in caso di ispezione o contenzioso. Il registro di consegna dei DPI — o modulo di presa in consegna — deve riportare: i dati identificativi del lavoratore e della mansione svolta; la descrizione del DPI consegnato con riferimento al modello, al numero di serie e alla data di scadenza se applicabile; la data di consegna; la firma del lavoratore per ricevuta e per attestazione di aver ricevuto le istruzioni per l’uso. In caso di infortunio o malattia professionale, la mancata documentazione delle consegne può aggravare la posizione del datore di lavoro nei procedimenti penali e civili e innanzi all’INAIL.
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