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FAQ Sicurezza per Eventi, Spettacolo, Musei e Associazioni

Obblighi di sicurezza per chi organizza eventi, concerti, fiere e manifestazioni, per lo spettacolo dal vivo, i musei e le biblioteche e per le associazioni con volontari.

1Chi è responsabile della sicurezza durante un evento o una manifestazione?

La responsabilità della sicurezza durante un evento dipende dalla struttura organizzativa e contrattuale adottata. Il soggetto organizzatore — sia esso una società, un’associazione o un privato con personalità giuridica — è qualificato come datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 se impiega lavoratori dipendenti o parasubordinati nell’allestimento e nella gestione dell’evento, e deve quindi adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Titolo I del decreto, inclusa la nomina dell’RSPP, la designazione degli addetti al primo soccorso e all’antincendio, e la redazione del DVR o del Piano di Sicurezza. Se l’evento si svolge in uno spazio concesso da un terzo (Comune, proprietario privato), il committente (concedente) e l’organizzatore (appaltatore di fatto) condividono obblighi ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/08 in tema di interferenze. La sicurezza del pubblico è invece disciplinata dalle autorizzazioni di pubblica sicurezza (TULPS) rilasciate dalla Questura e dalla Prefettura, e dalle normative antincendio del D.Lgs 139/2006 e del D.M. 19 agosto 1996.

2Un organizzatore di eventi deve fare il DVR anche per eventi temporanei?

Sì, se l’organizzatore ha alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore, il D.Lgs 81/08 impone la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 17 co. 1 lett. a). Il DVR deve valutare tutti i rischi presenti nell’attività dell’organizzatore, compresi quelli connessi agli allestimenti temporanei, al montaggio e smontaggio di strutture (palchi, tensostrutture, stand), alla gestione della folla, ai rischi elettrici degli impianti audio-luci e ai rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature di lavoro. Per gli eventi di grandi dimensioni o ad alto rischio, il DVR si integra con un Piano di Sicurezza specifico per l’evento che descrive le procedure operative, le vie di esodo, la gestione delle emergenze e i rapporti con le autorità competenti (Questura, Prefettura, Vigili del Fuoco, 118). Anche in caso di evento unico e non ripetitivo la valutazione dei rischi non può essere omessa: la temporaneità dell’evento non esime dall’obbligo.

3Quali figure obbligatorie SSL servono per un concerto all’aperto?

L’organizzazione di un concerto all’aperto che prevede l’impiego di lavoratori dipendenti richiede, ai sensi del D.Lgs 81/08, la nomina delle seguenti figure obbligatorie: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), interno o esterno, incaricato della predisposizione del DVR e della gestione del sistema di prevenzione; il Medico Competente, qualora l’evento comporti rischi specifici (rumore, movimentazione manuale dei carichi, lavori in quota) che giustifichino la sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs 81/08; gli addetti al primo soccorso, formati ai sensi del D.M. 388/2003, in numero proporzionato ai lavoratori presenti; gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio e all’evacuazione, formati in base al livello di rischio dell’evento (basso, medio, elevato) ai sensi del D.M. 2/09/2021. Oltre alle figure SSL, le autorità di pubblica sicurezza possono imporre, tramite la licenza ex art. 68-69 TULPS, la presenza di steward, servizi di ordine e presidi sanitari del 118 dimensionati in base al numero di spettatori e alla tipologia dell’evento.

4Come si gestisce il rischio affollamento (crowd management) in un evento?

La gestione del rischio affollamento (crowd management e crowd safety) negli eventi è disciplinata in Italia dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2007 (per le manifestazioni con pubblico numeroso), dalle Linee guida del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dalle prescrizioni contenute nel permesso di pubblica sicurezza rilasciato dalla Questura. L’organizzatore deve calcolare la capienza massima dell’area in funzione della densità di folla sostenibile (generalmente 2-4 persone/m² per concerti in piedi), prevedere un numero sufficiente di uscite di sicurezza, corridoi sgombri e percorsi di esodo segnalati in conformità al D.M. 26 agosto 1992, e adottare un piano di emergenza che definisca le procedure di evacuazione, i punti di raccolta, i canali di comunicazione con le autorità e i criteri di attivazione del piano stesso. Per grandi eventi con migliaia di partecipanti è buona prassi — e spesso condizione per il rilascio delle autorizzazioni — dotarsi di un sistema di monitoraggio della densità di folla in tempo reale (telecamere, personale di presidio) e di un Safety Officer dedicato al crowd management.

5Quando serve un piano di sicurezza per una sagra o festa paesana?

La necessità di un piano di sicurezza per sagre, feste paesane e manifestazioni di quartiere dipende da tre fattori principali: il numero di partecipanti attesi, la presenza di strutture temporanee (palchi, tensostrutture, gazebo, gonfiabili) e le autorizzazioni richieste dalle autorità. Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08), il piano è obbligatorio se l’organizzazione si avvale di lavoratori dipendenti o parasubordinati per allestimento, catering o servizi tecnici. Dal punto di vista della sicurezza pubblica, la Circolare Minniti del 2017 e le circolari regionali impongono piani di sicurezza graduati per eventi con più di 200-1.000 partecipanti (le soglie variano per regione e Comune). I Comuni possono subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla presentazione di un piano di sicurezza redatto da un professionista abilitato, comprendente: layout dell’area con vie di fuga, posizionamento dei presidi sanitari, piano antincendio e procedure di emergenza. La mancanza del piano può comportare il diniego dell’autorizzazione o l’interruzione dell’evento da parte delle autorità.

6I tecnici di palco e scenici devono essere formati ai sensi del D.Lgs 81/08?

Sì. I tecnici di palco, gli stagehand, i rigger, i tecnici luci e audio, i carpentieri scenici e tutti i lavoratori che operano nell’allestimento e smontaggio di strutture temporanee per spettacoli ed eventi sono soggetti agli obblighi formativi del D.Lgs 81/08 al pari di qualsiasi altro lavoratore. In particolare, devono seguire il corso di formazione generale e specifico per i lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (durata variabile a seconda del livello di rischio, solitamente "alto" per i tecnici di palco). I lavoratori che operano in quota su palchi, truss e strutture di rigging devono essere formati al lavoro in quota ai sensi degli artt. 107-111 del D.Lgs 81/08 e, se utilizzano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (SPAF), devono seguire il corso specifico previsto dall’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012. Per l’utilizzo di attrezzature particolari (piattaforme aeree, gru da spettacolo) sono richieste le abilitazioni specifiche dello stesso Accordo. Il settore dello spettacolo ha visto una crescente attenzione da parte degli organi di vigilanza (INL, ASL) dopo una serie di incidenti mortali che hanno evidenziato carenze formative sistematiche.

7Qual è la differenza tra il piano di sicurezza dell’evento e il piano di emergenza?

Il piano di sicurezza dell’evento è il documento generale che descrive l’intera gestione della sicurezza di una manifestazione: analisi dei rischi (affollamento, incendio, rischi elettrici, rischi strutturali), misure preventive adottate, figure responsabili (Safety Manager, addetti emergenze, steward), layout dell’area con vie di esodo, contatti con le autorità e modalità di coordinamento con i soccorritori esterni. Il piano di emergenza è invece il documento operativo — solitamente allegato o parte integrante del piano di sicurezza — che descrive le procedure da attivare al verificarsi di un’emergenza specifica (incendio, malore collettivo, incidente, minaccia alla sicurezza pubblica): chi fa cosa, quando e come, in quale sequenza si attivano i sistemi di allerta, come si gestisce l’evacuazione, dove sono i punti di raccolta e chi coordina i soccorsi. Ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e del D.Lgs 81/08 (artt. 43-46), ogni datore di lavoro organizzatore deve predisporre entrambi i documenti; le autorità di pubblica sicurezza e i Vigili del Fuoco li richiedono contestualmente alla domanda di autorizzazione per gli eventi aperti al pubblico.

8I tecnici di palcoscenico e i performer devono fare la formazione sulla sicurezza D.Lgs 81/08?

Sì. I tecnici di palcoscenico (macchinisti, elettricisti di scena, attrezzisti, fonici) e i performer (ballerini, acrobati, attori in produzioni con rischio fisico) che operano nell’ambito di organizzazioni con lavoratori subordinati (ATECO R90 — rappresentazioni artistiche, attività di intrattenimento e spettacolo dal vivo) sono soggetti al D.Lgs 81/08 nella sua interezza. Il settore dello spettacolo dal vivo è classificato a rischio alto, pertanto la formazione specifica è di 12 ore (più 4 ore generali) con aggiornamento quinquennale di 6 ore (Accordo SR 21/12/2011). I rischi specifici da valutare nel DVR e trattare nella formazione comprendono: lavori in quota oltre i 2 metri (art. 107 D.Lgs 81/08) per tecnici che operano su americane, graticce e torri di palco, con obbligo di DPI anticaduta di III categoria; esposizione a rumore superiore a 85 dB(A) Laeq durante le prove e gli spettacoli (Titolo VIII capo II D.Lgs 81/08), con obbligo di sorveglianza sanitaria se il valore di esposizione supera 85 dB(A); rischio elettrico per gli elettricisti di scena (CEI 64-8); rischio da movimenti ripetitivi e posture incongrue per i performer. Per i lavoratori con contratto discontinuo (contratto spettacolo ex legge 416/1927, ora D.Lgs 175/2023), gli obblighi formativi si applicano comunque in capo al datore di lavoro (ente produttore o teatro).

9Qual è il livello di rischio di biblioteche e musei e come si struttura la formazione?

Biblioteche, musei e archivi (ATECO R91.01-R91.02) sono generalmente classificati a rischio basso o medio ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in assenza di lavorazioni particolari. La formazione di base prevede 4 ore generali + 4 ore specifiche (rischio basso, 8 ore totali) per il personale di custodia, accoglienza e gestione delle collezioni. Tuttavia, specifiche mansioni comportano rischi aggiuntivi che possono elevare la classificazione: il personale addetto alla catalogazione e alla gestione informatizzata delle collezioni che utilizza il VDT per più di 20 ore settimanali è soggetto alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs 81/08 (Titolo VII); il personale degli archivi storici è esposto al rischio biologico da polveri organiche, muffe (Aspergillus spp., Penicillium spp.) e acari contenuti nel materiale archivistico antico, con necessità di valutazione ai sensi del Titolo X del D.Lgs 81/08 e fornitura di DPI (maschere FFP2/FFP3, guanti in nitrile); i manutentori che operano su scaffalature alte, impalcature e ponteggi all’interno delle sale espositive ricadono sotto l’obbligo dei lavori in quota (art. 107 D.Lgs 81/08). Il DVR deve riflettere tutte queste specificità e la formazione va calibrata sulle mansioni effettive.

10Un’associazione di volontariato è soggetta al D.Lgs 81/08?

La risposta dipende dalla presenza o meno di lavoratori subordinati. Per i lavoratori dipendenti dell’associazione (es. coordinatori, amministrativi, educatori professionali assunti con contratto di lavoro), il D.Lgs 81/08 si applica integralmente senza deroghe, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente (ATECO S94 — attività di organizzazioni associative, sindacali, partiti politici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS). Per i volontari puri, l’art. 3 comma 12-bis del D.Lgs 81/08 (introdotto dalla legge di conversione del D.L. 146/2021) stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano anche a coloro che svolgono volontariato nell’ambito delle organizzazioni di volontariato di cui al D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), limitatamente alle attività svolte, con adeguamento alle specificità del volontariato. In pratica, l’associazione deve garantire ai volontari: informazione sui rischi specifici dell’attività svolta, fornitura dei DPI necessari, e valutazione dei rischi che li riguardano. Non è richiesto il corso di formazione di 8/16 ore per i volontari che non svolgono prestazioni lavorative in senso stretto, ma il DVR deve coprirne le attività e il datore di lavoro (il presidente o il legale rappresentante) deve nominare RSPP e, ove necessario, medico competente per i dipendenti.

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