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FAQ Formazione dei Neoassunti — Tempistiche e Responsabilità

Guida agli obblighi formativi per i nuovi assunti: quando va svolta la formazione, le responsabilità del datore di lavoro, il periodo di prova e i lavoratori somministrati

1Quando deve essere svolta la formazione di un neoassunto?

L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevede che la formazione del lavoratore avvenga in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, oltre che in caso di trasferimento o cambio mansione e di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o rischi. La formazione deve quindi essere erogata all’inizio del rapporto e, per gli Accordi Stato-Regioni, entro un termine ravvicinato dall’assunzione (tradizionalmente individuato in 60 giorni dall’inizio del rapporto). In ogni caso, prima dell’adibizione a mansioni che comportano rischi specifici, il lavoratore deve aver ricevuto informazione, formazione e, ove previsto, addestramento adeguati.

2Il neoassunto può iniziare a lavorare prima di aver completato la formazione?

La formazione generale e specifica deve essere garantita all’avvio del rapporto; tuttavia il lavoratore non può essere adibito a lavorazioni che presentano rischi specifici se non dopo aver ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento su quei rischi. Per le mansioni che richiedono abilitazioni o addestramenti specifici (ad esempio uso di attrezzature ex art. 73), il lavoratore non può operare senza la relativa formazione. Nella fase iniziale è quindi essenziale affiancare il neoassunto e limitarne le attività a quelle compatibili con la formazione già ricevuta.

3Chi è responsabile della formazione del nuovo dipendente?

La responsabilità dell’erogazione della formazione ricade sul datore di lavoro, ai sensi degli artt. 18 e 37 del D.Lgs 81/08, che deve garantirla durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico del lavoratore. Il dirigente, nell’ambito delle proprie attribuzioni, concorre all’attuazione degli obblighi, mentre il preposto vigila sull’osservanza delle disposizioni da parte dei lavoratori. La mancata formazione del neoassunto è sanzionata penalmente e, in caso di infortunio, aggrava la posizione di responsabilità del datore di lavoro.

4La formazione va fatta anche durante il periodo di prova?

Sì. Gli obblighi di salute e sicurezza, compresa la formazione, si applicano fin dall’inizio del rapporto di lavoro, a prescindere dalla presenza di un periodo di prova. Il lavoratore in prova è a tutti gli effetti un lavoratore tutelato dal D.Lgs 81/08 e deve quindi ricevere informazione, formazione e addestramento come ogni altro dipendente. Il periodo di prova non sospende né rinvia gli obblighi formativi del datore di lavoro.

5Chi forma i lavoratori somministrati e in distacco?

Per i lavoratori somministrati, la normativa pone l’obbligo di informazione e formazione generale di norma in capo al somministratore (l’agenzia per il lavoro), mentre l’utilizzatore è tenuto a informare il lavoratore sui rischi specifici della propria attività e a garantire la formazione e l’addestramento connessi alle mansioni effettivamente svolte; il contratto commerciale può ripartire diversamente alcuni obblighi, fermo restando il rispetto del D.Lgs 81/08. In caso di distacco, gli obblighi di formazione e informazione sono di norma a carico del distaccatario, che impiega concretamente il lavoratore. È sempre opportuno definire per iscritto la ripartizione degli adempimenti.

6La formazione del neoassunto sostituisce quella già svolta in precedenti rapporti?

La formazione validamente erogata in un precedente rapporto di lavoro può essere riconosciuta, tramite i relativi attestati, evitando di ripetere percorsi già completati, purché coerenti per contenuti, durata e livello di rischio con la nuova mansione e ancora validi sotto il profilo dell’aggiornamento. Resta comunque obbligatoria la formazione e l’informazione sui rischi specifici della nuova azienda e della nuova postazione, che sono propri di ciascun contesto lavorativo. Il datore di lavoro deve quindi valutare l’effettiva equivalenza della formazione pregressa rispetto alle nuove esigenze.

7La formazione sulla sicurezza deve avvenire prima di adibire il neoassunto alla mansione o entro 60 giorni dall’assunzione?

L’art. 37, comma 1, del D.Lgs 81/08 stabilisce che la formazione dei lavoratori debba avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, il che significa prima o contestualmente all’avvio dell’attività lavorativa. L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ammette un periodo di tolleranza di 60 giorni dall’assunzione solo per la formazione specifica, a condizione che il lavoratore venga affiancato da un lavoratore esperto.

8Quante ore di formazione deve ricevere un nuovo assunto nel 2025?

L'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (Rep. 78/CSR) ha riordinato la formazione dei lavoratori confermando l'impianto precedente: formazione generale di 4 ore, comune a tutti i settori, e formazione specifica variabile in base al livello di rischio ATECO dell'azienda (4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto). La durata complessiva rimane quindi di 8, 12 o 16 ore totali. L'Accordo ha precisato i contenuti minimi, le modalità di erogazione e i requisiti dei formatori, rafforzando la tracciabilità della formazione.

9Cosa cambia con l’Accordo 2025 sulle tempistiche di formazione dei neoassunti?

L’Accordo Rep. n. 78/CSR del 17/04/2025 elimina la finestra dei 60 giorni dall’assunzione entro cui, secondo la prassi applicativa degli accordi precedenti, poteva essere completata la formazione del lavoratore. Con le nuove disposizioni, la formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 deve essere erogata prima dell’adibizione alla mansione specifica, senza margini di tolleranza dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Questo principio era già implicito nel testo dell’art. 37, ma l’Accordo 2025 lo esplicita e rafforza, chiarendo che il lavoratore non può svolgere attività lavorative che comportano rischi specifici senza aver prima completato la formazione corrispondente.

10Ci sono eccezioni al principio di formazione prima della mansione?

L’Accordo Rep. n. 78/CSR del 17/04/2025 non prevede deroghe al principio della formazione preventiva rispetto all’adibizione alla mansione. L’unica flessibilità riguarda la possibilità di riconoscere formazione pregressa valida e non scaduta, svolta nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro, purché i contenuti siano congruenti con i rischi della nuova mansione e il livello di rischio dell’azienda. In tal caso il datore di lavoro deve documentare il riconoscimento della formazione pregressa e valutare la necessità di integrare i contenuti specifici relativi ai rischi particolari del nuovo contesto lavorativo.

11Quante ore di formazione sicurezza servono per un dipendente che cambia mansione?

L’art. 37, comma 4, del D.Lgs 81/08 stabilisce che la formazione deve essere ripetuta in occasione di cambio di mansione. Il dipendente deve ricevere la formazione specifica corrispondente ai nuovi rischi, con durata commisurata al livello di rischio della nuova attività: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011). La formazione generale (4 ore), se già svolta, non va ripetuta salvo aggiornamenti pendenti. Se il nuovo ruolo comporta un livello di rischio superiore al precedente, vanno integrate le ore mancanti. Il cambio di mansione non azzera il conteggio dell’aggiornamento quinquennale in corso, ma impone l’immediata integrazione dei contenuti specifici riferiti alla nuova attività.

12L’apprendista deve fare la formazione sicurezza come un lavoratore ordinario?

Sì. L’apprendista rientra nella definizione di «lavoratore» ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08, che include nell’ambito applicativo chiunque svolga un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il datore di lavoro è tenuto a garantire all’apprendista la formazione generale e specifica prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 prima dell’avvio dell’attività: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. Non è ammessa deroga in ragione dell’età, della durata del contratto o della tipologia di apprendistato. La formazione trasversale prevista dal contratto di apprendistato (D.Lgs 81/2015) non sostituisce la formazione sicurezza aziendale.

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