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FAQ Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

Domande frequenti sulla formazione e sulla prevenzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi ai sensi del Titolo VI del D.Lgs 81/08

1Cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi?

Il Titolo VI del D.Lgs 81/08 definisce la movimentazione manuale dei carichi (MMC) come le operazioni di trasporto o sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi, in particolare di patologie da sovraccarico biomeccanico, soprattutto dorso-lombari.

2È obbligatoria la formazione sulla movimentazione manuale dei carichi?

Sì. L’art. 169 del D.Lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a fornire ai lavoratori adeguata informazione e formazione in relazione ai rischi da movimentazione manuale dei carichi e alle corrette modalità di esecuzione delle operazioni. La formazione rientra negli obblighi formativi specifici dell’art. 37 ed è correlata alla valutazione dei rischi.

3Come si valuta il rischio da movimentazione dei carichi?

L’allegato XXXIII del D.Lgs 81/08 indica gli elementi di riferimento e rinvia alle norme tecniche, in particolare alla serie ISO 11228 e al rapporto tecnico ISO/TR 12295, che forniscono metodi come l’indice NIOSH per il sollevamento. La valutazione considera caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, condizioni ambientali e dell’ambiente di lavoro ed esigenze connesse all’attività.

4Quanto dura il corso sulla movimentazione manuale dei carichi?

La normativa non fissa un monte ore rigido: la durata va commisurata ai rischi rilevati nella valutazione e alla complessità delle mansioni. Nella prassi i corsi si attestano indicativamente su 4-8 ore, con parte teorica sui rischi e sulla biomeccanica e parte pratica sulle corrette tecniche di sollevamento e sull’uso degli ausili.

5Quali misure deve adottare il datore di lavoro?

L’art. 168 del D.Lgs 81/08 impone di evitare la movimentazione manuale ricorrendo ad attrezzature meccaniche; quando ciò non è possibile, di adottare misure organizzative e ausili per ridurre il rischio. Il datore deve inoltre garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e la loro formazione e addestramento sulle corrette modalità operative.

6La movimentazione manuale dei carichi prevede sorveglianza sanitaria?

Sì. Quando la valutazione dei rischi evidenzia un rischio significativo, i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (art. 168 e Titolo VI del D.Lgs 81/08), finalizzata a prevenire e individuare precocemente le patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare a carico del rachide.

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