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FAQ Corso di Sicurezza per il Portiere di Condominio

Obblighi di formazione e sicurezza per il portiere di condominio e il custode condominiale ai sensi del D.Lgs 81/08 e del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati

1Il portiere di condominio deve fare il corso di sicurezza sul lavoro?

Sì. Il portiere di condominio è un lavoratore dipendente del condominio, che assume la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08. Il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati disciplina il rapporto di lavoro, mentre gli obblighi di sicurezza derivano integralmente dal D.Lgs 81/08. Il portiere deve quindi ricevere la formazione generale e specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; il settore di riferimento è quello dei servizi di gestione immobiliare (ATECO L 68 o N 81.10 a seconda delle attività), generalmente classificato a rischio basso o medio. Il condominio, nella persona dell’amministratore pro-tempore o del presidente dell’assemblea condominiale incaricato, deve adempiere agli obblighi del datore di lavoro: redazione del DVR, nomina dell’RSPP, designazione degli addetti alle emergenze e garanzia della formazione.

2Chi è il datore di lavoro del portiere di condominio?

Il condominio è un ente di gestione collettiva privo di personalità giuridica, ma è riconosciuto come datore di lavoro ai fini del D.Lgs 81/08. Gli obblighi datoriali sono assunti dall’amministratore di condominio, che agisce in nome e per conto del condominio stesso ex art. 1130 del codice civile. L’amministratore è quindi tenuto, in qualità di datore di lavoro, a redigere o aggiornare il DVR per le aree comuni, a nominare l’RSPP, a garantire la formazione del portiere e degli eventuali altri dipendenti (addetti alle pulizie, giardinieri), e a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza. Le spese derivanti dagli obblighi di sicurezza sono oneri condominiali da ripartire tra i condomini.

3L’impresa di pulizie condominiali deve formare i propri addetti?

Sì. Quando le pulizie delle parti comuni del condominio sono affidate in appalto a un’impresa esterna, la responsabilità della formazione degli addetti ricade sull’impresa appaltatrice, che è il loro datore di lavoro. Il codice ATECO delle imprese di pulizia e facchinaggio (N 81.22) determina la classificazione del rischio, generalmente medio, con formazione da 12 ore per i lavoratori (4 ore generali + 8 ore specifiche) e aggiornamento quinquennale di 6 ore. I rischi tipici del settore — scivolamento su superfici bagnate, caduta dall’alto in caso di pulizia di vetri o scale, esposizione a prodotti chimici (detergenti, disinfettanti), movimentazione manuale di attrezzature pesanti — devono essere analizzati nel DVR dell’impresa e affrontati con formazione specifica, fornitura di DPI idonei e procedure operative documentate.

4Il condominio deve redigere un DUVRI per il contratto di pulizie?

Sì. Quando il condominio, in qualità di committente, affida le pulizie delle parti comuni a un’impresa esterna, si configura un contratto di appalto di servizi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08. Il condominio-committente — nella persona dell’amministratore — deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice (iscrizione alla Camera di Commercio, autocertificazione dei requisiti), fornirle informazioni sui rischi specifici delle parti comuni (scale, scale di servizio, locali tecnici, ascensori) e, ove siano presenti interferenze tra le attività dell’impresa di pulizia e quelle di altri lavoratori o fornitori presenti nello stesso periodo, redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). I costi della sicurezza relativi alle interferenze non sono soggetti a ribasso.

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