Vai al contenuto principaleVai al contenuto principale
Vuoi diventare Ambassador?CLICCA QUI

FAQ DVR nelle Microimprese: Autocertificazione e Obblighi

Documento di Valutazione dei Rischi nelle piccole e micro imprese: chi può fare l’autocertificazione, requisiti, limiti e quando è obbligatorio il DVR completo (art. 29 D.Lgs 81/08)

1Le microimprese con meno di 10 dipendenti sono esonerate dal DVR?

No, le microimprese non sono esonerate dall’obbligo di valutazione dei rischi: l’art. 17 del D.Lgs 81/08 definisce la valutazione dei rischi come obbligo non delegabile del datore di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Tuttavia, l’art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 — nella versione modificata dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 — ha previsto una procedura semplificata per le imprese con un numero di lavoratori non superiore a dieci: queste possono redigere il DVR «su procedure standardizzate» emanate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Le procedure standardizzate, pubblicate con D.I. 30 novembre 2012, sono dei modelli semplificati che guidano il datore di lavoro attraverso la valutazione dei rischi tipici del proprio settore. Si tratta di un percorso semplificato, non di un esonero: la valutazione rimane obbligatoria.

2Cos’era l’autocertificazione della valutazione dei rischi e perché non è più valida?

L’autocertificazione della valutazione dei rischi era un regime transitorio previsto dall’art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 nella versione originale del 2008, che consentiva ai datori di lavoro di imprese fino a dieci dipendenti di attestare con una dichiarazione scritta di aver effettuato la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate. Questo regime è stato progressivamente superato: il D.L. 69/2013 ha sostituito l’autocertificazione con l’obbligo di redigere il DVR secondo le procedure standardizzate, che richiedono una valutazione più articolata rispetto alla semplice dichiarazione. Pertanto, le autocertificazioni redatte sotto il vecchio regime non sono più sufficienti e le imprese che ne fossero ancora in possesso devono aggiornare la propria documentazione redigendo il DVR con le procedure standardizzate o, ove necessario, con un DVR completo. Continuare ad esibire un’autocertificazione costituisce un inadempimento sanzionabile.

3Quando un’impresa piccola è obbligata a redigere il DVR completo anziché usare le procedure standardizzate?

Le procedure standardizzate non possono essere utilizzate in determinati casi nei quali la complessità dei rischi richiede una valutazione più approfondita. In base al D.I. 30 novembre 2012, le procedure standardizzate non si applicano: alle industrie a rischio di incidente rilevante (Direttiva Seveso III, D.Lgs 105/2015); alle aziende estrattive e di coltivazione di minerali; alle imprese con esposizione a rischi particolarmente rilevanti come amianto, agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici di gruppo 3 e 4; alle aziende i cui dati di tasso infortunistico siano superiori alla media di settore in misura significativa. Anche quando le procedure standardizzate sarebbero in astratto applicabili, il datore di lavoro può sempre scegliere di redigere un DVR completo, che fornisce una valutazione più dettagliata e può essere più utile nella gestione concreta dei rischi aziendali e nella definizione delle misure preventive.

4Il datore di lavoro di una piccola impresa può fare da solo il DVR senza un consulente?

L’art. 17 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi «in collaborazione con il RSPP e il medico competente». Il datore di lavoro di un’impresa fino a dieci dipendenti che ricopra anche il ruolo di RSPP (opzione consentita dall’art. 34 del D.Lgs 81/08, previa frequenza del corso di formazione per datori di lavoro RSPP) può redigere il DVR in prima persona, utilizzando le procedure standardizzate come guida metodologica. In questo caso, deve comunque coinvolgere il medico competente laddove la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria per i rischi presenti in azienda, e deve consultare l’RLS o il RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) prima della redazione del documento. La collaborazione con un professionista esterno (RSPP esterno, consulente di sicurezza) è fortemente consigliata in presenza di rischi specifici — chimici, biologici, fisici — che richiedono competenze tecniche specialistiche.

5Ogni quanto va aggiornato il DVR in una piccola impresa?

Il DVR deve essere rielaborato ogni qualvolta intervengano modifiche significative all’organizzazione aziendale, ai processi produttivi, alle attrezzature di lavoro o ai rischi presenti, come previsto dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs 81/08. Oltre ai casi di modifica, il DVR deve essere rielaborato in seguito a: infortuni significativi; risultanze della sorveglianza sanitaria che evidenzino situazioni di rischio; richiesta degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro); evoluzione della normativa tecnica e legislativa applicabile all’azienda. Non esiste un termine fisso di aggiornamento (ad esempio «ogni tre anni») previsto dalla legge: l’obbligo è quello di mantenere il DVR sempre attuale rispetto alla situazione reale dell’azienda. Una buona prassi, seguita da molte imprese, è quella di effettuare una revisione periodica annuale del documento, anche in assenza di modifiche sostanziali, per verificare che tutte le misure preventive siano ancora adeguate.

6Cosa deve contenere il DVR anche nelle micro imprese?

Anche utilizzando le procedure standardizzate, il DVR deve rispettare i contenuti minimi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08: relazione sulla valutazione di tutti i rischi con l’indicazione dei criteri adottati, misure di prevenzione e protezione e DPI, programma delle misure di miglioramento, individuazione delle procedure e dei soggetti responsabili, nominativi di RSPP, RLS e medico competente (ove nominato), indicazione delle mansioni che espongono a rischi specifici. L’uso di modelli standardizzati non sostituisce la valutazione effettiva: il DVR deve essere calato sulla realtà specifica dell’impresa e non può essere compilato in modo puramente formale.

7Cosa deve contenere il DVR per una piccola impresa con 5 dipendenti?

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è obbligatorio per qualsiasi datore di lavoro con almeno un dipendente, indipendentemente dalle dimensioni. Per una piccola impresa con 5 lavoratori il DVR deve contenere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti (fisici, chimici, biologici, ergonomici, stress lavoro-correlato, rischio incendio, rischio elettrico, movimentazione manuale carichi, ecc.); l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate; il programma degli interventi migliorativi; l’individuazione delle procedure per la loro attuazione; i nominativi di RSPP, RLS e medico competente (se nominati); le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici. Deve essere firmato dal datore di lavoro, dall’RSPP e, previo loro coinvolgimento, dall’RLS e dal medico competente.

8Cos’è il DVR semplificato e quando si può usare?

Il DVR semplificato (modello standardizzato) è lo strumento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/08 per le micro-imprese con non più di 10 lavoratori in settori specifici a basso rischio. I modelli standardizzati sono stati approvati con Decreto Interministeriale 30/11/2012 per settori quali commercio al dettaglio, uffici e artigianato di servizi. Il DVR semplificato non è applicabile a tutte le aziende con meno di 10 dipendenti: esclude le attività manifatturiere, edili, agricole e quelle esposte a rischi particolari (biologico, chimico, cancerogeno). Al di fuori dei settori espressamente previsti dai decreti attuativi, il DVR deve essere redatto in forma completa ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08, con data certa e firma del datore di lavoro, dell’RSPP e del medico competente ove nominato.

Hai altre domande?

Il nostro team di esperti è a tua disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio sulla formazione obbligatoria.

Contattaci Ora