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FAQ Sicurezza nei Cantieri — Titolo IV D.Lgs 81/08

Guida agli obblighi di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: PSC, POS, coordinatori, formazione dei lavoratori edili e regolarità del DURC

1Cos’è il Titolo IV del D.Lgs 81/08?

Il Titolo IV del D.Lgs 81/08 disciplina la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (costruzioni, manutenzioni, demolizioni, scavi, ristrutturazioni). Stabilisce gli obblighi del committente, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e delle imprese affidatarie ed esecutrici, oltre ai contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS).

2Cosa sono il PSC e il POS e in cosa si differenziano?

Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), previsto dall’art. 100 del D.Lgs 81/08, è redatto dal coordinatore per la progettazione e individua i rischi del cantiere e le misure per gestire le interferenze tra le diverse imprese. Il POS (Piano Operativo di Sicurezza), previsto dall’art. 96, è redatto da ciascuna impresa esecutrice e descrive le misure di sicurezza relative alle proprie lavorazioni. Il POS deve essere coerente con il PSC, quando questo è obbligatorio.

3Quando è obbligatoria la nomina dei coordinatori per la sicurezza?

Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/08, il committente o il responsabile dei lavori deve nominare il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE) quando nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. La presenza di più imprese fa scattare anche l’obbligo del PSC. Se l’impresa è una sola, i coordinatori non sono richiesti, salvo che durante i lavori subentri una seconda impresa.

4Quali requisiti deve avere il coordinatore per la sicurezza?

L’art. 98 del D.Lgs 81/08 richiede al coordinatore (CSP/CSE) il possesso di una laurea o diploma tecnico adeguato unito a un’esperienza professionale documentata e, soprattutto, la frequenza di uno specifico corso di formazione di 120 ore con verifica finale di apprendimento. È inoltre previsto un aggiornamento obbligatorio di 40 ore nell’arco di 5 anni per mantenere l’abilitazione al ruolo.

5È obbligatoria una formazione specifica di 16 ore per i lavoratori edili?

Per i lavoratori del settore delle costruzioni la formazione specifica è quella prevista per le attività a rischio alto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, pari a 16 ore (4 ore di formazione generale più 12 ore di formazione specifica), con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. A questa formazione di base si aggiungono gli addestramenti e le abilitazioni necessari per l’uso di specifiche attrezzature (ponteggi, PLE, gru, carrelli) e per i lavori in quota.

6Cos’è il DURC e perché è importante in cantiere?

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attesta la regolarità dell’impresa nei versamenti contributivi e assicurativi verso INPS, INAIL e Casse Edili. Nei cantieri il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese anche attraverso il DURC. Un DURC irregolare può comportare il blocco dei pagamenti e l’esclusione dagli appalti; la sua verifica rientra negli adempimenti documentali previsti dal Titolo IV del D.Lgs 81/08.

7Chi è responsabile della sicurezza dei lavoratori subappaltati in cantiere?

L’art. 97 D.Lgs 81/08 pone in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria (appaltatore principale) l’obbligo di verificare e coordinare le misure di sicurezza dei subappaltatori operanti in cantiere. La responsabilità solidale ex art. 26 si aggiunge: il committente risponde in solido per i danni da rischi interferenziali. La verifica dell’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore avviene tramite DURC, iscrizione CCIA e dichiarazione sostitutiva. Il subappaltatore resta obbligato a redigere il proprio POS e a rispettare il PSC.

8Un imprenditore edile che subappalta parte delle lavorazioni deve redigere il DUVRI?

Il DUVRI (art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08) è obbligatorio quando il datore di lavoro-committente affida lavori all’interno della propria unità produttiva ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e sussistono rischi da interferenza. Nei cantieri edili soggetti al Titolo IV del D.Lgs 81/08 il DUVRI è sostituito dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) redatto dal coordinatore per la progettazione (CSP). Quando il Titolo IV non si applica, rimane l’obbligo del DUVRI in caso di interferenze con le attività del committente.

9Come si verifica l’idoneità tecnico-professionale di un subappaltatore in edilizia?

L’art. 26, comma 1, lett. a), del D.Lgs 81/08 e l’Allegato XVII elencano la documentazione che il committente deve acquisire prima di affidare i lavori: iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale pertinente, DURC regolare, autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione. Per i cantieri edili sono richiesti anche il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e le abilitazioni per le attrezzature usate. Il committente è responsabile in solido con l’appaltatore se omette la verifica.

10Qual è la responsabilità penale dell’imprenditore edile committente in caso di infortunio del subappaltatore?

La Cassazione Penale (Sezione IV) ha più volte affermato che il committente edile risponde ex artt. 589 e 590 c.p. per l’infortunio del lavoratore del subappaltatore quando abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII), quando abbia consentito l’accesso al cantiere senza POS approvato, o quando non abbia attuato la vigilanza prevista dall’art. 26, comma 3-ter, D.Lgs 81/08. La responsabilità non è esclusa dalla sola nomina del CSE: il committente mantiene una posizione di garanzia residua.

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