FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti
Guida completa alla formazione obbligatoria per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP
1Chi può fare l’RSPP?
L’RSPP può essere il datore di lavoro stesso (nelle aziende fino a 30 dipendenti in alcuni settori) oppure un lavoratore interno o un consulente esterno con specifici requisiti formativi. Deve aver completato i Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006.
2Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?
L’RSPP (Responsabile) coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione ed è nominato dal datore di lavoro. L’ASPP (Addetto) supporta l’RSPP nelle attività di prevenzione. Entrambi devono seguire i Moduli A e B; solo l’RSPP deve completare anche il Modulo C.
3Quanto dura la formazione RSPP?
La formazione RSPP si articola in: Modulo A (28 ore, comune a tutti i settori), Modulo B (60-68 ore, specifico per macrosettore ATECO), Modulo C (24 ore, solo per RSPP). Totale: 112-120 ore. L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore.
4Il datore di lavoro può fare l’RSPP?
Sì, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP nelle aziende fino a 30 dipendenti (o 200 in alcuni settori a basso rischio). Deve però seguire un corso specifico di formazione (16-48 ore a seconda del settore) e l’aggiornamento periodico.
5Quali requisiti deve avere l’RSPP?
L’art. 32 del D.Lgs 81/08 richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza, con verifica finale, dei corsi corrispondenti ai Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni. Sono previste alcune esenzioni per i possessori di specifiche lauree (es. classi tecnico-scientifiche) limitatamente al Modulo A. Per gli ASPP è richiesta la frequenza dei soli Moduli A e B.
6Ogni quanto si aggiorna l’RSPP e l’ASPP?
L’aggiornamento è obbligatorio con cadenza quinquennale: 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP, ripartibili anche in più momenti nell’arco dei cinque anni. L’aggiornamento riguarda l’evoluzione normativa, l’organizzazione e gestione della sicurezza, i rischi e le tecniche di comunicazione. Il mancato aggiornamento entro la scadenza fa decadere i requisiti per svolgere il ruolo.
7Qual è la differenza tra RSPP interno e RSPP esterno in termini di responsabilità penale?
La responsabilità penale dell’RSPP, sia interno che esterno, riguarda l’esatto perimetro dei compiti assegnati dalla legge e dal contratto di nomina. La Cassazione Penale, Sezione IV, ha più volte chiarito che l’RSPP non è destinatario diretto di tutti gli obblighi prevenzionistici (che restano in capo al datore di lavoro), ma risponde per colpa professionale quando, nell’esercizio delle proprie funzioni di consulenza e proposta, abbia omesso di rilevare e segnalare situazioni di rischio che un professionista diligente avrebbe individuato. L’RSPP esterno, in aggiunta, risponde contrattualmente verso il datore di lavoro committente per l’attività svolta sulla base dell’incarico professionale. Non vi è dunque una differenza sostanziale di regime penale tra le due figure: entrambe rispondono nei limiti delle attribuzioni concretamente esercitate.
8Per fare l’RSPP serve una laurea o bastano i corsi modulari da 28, 48 o 68 ore?
L’art. 32 del D.Lgs 81/08 prevede che l’RSPP debba possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e abbia frequentato i corsi modulari A+B+C dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006. Il Modulo A ha una durata di 28 ore e vale per tutti i settori; il Modulo B varia da 48 a 68 ore in funzione del macrosettore ATECO di appartenenza dell’azienda; il Modulo C è di 24 ore ed è riservato all’RSPP. I possessori di laurea in discipline tecnico-scientifiche (ingegneria, chimica, fisica, medicina del lavoro e altre classi indicate nell’Accordo) sono parzialmente esonerati dal Modulo A o da parti del Modulo B: l’esonero specifico dipende dalla classe di laurea e va verificato caso per caso sulla tabella allegata all’Accordo. La laurea non sostituisce integralmente il percorso formativo modulare, ma può ridurne significativamente la durata.
9In caso di RSPP esterno, cosa deve contenere il contratto?
Quando il datore di lavoro nomina un RSPP esterno (libero professionista o società di consulenza), la nomina deve avvenire con atto scritto che specifichi i compiti assegnati, i poteri attribuiti e le modalità di coordinamento con le altre figure della sicurezza aziendali (medico competente, RLS, preposti). Il contratto scritto deve prevedere: le attività da svolgere (partecipazione alla valutazione dei rischi, aggiornamento del DVR, sopralluoghi, riunioni periodiche, supporto a infortuni e near miss); le modalità di comunicazione con il datore di lavoro e con l'SPP interno; la frequenza delle visite in azienda, adeguata alla complessità e alla dimensione dell'impresa; la garanzia del possesso e del mantenimento dei requisiti formativi ex art. 32 D.Lgs 81/08. L'RSPP esterno, pur non essendo un dipendente, è soggetto agli stessi obblighi sostanziali di quello interno e risponde della correttezza delle prestazioni professionali erogate.
10Qual è la differenza tra RSPP interno e RSPP esterno e quando è obbligatorio nominarne uno?
Il D.Lgs 81/08 (art. 17, comma 1, lettera b) impone al datore di lavoro di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ogni azienda con almeno un lavoratore: non esiste una soglia numerica sotto la quale l’obbligo non scatti. L’RSPP interno è un lavoratore dell’azienda che assume il ruolo; l’RSPP esterno è un libero professionista o una società di consulenza incaricata dal datore di lavoro. In alternativa, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP (auto-nomina) nelle aziende che rientrano nei settori e nelle dimensioni previsti dall’art. 34 del D.Lgs 81/08, a condizione di aver frequentato l’apposito corso (16-48 ore a seconda del macrosettore ATECO) e di completare l’aggiornamento quinquennale.
11In quali settori il datore di lavoro non può fare l’RSPP in proprio?
L’art. 34 del D.Lgs 81/08 consente l’auto-nomina del datore di lavoro come RSPP solo nelle aziende che non svolgono attività di cui all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c) e d) del decreto, vale a dire: industrie estrattive (sotterranee e di superficie); centrali termoelettriche; impianti nucleari; fabbricazione e deposito di esplosivi; industrie chimiche di determinate categorie; attività con esposizione ad agenti cancerogeni, biologici di gruppo 3 o 4; aziende con più di 200 dipendenti; aziende con cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV. In tutti questi contesti è obbligatorio nominare un RSPP interno qualificato o ricorrere a un RSPP esterno.
12Quali sono i requisiti formativi diversi tra RSPP e ASPP?
Entrambe le figure devono completare il Modulo A (28 ore, comune a tutti i settori) e il Modulo B (da 48 a 68 ore, specifico per macrosettore ATECO) dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. La differenza fondamentale è che solo l’RSPP deve completare anche il Modulo C (24 ore), dedicato alla gestione dei rapporti umani e della comunicazione, alla gestione dell’azienda in sicurezza e ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. L’ASPP non è tenuto al Modulo C: la sua formazione si completa con Modulo A + Modulo B, per un totale di 76-96 ore a seconda del macrosettore ATECO. L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP.
13Possono coesistere RSPP e ASPP nella stessa azienda?
Sì, ed è la configurazione prevista dalla legge per le aziende di medie e grandi dimensioni. L’art. 31, comma 1, del D.Lgs 81/08 prevede che il Servizio di Prevenzione e Protezione sia costituito da un RSPP e da uno o più ASPP. In questo caso l’RSPP coordina il lavoro degli ASPP e risponde al datore di lavoro; gli ASPP collaborano alle attività di valutazione dei rischi, ispezione dei luoghi di lavoro e formazione dei lavoratori. Nelle aziende fino a 30 dipendenti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP (art. 34 del D.Lgs 81/08), avvalendosi eventualmente di uno o più ASPP per le attività operative.
14Quando scatta l’obbligo di nomina di un RSPP esterno per un’impresa di trasporti?
L’obbligo di nominare un RSPP — interno o esterno — sorge per qualsiasi datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/08, che lo qualifica come obbligo non delegabile. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP solo se l’azienda rientra nei settori e nei limiti dimensionali elencati nell’Allegato II del D.Lgs 81/08. Il settore H (trasporto e magazzinaggio, codici ATECO H49-H52) non è incluso nell’Allegato II: pertanto, il datore di lavoro di un’impresa di trasporti non può mai assumere autonomamente il ruolo di RSPP e deve obbligatoriamente nominare un RSPP, che può essere un lavoratore interno dotato dei requisiti formativi richiesti (Moduli A+B+C dell’Accordo SR 26/01/2006) oppure un professionista esterno. Il ricorso all’RSPP esterno è la soluzione più comune nelle piccole imprese di autotrasporto, dove raramente esiste un dipendente con i requisiti di legge. L’art. 31 del D.Lgs 81/08 stabilisce le condizioni in cui è ammesso il ricorso al servizio di prevenzione e protezione esterno: è consentito quando l’organizzazione aziendale non consente l’istituzione di un servizio interno. Il mancato adempimento è sanzionato ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 81/08 con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 15.357 euro.
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