FAQ Corso Preposti — Domande Frequenti
Tutto sulla formazione obbligatoria per i preposti alla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni
1Il corso per preposti è obbligatorio?
Sì. L’art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 prevede che il preposto riceva una formazione specifica e particolareggiata in relazione ai compiti che svolge. La formazione del preposto è aggiuntiva e successiva rispetto a quella di lavoratore e va sempre erogata oltre al corso generale e specifico.
2Chi è il preposto secondo il D.Lgs 81/08?
Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Sono tipici preposti i capisquadra, i capireparto e i capocantiere.
3Quanto dura il corso per preposti e l’aggiornamento?
Il corso per preposti ha una durata minima di 8 ore. A seguito delle novità introdotte dal D.L. 146/2021 (convertito in Legge 215/2021), l’aggiornamento del preposto è diventato obbligatorio con cadenza non superiore a 2 anni, anziché quinquennale. Le durate definitive sono disciplinate dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione.
4Cosa significa preposto di fatto?
Il preposto di fatto è chi svolge concretamente funzioni di sovrintendenza e coordinamento dei lavoratori, anche senza una nomina formale. Il D.Lgs 81/08 (principio di effettività, art. 299) attribuisce le responsabilità del preposto a chiunque ne eserciti in concreto i poteri, indipendentemente dall’investitura formale. Per questo è importante individuare e formare correttamente tutti i preposti.
5Il datore di lavoro deve individuare il preposto?
Sì. Dopo le modifiche del 2021, l’art. 18 del D.Lgs 81/08 obbliga espressamente il datore di lavoro e i dirigenti a individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. L’individuazione deve risultare in forma documentata.
6Quali sanzioni rischia il preposto?
Il preposto che non vigila sul rispetto delle misure di sicurezza o non interviene per correggere comportamenti pericolosi rischia sanzioni penali ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 81/08: arresto fino a 2 mesi o ammenda. Il preposto deve anche segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e ogni condizione di pericolo riscontrata.
7Cosa cambia per il preposto con l’Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025?
L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni, ridisegna in modo organico la formazione obbligatoria del preposto. Le novità principali riguardano: l’introduzione dell’aggiornamento biennale obbligatorio (in sostituzione del precedente quinquennale) con una durata minima di 6 ore; il riconoscimento formale della modalità e-learning per la sola parte teorica, con precise prescrizioni sui sistemi di tracciamento; l’istituzione del RENF (Registro Elettronico Nazionale della Formazione) presso il Ministero del Lavoro, in cui devono confluire i dati di tutti i percorsi formativi erogati ai preposti; il rafforzamento dei contenuti obbligatori del programma, con particolare attenzione alla gestione delle interferenze, alla sorveglianza dei lavoratori autonomi presenti in azienda e alla comunicazione efficace dei rischi. I corsi erogati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo rimangono validi, ma i preposti già formati devono avviare il ciclo di aggiornamento biennale entro 12 mesi dalla data di pubblicazione.
8L’aggiornamento biennale del preposto: quanto dura e cosa comprende?
Con l’Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025, l’aggiornamento della formazione del preposto diventa obbligatorio ogni 2 anni (in precedenza ogni 5 anni) e deve avere una durata minima di 6 ore. Il programma dell’aggiornamento deve comprendere obbligatoriamente: aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in materia di sicurezza sul lavoro; tecniche di comunicazione e gestione del team finalizzate alla promozione della cultura della sicurezza; procedure di emergenza e gestione degli infortuni; rischi specifici del settore di riferimento e misure di prevenzione aggiornate; ruolo del preposto nelle attività in appalto e nelle interferenze. L’aggiornamento può essere erogato in parte in modalità e-learning, a condizione che i contenuti pratici e relazionali siano trattati in presenza o con sessioni sincrone. Il mancato aggiornamento biennale espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs 81/08 per il mancato adempimento degli obblighi formativi.
9Chi può nominare il preposto e quali requisiti deve avere?
Il preposto è nominato dal datore di lavoro o dal dirigente delegato, preferibilmente scegliendo tra i lavoratori che già esercitano di fatto funzioni di supervisione e coordinamento operativo. Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 81/08, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Non è richiesta una qualifica specifica, ma il preposto deve possedere adeguate competenze tecniche nel settore di riferimento e completare il percorso formativo obbligatorio: corso iniziale di 8 ore (di cui almeno 2 ore pratiche) più aggiornamento biennale di 6 ore. L’incarico di preposto deve essere formalizzato per iscritto, anche se la legge non lo impone esplicitamente, per ragioni di chiarezza organizzativa e di tutela in caso di controversie.
10Il preposto può fare il corso in e-learning?
Sì, ma con limitazioni precise introdotte dall’Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025. Il corso iniziale per preposti (8 ore totali) prevede che almeno 2 ore siano erogate in modalità pratica, obbligatoriamente in presenza: questa quota non può essere sostituita con contenuti digitali. La parte teorica residua (6 ore) può invece essere svolta in e-learning (FAD sincrona o asincrona), a condizione che la piattaforma rispetti i requisiti tecnici dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 e successive integrazioni: tracciamento delle attività dell’utente, test di verifica con soglia minima di superamento, presenza di tutor didattico accessibile, sistema antiplagio per le verifiche. Per l’aggiornamento biennale di 6 ore, la quota in e-learning è consentita ma almeno 2 ore devono svolgersi con modalità interattiva (aula virtuale sincrona o presenza fisica) per i contenuti relazionali e comunicativi. I corsi in e-learning devono essere erogati da soggetti formatori accreditati e i dati devono essere trasmessi al RENF.
11Quali sanzioni rischiano il datore e il preposto se manca la formazione?
La mancata formazione del preposto espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs 81/08: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Se la violazione è contestata in occasione di un infortunio o di un’ispezione, il datore può incorrere anche in responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 589 e 590 c.p.), con pene significativamente più elevate. Il preposto che non rispetta i propri obblighi di sorveglianza (art. 19 D.Lgs 81/08) è soggetto a sanzioni dirette: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro. In caso di infortunio causalmente riconducibile all’omessa vigilanza del preposto, questi risponde penalmente in concorso con il datore di lavoro. Le sanzioni sono raddoppiate se la violazione riguarda lavoratori minori o lavoratrici in stato di gravidanza.
12Quali sono le differenze tra la formazione del preposto e quella del lavoratore dopo il D.L. 146/2021?
Il D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021, ha profondamente riformato la disciplina della formazione del preposto, ampliando le differenze rispetto alla formazione ordinaria del lavoratore. Prima della riforma, la formazione del preposto consisteva nella formazione base del lavoratore più un modulo aggiuntivo specifico di 8 ore previsto dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Dopo il D.L. 146/2021, le principali novità sono: 1) l'art. 37 co. 7 del D.Lgs 81/08 è stato modificato per renderla esplicitamente «aggiuntiva e specifica» rispetto a quella del lavoratore, con divieto di erogarla in modalità e-learning (la parte di addestramento pratico deve essere obbligatoriamente in presenza); 2) è stato introdotto l'aggiornamento periodico del preposto, che con il successivo Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 è diventato biennale (6 ore ogni 2 anni); 3) i contenuti del modulo aggiuntivo devono includere tematiche avanzate su: tecniche di comunicazione e leadership della sicurezza, gestione dei conflitti in materia di sicurezza, responsabilità penale del preposto, analisi degli infortuni nel settore di riferimento. La formazione del lavoratore rimane invece quinquennale (aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni) e può essere erogata anche in e-learning per la parte teorica. Il preposto che non aggiorna la formazione espone il datore di lavoro a sanzioni specifiche.
13Il preposto già formato prima del 2025 deve ripetere l’intero corso da 8 ore?
No. Chi ha già completato il corso per preposti da 8 ore previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 non deve ripetere l’intero percorso: deve effettuare l’aggiornamento biennale da 6 ore entro i termini stabiliti dall’Accordo Rep. n. 78/CSR del 17/04/2025 e dalle relative disposizioni transitorie. L’aggiornamento versa sui contenuti di novità normativa e organizzativa, sulle tecniche di comunicazione e vigilanza e sull’evoluzione dei rischi specifici della mansione. Per le decorrenze esatte applicabili ai preposti già formati si rimanda al testo dell’Accordo e agli atti attuativi regionali.
14Cosa succede se il preposto non effettua l’aggiornamento entro i due anni?
Il mancato aggiornamento entro la cadenza biennale prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08, come modificato dal D.L. 146/2021, rende la posizione formativa del preposto non conforme. Il datore di lavoro che impiega un preposto con aggiornamento scaduto viola gli obblighi prevenzionistici ed è esposto alle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 55 del D.Lgs 81/08. Il preposto deve essere tempestivamente segnalato e indirizzato al corso di aggiornamento prima che scada il biennio per garantire la continuità della copertura formativa.
15Quanto dura la validità dell’attestato di formazione preposti?
L’attestato del corso di formazione per preposti non ha una scadenza fissa stampata, ma l’art. 37, comma 7, del D.Lgs 81/08 — così come modificato dalla Legge 215/2021 — prevede l’obbligo di aggiornamento con cadenza biennale, della durata minima di 6 ore. Ciò significa che il preposto deve completare l’aggiornamento entro due anni dalla data del corso iniziale (o dell’ultimo aggiornamento), pena l’irregolarità della propria posizione formativa. A differenza della formazione per lavoratori (aggiornamento quinquennale), il ciclo biennale per i preposti è stato introdotto per rafforzare la figura e ridurre il rischio infortunistico nelle fasi operative.
16Il preposto nominato prima del 2022 deve rifare il corso o solo l’aggiornamento?
I preposti già in possesso dell’attestato di formazione rilasciato in base all’Accordo SR 21/12/2011 non devono ripetere l’intero percorso formativo. Devono però completare l’aggiornamento biennale di 6 ore introdotto dalla Legge 215/2021, il cui primo ciclo decorreva dalla data di entrata in vigore della norma. Le aziende che non hanno ancora provveduto all’aggiornamento espongono sia sé stesse che i preposti a contestazioni in sede di vigilanza.
17Il preposto può rifiutare l'incarico?
Il D.Lgs 81/08 non prevede un diritto di rifiuto generalizzato dell'incarico di preposto da parte del lavoratore, diversamente da quanto accade per gli addetti alle emergenze (che possono rifiutare per giustificato motivo). Tuttavia, affinché la nomina sia efficace, è necessario che il preposto abbia le competenze professionali e i poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, come richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs 81/08. Attribuire il ruolo di preposto a un lavoratore privo dei poteri effettivi di intervento e di sorveglianza può rendere la nomina formalmente priva di effetti pratici e non esimere il datore di lavoro dalla propria responsabilità.
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