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Corsi sicurezza obbligatori per settore ATECO

Individua in pochi clic la formazione richiesta dal D.Lgs 81/08 per il codice ATECO della tua attività: classe di rischio, durate, periodicità di aggiornamento e riferimenti normativi aggiornati.

55+Settori ATECO mappati
26+Corsi normati
D.Lgs 81/08Riferimento principale

In sintesi

I corsi sicurezza obbligatori dipendono dal codice ATECO dell’azienda, che secondo l’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 determina la classe di rischio (basso, medio, alto) e quindi la durata della formazione dei lavoratori (8, 12 o 16 ore) oltre alle figure specifiche obbligatorie (preposti, dirigenti, RSPP, RLS, antincendio, primo soccorso). Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale e vanno aggiornati con cadenze fissate per ogni ruolo.

Definizioni chiave

Codice ATECO
Classificazione ISTAT delle attività economiche, attribuita all’apertura della partita IVA. È il parametro tecnico-normativo usato per identificare la classe di rischio aziendale.
Rischio basso
Settori come commercio al dettaglio non alimentare, uffici, servizi: formazione lavoratori di 8 ore complessive (4 generale + 4 specifica).
Rischio medio
Settori come trasporti, agricoltura, P.A., istruzione: formazione lavoratori di 12 ore (4 generale + 8 specifica).
Rischio alto
Costruzioni, sanità, industria chimica, energia, rifiuti: formazione lavoratori di 16 ore (4 generale + 12 specifica).
Aggiornamento quinquennale
6 ore ogni 5 anni per lavoratori, preposti, dirigenti; periodicità diverse per RLS (annuale), primo soccorso (triennale) e antincendio.
Validità nazionale
Gli attestati emessi in conformità all’Accordo Stato-Regioni sono riconosciuti su tutto il territorio italiano e in caso di cambio datore di lavoro.

Perché il codice ATECO determina i corsi obbligatori

Il codice ATECO è la chiave con cui l’ordinamento italiano collega un’attività economica a un quadro di obblighi prevenzionistici. L’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 associa ciascuna voce ATECO a una classe di rischio presunta — basso, medio o alto — che determina la durata minima della formazione specifica dei lavoratori prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008. Il datore di lavoro resta titolare dell’obbligo di valutare i rischi ex art. 28 e può collocare singole mansioni in una classe diversa, motivandolo nel DVR.

Oltre alla formazione dei lavoratori, l’ATECO incide su una serie di figure obbligatorie: preposti e dirigenti (8 e 16 ore), RSPP/ASPP con Modulo B differenziato per macrosettore, RLS (32 ore), addetti antincendio (livello 1, 2 o 3 secondo D.M. 02/09/2021) e primo soccorso (gruppo A, B o C ex D.M. 388/2003). A questi si aggiungono, per i settori interessati, gli obblighi di formazione HACCP (Reg. CE 852/2004), privacy (Reg. UE 2016/679) e le abilitazioni tecniche per attrezzature (Accordo Stato-Regioni 22/02/2012).

Questa pagina aggrega tutti i codici ATECO presidiati da 123Formazione e, per ciascuno, rinvia a una scheda di dettaglio con elenco dei corsi richiesti, durate, riferimenti normativi e modalità di erogazione. È pensata come punto di partenza: se non conosci il tuo ATECO puoi usare il motore di ricerca per codice o per attività; se invece ti interessano gli aspetti normativi puoi consultare la sezione normativa sicurezza sul lavoro e gli aggiornamenti normativi.

Come funziona in 3 passaggi

  1. 1

    Identifica il tuo ATECO

    Recupera il codice dalla visura camerale o dal certificato di attribuzione partita IVA. In caso di più ATECO valuta la mansione effettiva del lavoratore. Glossario

  2. 2

    Visualizza i corsi richiesti

    Apri la scheda del tuo settore: troverai elenco corsi, durate, normativa e periodicità di aggiornamento. Controlla anche le scadenze formative.

  3. 3

    Acquista o prenota

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Aggiornamenti 2025-2026 per la formazione obbligatoria

Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025: cosa cambia per lavoratori e preposti

L'Accordo Rep. 78/CSR siglato in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni il 17 aprile 2025 rappresenta la revisione più organica del sistema di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dalla storica intesa del 21 dicembre 2011. Il documento interviene su più livelli: ridefinisce le competenze minime dei soggetti erogatori, aggiorna i contenuti formativi in linea con le evoluzioni tecnologiche e normative intervenute nel decennio, e introduce obblighi di rendicontazione che anticipano il pieno funzionamento del RENF. Per i lavoratori, la struttura generale rimane quella del doppio modulo (formazione generale + formazione specifica per rischio basso, medio o alto), ma vengono rafforzati i requisiti di verifica dell'apprendimento: la prova finale diventa obbligatoria per tutti i livelli di rischio, non più solo per il rischio alto. Le ore minime restano invariate — 8, 12 o 16 — tuttavia i contenuti specifici vengono aggiornati per includere i rischi emergenti connessi a smart working, agenti biologici e utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nei processi produttivi. Per i preposti, la novità di maggiore impatto riguarda la cadenza dell'aggiornamento, su cui si torna nel paragrafo dedicato. I dirigenti mantengono il percorso di 16 ore con aggiornamento quinquennale, ma i contenuti vengono arricchiti con moduli sulla gestione degli appalti e sulla vigilanza dei contratti di somministrazione, in risposta alle indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro emerse dopo i picchi infortunistici del biennio 2022-2023.

Sul versante dell'e-learning, l'accordo consolida e amplia le modalità ammesse: la formazione generale dei lavoratori rimane erogabile integralmente in asincrono, mentre per la formazione specifica a rischio medio diventa possibile svolgere fino al 50% del monte ore in modalità sincrona a distanza (videoconferenza), purché con verifica dell'identità del partecipante e registrazione della sessione. Questo elemento è di rilievo pratico per le aziende con sedi distribuite sul territorio, che possono ora organizzare sessioni sincrone senza far convergere i lavoratori in un'unica location. La formazione specifica per rischio alto mantiene l'obbligo di moduli pratici in presenza, data la necessità di simulazioni operative che non possono essere replicate in ambiente virtuale.

Gli attestati rilasciati prima dell'entrata in vigore dell'accordo conservano la loro validità per tutta la durata prevista: non è necessario ripetere la formazione di base già completata. Gli obblighi aggiornati si applicano ai corsi avviati dalla data di prima applicazione indicata nell'accordo, con un periodo transitorio per permettere ad enti e aziende di adeguare i propri piani formativi.

Aggiornamento biennale per i preposti: 6 ore ogni 2 anni

La modifica più attesa e dibattuta del nuovo accordo riguarda i preposti, la figura cardine della vigilanza operativa nei luoghi di lavoro. Il D.L. 146/2021 (convertito dalla L. 215/2021) aveva già rafforzato il ruolo del preposto, rendendone obbligatoria la formazione specifica di 8 ore e introducendo l'aggiornamento annuale. L'Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 razionalizza ulteriormente questa previsione: l'aggiornamento periodico è ora fissato in 6 ore ogni 2 anni, allineando la cadenza a quella di altri ruoli tecnici della prevenzione e riducendo l'onere organizzativo per le aziende che si erano trovate in difficoltà con la scadenza annuale.

Il contenuto delle 6 ore di aggiornamento biennale deve comprendere almeno: le novità normative intervenute nel biennio precedente, l'analisi di casi di infortunio e malattia professionale rilevanti per il settore, il richiamo delle tecniche di comunicazione e supervisione del personale, e le procedure operative aggiornate in materia di gestione delle emergenze. L'ente formatore è tenuto a registrare la frequenza e ad emettere un attestato che indichi chiaramente la natura di aggiornamento biennale ex Accordo Rep. 78/CSR 2025, distinto rispetto alla formazione iniziale di 8 ore.

Per i preposti già in possesso di attestato di formazione iniziale, il primo aggiornamento biennale decorre dalla data dell'ultimo aggiornamento eventualmente già effettuato (annuale, ex normativa previgente) oppure, in assenza di aggiornamenti, dalla data del corso di formazione iniziale. I datori di lavoro sono tenuti a monitorare le scadenze individuali e a pianificare le sessioni con anticipo sufficiente per evitare gap di copertura formativa.

RENF — Registro Elettronico Nazionale della Formazione: come funzionerà e scadenze

Il RENF (Registro Elettronico Nazionale della Formazione) è la infrastruttura digitale prevista dall'art. 10-bis del D.Lgs 81/08, aggiunto dalla Legge 215/2021, attraverso cui confluiranno in un'unica banca dati pubblica tutte le informazioni relative ai corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro erogati su territorio nazionale. L'obiettivo è superare la frammentazione attuale, in cui gli attestati vengono conservati in archivi cartacei o digitali privati dagli enti erogatori e dalle aziende, rendendo spesso difficile la verifica da parte degli organi di vigilanza durante le ispezioni.

A regime, il RENF consentirà a più categorie di soggetti di accedere ai dati formativi: i datori di lavoro potranno verificare la posizione formativa dei propri lavoratori e monitorare le scadenze di aggiornamento; i lavoratoriavranno accesso al proprio fascicolo personale, con la storia completa delle formazioni ricevute; gli organi di vigilanza (ASL/ATS, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL) potranno consultare in tempo reale la validità degli attestati durante ispezioni e indagini; gli enti di formazione accreditati saranno tenuti a trasmettere i dati dei corsi erogati entro i termini che saranno stabiliti dal decreto ministeriale attuativo. Il RENF avrà anche un impatto diretto sul sistema dellapatente a crediti per i cantieri, poiché la verifica dei crediti formativi dei lavoratori avverrà proprio attraverso questa piattaforma.

L'operatività del registro è subordinata all'emanazione del decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui pubblicazione è attesa nel corso del 2025-2026. Nel periodo transitorio, gli enti di formazione sono comunque tenuti a conservare i dati dei corsi in formato compatibile con le specifiche tecniche che saranno indicate dal Ministero, così da poter procedere alla migrazione dei dati storici non appena la piattaforma sarà disponibile. Le aziende devono considerare il RENF come uno strumento che semplificherà i controlli ma non modificherà sostanzialmente gli obblighi di formazione già vigenti: l'attestato rimarrà il documento probatorio principale, ma sarà affiancato dalla tracciabilità digitale nel registro.

DM 02/09/2021 antincendio: ore e livelli aggiornati

Il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 ha profondamente riformato la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e gestione delle emergenze, sostituendo il precedente DM 10/03/1998. Il nuovo decreto articola la formazione su tre livelli di rischio incendio dell'attività — livello 1 (basso), livello 2 (medio) e livello 3 (elevato) — ciascuno con durate e contenuti distinti rispetto al passato.

Per il livello 1 (rischio basso) il corso ha una durata di 4 ore (di cui almeno 1 ora di esercitazione pratica antincendio), con aggiornamento triennale di 2 ore. Per il livello 2 (rischio medio) la durata è di 8 ore (di cui almeno 2 ore pratiche), con aggiornamento triennale di 5 ore. Per il livello 3 (rischio elevato) il corso ha una durata di 16 ore (di cui almeno 4 ore di esercitazioni pratiche in campo aperto o struttura attrezzata), con aggiornamento biennale di 8 ore e obbligo di prova tecnica pratica con esaminatori ministeriali. Il superamento della prova per il livello 3 consente di ottenere l'idoneità tecnica prevista dall'art. 3 del DM 10/03/1998, ora abrogato, ma sostanzialmente confermata nella struttura dalla nuova disciplina.

La classificazione del rischio incendio dell'attività è determinata ai sensi del DM 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio) e del Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015 e successive revisioni). Le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rientrano di norma nel livello 2 o 3. Le aziende che operano in settori ATECO ad alto rischio incendio — come industria chimica, stoccaggio di combustibili, strutture sanitarie con degenza, grandi luoghi di pubblico spettacolo — sono quasi sempre classificate al livello 3, con le conseguenti responsabilità formative più gravose in termini di ore e periodicità dell'aggiornamento.

Patente a crediti per i cantieri: impatto sulla formazione (D.L. 19/2024, L. 56/2024, DM 132/2024)

Con il D.L. 19/2024 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56, c.d. Collegato lavoro) è stato introdotto nell'ordinamento italiano il sistema della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/08. Le modalità operative sono state definite dal DM 18 settembre 2024 n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024, che ha fissato le procedure di rilascio, i criteri di decurtazione dei crediti e le soglie minime per poter operare in cantiere.

Il punteggio iniziale attribuito alla patente è di 30 crediti. Per richiederne il rilascio tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il richiedente deve autocertificare, tra gli altri requisiti, l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs 81/08 per i lavoratori e per le figure aziendali presenti nel cantiere. In concreto, ciò significa che ogni impresa che voglia operare in cantiere deve poter dimostrare che tutti i propri lavoratori sono in possesso di attestato valido di formazione sicurezza per settore costruzioni (rischio alto, 16 ore), che i propri preposti hanno completato il corso di 8 ore e il relativo aggiornamento biennale, che gli addetti antincendio sono formati al livello appropriato, e che gli operatori di attrezzature specifiche (gru, piattaforme elevabili, carrelli elevatori, ecc.) sono in possesso delle abilitazioni ex Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.

Le violazioni degli obblighi di sicurezza accertate dagli organi di vigilanza comportano la decurtazione dei crediti: le violazioni più gravi, tra cui l'impiego di lavoratori non formati, determinano una riduzione di 5 crediti per ciascun lavoratore non adempiente. Al di sotto dei 15 crediti residui l'attività in cantiere è sospesa; al di sotto dei 10 crediti la sospensione è automatica e prolungata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Operare in cantiere senza aver richiesto la patente è sanzionato con una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro, non soggetta a diffida. La formazione obbligatoria aggiornata e documentata cessa quindi di essere un adempimento burocratico e diventa un prerequisito economico diretto per l'accesso al mercato dei lavori edili.

Indice dei codici ATECO presidiati

55 settori raggruppati per macro-sezione ISTAT. Clicca su una voce per accedere alla scheda dei corsi obbligatori.

Sezione C — Attività manifatturiere

Domande frequenti

Cos’è il codice ATECO?

ATECO (ATtività ECOnomiche) è la classificazione ufficiale ISTAT che identifica l’attività economica prevalente di un’impresa o di un professionista. Viene attribuito al momento dell’apertura della partita IVA e iscritto alla Camera di Commercio: in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il riferimento usato dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Allegato II) per individuare il livello di rischio e quindi i corsi di formazione obbligatori per i lavoratori.

Dove trovo il codice ATECO della mia azienda?

Il codice ATECO è riportato nella visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio, nel certificato di attribuzione partita IVA dell’Agenzia delle Entrate e nel cassetto fiscale. Per le imprese individuali è anche nel modello AA9, per le società nel modello AA7. In caso di dubbio si consiglia di chiedere conferma al proprio commercialista o all’RSPP.

Posso avere più codici ATECO?

Sì. Un’impresa può svolgere più attività e quindi avere un ATECO primario (prevalente) e uno o più ATECO secondari. Ai fini della formazione obbligatoria ex Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 si considera, di regola, l’attività effettivamente svolta dal singolo lavoratore: se in azienda coesistono mansioni con rischi diversi, la formazione va parametrata al rischio effettivo della mansione.

Il codice ATECO determina automaticamente il livello di rischio?

L’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 associa a ciascun ATECO un livello di rischio presunto (basso, medio o alto) ai fini della durata della formazione lavoratori. Si tratta tuttavia di una presunzione: il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28 D.Lgs 81/08, può motivatamente collocare la singola mansione in una classe di rischio diversa da quella associata all’ATECO.

Se l’attività evolve, cambia il livello di rischio?

Sì. Quando cambia l’organizzazione del lavoro, vengono introdotte nuove lavorazioni, attrezzature o sostanze, o muta significativamente il processo produttivo, il datore di lavoro deve aggiornare il DVR (art. 29 D.Lgs 81/08) e, se necessario, integrare la formazione dei lavoratori. Anche una variazione dell’ATECO presso la Camera di Commercio è un segnale che richiede di rivedere obblighi e percorsi formativi.

Cosa si rischia se la formazione non è coerente con l’ATECO?

La mancata o inadeguata formazione dei lavoratori è sanzionata dall’art. 55 D.Lgs 81/08 con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro e del dirigente. In caso di infortunio possono inoltre configurarsi responsabilità penali per lesioni colpose o omicidio colposo e responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs 231/01. L’importo delle sanzioni è aggiornato periodicamente con decreto.

Quanto durano i corsi sicurezza obbligatori?

La formazione generale dei lavoratori dura 4 ore; la formazione specifica varia in base al rischio del settore ATECO: 4 ore per rischio basso (totale 8), 8 ore per rischio medio (totale 12) e 12 ore per rischio alto (totale 16). Sono inoltre previsti aggiornamenti quinquennali di 6 ore. Preposti, dirigenti, RSPP/ASPP, RLS, antincendio e primo soccorso seguono durate specifiche stabilite dalla normativa di settore.

Gli attestati hanno validità nazionale?

Sì. Gli attestati rilasciati nel rispetto dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e successivi (incluso l’Accordo 17/04/2025) sono validi su tutto il territorio nazionale. Riportano i dati anagrafici del partecipante, il riferimento normativo, il monte ore, la verifica finale e gli estremi del soggetto formatore; possono essere esibiti in caso di ispezioni di ASL, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I corsi obbligatori possono essere svolti in e-learning?

Sì, nei limiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 e dall’Accordo 17/04/2025. La formazione generale dei lavoratori e gli aggiornamenti sono ammessi integralmente in e-learning; la formazione specifica per rischio alto e i corsi che richiedono prove pratiche (antincendio, primo soccorso, attrezzature) prevedono moduli pratici in presenza o videoconferenza sincrona.

Quando va aggiornata la formazione?

L’aggiornamento è quinquennale per lavoratori, preposti, dirigenti e RSPP/ASPP; triennale per primo soccorso; biennale o triennale per antincendio in funzione del livello di rischio dell’attività; annuale per RLS (4 o 8 ore secondo il numero di dipendenti). Il termine decorre dalla data dell’attestato dell’ultimo corso valido.

Cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025?

L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) aggiorna e razionalizza il sistema della formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro istituito dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Le principali novità riguardano: l’introduzione dell’aggiornamento biennale obbligatorio di 6 ore per i preposti (in sostituzione del precedente aggiornamento annuale); la ridefinizione delle modalità ammesse in e-learning anche per segmenti di formazione specifica; la valorizzazione degli standard formativi per soggetti erogatori; e il raccordo con il RENF, il Registro Elettronico Nazionale della Formazione previsto dall’art. 10-bis del D.Lgs 81/08 introdotto dalla Legge 215/2021. I datori di lavoro e gli enti di formazione devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini di prima applicazione indicati nell’accordo medesimo.

Cos’è il RENF e a cosa serve?

Il RENF (Registro Elettronico Nazionale della Formazione) è la banca dati pubblica prevista dall’art. 10-bis del D.Lgs 81/08, introdotto dalla Legge 15 dicembre 2021 n. 215, in cui confluiranno i dati di tutte le attività formative obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogate su territorio nazionale. Il RENF consentirà a datori di lavoro, organi di vigilanza (ASL, INL, INAIL) e lavoratori di verificare in tempo reale la validità degli attestati e il rispetto delle scadenze di aggiornamento. L’operatività del registro è subordinata all’adozione del decreto ministeriale attuativo; nel frattempo, i soggetti erogatori accreditati sono tenuti a conservare e trasmettere i dati formativi secondo le istruzioni che saranno fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una volta a regime, l’obbligo di invio al RENF sostituirà i registri cartacei interni, semplificando i controlli ispettivi.

Come la patente a crediti impatta sulla formazione nei cantieri?

La patente a crediti per i cantieri temporanei e mobili è stata introdotta dall’art. 29 del D.L. 19/2024 (convertito con modificazioni dalla L. 56/2024) e disciplinata in dettaglio dal DM 18 settembre 2024 n. 132. Il sistema assegna un punteggio iniziale di 30 crediti alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri; i crediti vengono ridotti in caso di violazioni della normativa di sicurezza accertate dagli organi di vigilanza. Per richiedere la patente è necessario dimostrare l’avvenuta formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 81/08, inclusi i corsi specifici per il settore costruzioni (rischio alto, 16 ore), la formazione dei preposti, i corsi antincendio e le abilitazioni per l’uso delle attrezzature di lavoro. Operare in cantiere con un punteggio inferiore a 15 crediti comporta la sospensione dell’attività; operare senza patente è punito con una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro. La formazione aggiornata e documentata costituisce quindi un requisito diretto per l’accesso e la permanenza nei cantieri.

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