FAQ Soci-Lavoratori di Cooperativa — Formazione Obbligatoria D.Lgs 81/08
Gli obblighi di formazione sulla sicurezza per i soci-lavoratori di cooperative sociali e di produzione-lavoro ai sensi dell’art. 2 della Legge 381/1991 e del D.Lgs 81/08
1I soci-lavoratori di una cooperativa devono fare la formazione sulla sicurezza?
Sì. I soci-lavoratori di cooperative di produzione e lavoro e di cooperative sociali sono equiparati ai lavoratori dipendenti ai fini dell’applicazione del D.Lgs 81/08. L’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 include nella definizione di "lavoratore" la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro, con o senza retribuzione. Il socio di cooperativa che presta la propria attività lavorativa — anche apportando il proprio capitale — è quindi destinatario di tutti gli obblighi formativi previsti dall’art. 37 e dagli Accordi Stato-Regioni, nello stesso modo in cui lo sarebbe un lavoratore subordinato.
2Chi assume il ruolo di datore di lavoro nella cooperativa verso i soci?
Nelle cooperative di produzione e lavoro e nelle cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991, il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 è identificato nella figura del presidente o dell’organo con potere di gestione, cui è riconducibile il potere organizzativo e di spesa. Questo soggetto è tenuto ad adempiere verso i soci-lavoratori a tutti gli obblighi del datore di lavoro previsti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs 81/08, inclusi la redazione del DVR, la nomina dell’RSPP, la designazione degli addetti alle emergenze e la garanzia della formazione. L’equiparazione vale indipendentemente dal numero dei soci.
3Cosa rischiano le cooperative che non formano i propri soci-lavoratori?
Le cooperative che omettono la formazione dei soci-lavoratori sono esposte alle stesse sanzioni previste per qualunque datore di lavoro che viola l’art. 37 del D.Lgs 81/08: arresto fino a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per ogni socio non formato (importi soggetti alla rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 306 del D.Lgs 81/08). In caso di infortunio del socio-lavoratore, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale del datore di lavoro — identificato nel presidente o nel legale rappresentante della cooperativa — e può configurare il reato di omicidio colposo o lesioni colpose con l’aggravante della violazione delle norme di sicurezza.
4Le cooperative sociali di tipo A e B hanno obblighi formativi diversi?
No, non in linea di principio: entrambe le tipologie di cooperativa sociale, previste dalla Legge 381/1991, sono soggette integralmente al D.Lgs 81/08 e agli obblighi formativi dell’art. 37 e dell’Accordo Stato-Regioni. La differenza riguarda però i rischi specifici da valutare e, di conseguenza, i contenuti della formazione specifica. Le cooperative di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi) operano tipicamente nel settore Q, classificato a rischio medio o alto in base alle attività concrete (assistenza residenziale, assistenza domiciliare, educazione), con corsi da 12 o 16 ore. Le cooperative di tipo B (finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) possono operare in settori molto diversi — dalla manifattura alla ristorazione, dall’edilizia all’agricoltura — e il rischio ATECO di riferimento è quello del settore produttivo svolto, non della natura cooperativa. La classificazione del rischio e la durata della formazione dipendono quindi dall’attività concretamente svolta.
5Come si fa il DVR in una cooperativa sociale con lavoratori svantaggiati?
Il DVR di una cooperativa sociale di tipo B deve rispettare gli stessi requisiti previsti dall’art. 28 del D.Lgs 81/08 per qualsiasi azienda, ma deve tener conto delle caratteristiche specifiche della forza lavoro. Ai sensi dell’art. 28, comma 1, la valutazione dei rischi deve considerare le differenze di genere, l’età e le condizioni dei lavoratori, compresi quindi i lavoratori svantaggiati ex art. 4 della Legge 381/1991 (persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti in percorso riabilitativo, ecc.). Il DVR deve quindi analizzare le mansioni assegnabili a ciascun profilo di svantaggio, indicare le misure di adattamento delle postazioni e delle attrezzature, prevedere la collaborazione con il medico competente e con i servizi di integrazione lavorativa (SIL) dell’ASL per la valutazione dell’idoneità alla mansione specifica, e documentare i percorsi di accompagnamento.
6Quali precauzioni specifiche prevede il DVR per i lavoratori con disabilità?
Il DVR deve individuare le misure di adattamento ragionevoli richieste dal D.Lgs 216/2003 (principio di non discriminazione) e dalle linee guida in materia di inserimento lavorativo. Tra le misure più ricorrenti vi sono: l’adattamento ergonomico della postazione (altezze dei piani di lavoro, sedute, strumenti di lavoro accessibili), la riduzione o l’eliminazione delle attività a rischio di sovraccarico biomeccanico incompatibili con le condizioni del lavoratore, la gestione dei farmaci assunti e dei possibili effetti collaterali rilevanti per la sicurezza (sonnolenza, riduzione dei riflessi), la pianificazione di procedure di emergenza che tengano conto delle limitazioni dei lavoratori (mobilità ridotta, ipoudenti, ipovedenti), e la formazione personalizzata con supporto di tutor o mediatori. Il medico competente e, se del caso, lo psicologo del lavoro sono figure chiave nella definizione di queste misure.
7I soci lavoratori di cooperativa hanno gli stessi diritti in materia di sicurezza dei dipendenti ordinari?
Sì. L’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs 81/08 include nella definizione di «lavoratore» i soci lavoratori di cooperative, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto. La cooperativa, in quanto datore di lavoro, è tenuta a redigere il DVR, garantire la formazione obbligatoria (art. 37), nominare il medico competente ove richiesto e dotare i soci dei necessari DPI (art. 77). La L. 142/2001 (art. 1, comma 3) ha confermato esplicitamente l’applicabilità delle norme di sicurezza ai soci lavoratori. Non è pertanto ammessa alcuna distinzione di tutela tra socio lavoratore e dipendente ordinario nell’ambito del D.Lgs 81/08.
8Per un lavoratore part-time con videoterminale, la soglia delle 20 ore settimanali si calcola sull’orario ridotto o su quello pieno?
La soglia delle 20 ore settimanali si calcola sull’orario di lavoro effettivamente prestato. Ai sensi del Titolo VII del D.Lgs 81/08 (art. 173), è considerato «addetto ai videoterminali» chi utilizza un’attrezzatura munita di schermo in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause regolamentari. Un lavoratore a part-time che svolge il proprio orario ridotto interamente o prevalentemente al VDT rientra nell’ambito applicativo del Titolo VII e ha diritto alla sorveglianza sanitaria (visita oculistica periodica) e alle pause di 15 minuti ogni 2 ore. Il datore di lavoro deve documentare l’orario effettivo di utilizzo nel DVR.
9Per i lavoratori in somministrazione (agenzia interinale), chi deve organizzare e pagare la formazione obbligatoria?
La responsabilità è ripartita per legge: l’art. 35, comma 4, del D.Lgs 81/08 prevede che l’agenzia di somministrazione (APL) eroghi la formazione generale (art. 37, Accordo SR 21/12/2011), mentre l’impresa utilizzatrice è responsabile della formazione specifica sui rischi propri del posto di lavoro e delle mansioni assegnate, da completare prima dell’avvio dell’attività. I costi della formazione specifica sono a carico dell’utilizzatore. La formazione generale può essere svolta in e-learning e deve essere documentata prima dell’invio in missione. L’impresa utilizzatrice risponde in via solidale per le carenze formative che concorrano a causare infortuni durante la somministrazione.
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