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FAQ Il Dirigente Scolastico è il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08?

Chiarimenti sul ruolo del dirigente scolastico come datore di lavoro nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del D.Lgs 81/08 e sugli obblighi di sicurezza che ne derivano

1Il dirigente scolastico è il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08?

Sì. Nelle istituzioni scolastiche statali il dirigente scolastico riveste la qualifica di datore di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/08, poiché gli sono attribuiti i poteri di gestione e di spesa propri del soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’ente scolastico. Il Consiglio di Stato e la giurisprudenza di merito hanno più volte confermato tale qualificazione. Ne conseguono tutti gli obblighi non delegabili previsti dall’art. 17 del D.Lgs 81/08: redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Restano a carico del Ministero dell’Istruzione e delle amministrazioni proprietarie degli immobili gli obblighi strutturali connessi agli edifici, come previsto dalla circolare n. 73 del Ministero del Lavoro del 17 giugno 1998 e dalla giurisprudenza successiva.

2Quali obblighi di sicurezza ha concretamente il dirigente scolastico?

Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, deve: redigere o aggiornare il DVR per i rischi presenti nell’istituto (rischio incendio, rischio elettrico, rischio biologico, stress lavoro-correlato, videoterminali, ecc.); nominare l’RSPP, interno o esterno, con i requisiti dell’art. 32 del D.Lgs 81/08; designare gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi e garantirne la formazione; indire la riunione periodica annuale ex art. 35; garantire la formazione di tutti i lavoratori (docenti, personale ATA) ai sensi dell’art. 37; collaborare con l’ente locale o con il Ministero per gli interventi strutturali sugli edifici di cui non ha la disponibilità. La responsabilità penale del dirigente è limitata alle attribuzioni di cui dispone concretamente, ma l’omessa vigilanza può comunque configurare responsabilità colposa in caso di infortunio.

3Il DVR della scuola deve coprire anche gli studenti?

No, il DVR è relativo ai lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08. Gli studenti non sono lavoratori salvo che svolgano attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO) o tirocini assimilati, per i quali si applicano tutele specifiche. Tuttavia, molti rischi rilevanti per i lavoratori — come l’agibilità delle strutture, la sicurezza elettrica, l’antincendio e la gestione delle emergenze — tutelano indirettamente anche gli studenti e i visitatori. Il piano di evacuazione e le prove periodiche di esodo, obbligatorie per legge, devono coinvolgere l’intera comunità scolastica.

4Quale corso di sicurezza deve fare il personale ATA delle scuole?

Il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e altri profili non docenti) è soggetto agli stessi obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per tutti i lavoratori dipendenti. In base al codice ATECO delle istituzioni scolastiche (P 85), il settore è classificato a rischio medio, pertanto la formazione dei lavoratori prevede 12 ore complessive: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica per rischio medio. L’aggiornamento quinquennale è di 6 ore. A questi obblighi di base si aggiungono, per i lavoratori designati, le formazioni specifiche per addetto antincendio (livello adeguato al rischio dell’istituto) e per addetto al primo soccorso.

5I collaboratori scolastici devono essere formati anche sul rischio biologico?

Sì. I collaboratori scolastici che provvedono alla pulizia dei servizi igienici, alla gestione dei rifiuti o all’assistenza ad alunni con disabilità o bisogni speciali sono potenzialmente esposti al rischio biologico. Ai sensi del Titolo X del D.Lgs 81/08, il DVR dell’istituto deve includere la valutazione di questo rischio e, qualora risulti significativo, prevedere misure di protezione (fornitura e uso di guanti, mascherine, disinfettanti) e un’adeguata informazione e formazione specifica sul rischio biologico ex art. 278. La formazione specifica sul rischio biologico si aggiunge alla formazione generale ex art. 37 e non la sostituisce.

6Le scuole private e i centri di formazione devono fare la formazione sulla sicurezza per i docenti?

Sì. Le scuole private, le accademie, i centri di formazione professionale, le scuole di lingue e le accademie di danza (ATECO P85) sono pienamente soggetti al D.Lgs 81/08 per tutti i lavoratori dipendenti, compresi i docenti, gli istruttori, il personale amministrativo e il personale ausiliario. Il livello di rischio varia in funzione dell’attività: rischio basso (8 ore di formazione) per le attività d’aula tradizionali; rischio medio (12 ore specifiche + 4 generali) per centri di formazione con laboratori, palestre, officine didattiche o ambienti con attrezzature specifiche (accademie di danza, scuole guida, istituti tecnico-professionali privati). Per i docenti assunti con contratti a tempo determinato o collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) che svolgono attività lavorativa alle dipendenze del centro di formazione, gli obblighi formativi ricadono sul datore di lavoro (il titolare o il direttore del centro) ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08. È importante distinguere i corsisti (allievi dei corsi di formazione) dai lavoratori: i corsisti non sono soggetti al D.Lgs 81/08 come lavoratori, ma il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza degli ambienti in cui essi operano ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 63 del D.Lgs 81/08 (requisiti dei luoghi di lavoro). Le accademie di danza devono valutare i rischi muscoloscheletrici specifici per gli insegnanti e, se del caso, attivare la sorveglianza sanitaria.

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