Vai al contenuto principaleVai al contenuto principale
Vuoi diventare Ambassador?CLICCA QUI

FAQ Corso Dirigenti — Domande Frequenti

Guida alla formazione obbligatoria per i dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08, Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

1Il corso per dirigenti è obbligatorio?

Sì. L’art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 impone che dirigenti e preposti ricevano una adeguata e specifica formazione. La formazione del dirigente è disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e sostituisce, per la figura del dirigente, la formazione generale e specifica del lavoratore.

2Quanto dura il corso per dirigenti?

Il corso per dirigenti ha una durata di 16 ore, articolate in quattro moduli: giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori. L’aggiornamento è di 6 ore con cadenza quinquennale.

3Chi è il dirigente ai fini della sicurezza?

Il dirigente è definito dall’art. 2 del D.Lgs 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Il ruolo di dirigente prescinde dall’inquadramento contrattuale e si fonda sui poteri effettivamente esercitati.

4Il dirigente per la sicurezza nasce per delega?

Il dirigente può essere tale per espressa delega di funzioni (art. 16 del D.Lgs 81/08) oppure in virtù dei poteri organizzativi e di spesa di cui dispone di fatto. La delega di funzioni deve risultare da atto scritto con data certa, riguardare un soggetto con i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti e attribuire autonomia di spesa.

5Ogni quanto si aggiorna la formazione del dirigente?

L’aggiornamento del dirigente è obbligatorio ogni 5 anni con una durata minima di 6 ore. L’aggiornamento deve riguardare le evoluzioni normative, l’organizzazione e gestione della sicurezza aziendale e le novità in materia di rischi.

6Quali responsabilità ha il dirigente in materia di sicurezza?

Il dirigente è destinatario diretto di numerosi obblighi previsti dall’art. 18 del D.Lgs 81/08 (al pari del datore di lavoro), tra cui la nomina del medico competente, la designazione degli addetti alle emergenze e la vigilanza sul rispetto delle misure. La mancata osservanza è sanzionata penalmente; il dirigente risponde nei limiti delle attribuzioni e dei poteri effettivamente conferiti.

7Chi è il «dirigente» in materia di sicurezza sul lavoro e quali obblighi formativi ha?

Il D.Lgs 81/08 all’art. 2 comma 1 lettera d) definisce il dirigente come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa». Non si tratta quindi di una qualifica contrattuale (dirigente CCNL) ma di una figura funzionale individuata in base ai poteri effettivamente esercitati. Il dirigente così individuato ha l’obbligo di frequentare il corso di formazione specifica previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, della durata di 16 ore, suddiviso in quattro moduli: giuridico-normativo (4 ore), gestione e organizzazione della sicurezza (4 ore), individuazione e valutazione dei rischi (4 ore), comunicazione, formazione e consultazione (4 ore). L’aggiornamento quinquennale è di 6 ore.

8Quali sono i contenuti minimi del corso di formazione per dirigenti?

L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, Allegato B, definisce i contenuti minimi del corso di formazione per dirigenti, strutturato in quattro moduli da 4 ore ciascuno. Il modulo A (giuridico-normativo) copre: il sistema legislativo in materia di sicurezza, il sistema istituzionale della prevenzione, le responsabilità civili e penali in materia di sicurezza. Il modulo B (gestione e organizzazione della sicurezza) tratta: il sistema di gestione della sicurezza (SGSL), il DVR e i compiti del dirigente nella sua elaborazione, la gestione degli appalti e del DUVRI, la gestione delle emergenze. Il modulo C (individuazione e valutazione dei rischi) affronta: i rischi fisici, chimici, biologici, ergonomici; i rischi di incendio; la sorveglianza sanitaria. Il modulo D (comunicazione, formazione e consultazione) riguarda: le tecniche di comunicazione, il ruolo dell’RLS, la formazione dei lavoratori e dei preposti. I corsi possono essere erogati anche in modalità e-learning per i moduli A e D.

9Il dirigente che ha già frequentato la formazione deve aggiornarsi? Con quale frequenza?

Sì, l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede un aggiornamento periodico quinquennale per i dirigenti, della durata di 6 ore. L’aggiornamento può essere svolto in un’unica sessione o suddiviso in più sessioni nell’arco dei cinque anni, purché la durata complessiva raggiunga le 6 ore previste. I contenuti dell’aggiornamento devono tenere conto dell’evoluzione normativa, tecnica e organizzativa avvenuta nel periodo, nonché degli andamenti infortunistici settoriali e degli esiti della sorveglianza sanitaria. È importante sottolineare che il termine per l’aggiornamento decorre dal rilascio dell’attestato del corso iniziale (o del precedente aggiornamento): il datore di lavoro ha la responsabilità di verificare le scadenze formative dei dirigenti e di organizzare per tempo le sessioni di aggiornamento. Il mancato aggiornamento entro i cinque anni non comporta l’invalidità dell’attestato originario, ma configura un inadempimento dell’obbligo formativo.

10La formazione per dirigenti può essere svolta online (e-learning)?

L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 consente l’erogazione in modalità e-learning di specifici moduli del corso per dirigenti. In particolare, l’accordo prevede che la parte di formazione di carattere normativo e teorico possa essere erogata a distanza, mentre le parti pratiche — laddove previste — richiedono la presenza fisica. Per il corso dirigenti da 16 ore, i moduli A (giuridico-normativo) e D (comunicazione e formazione) possono essere svolti in e-learning; i moduli B e C, che includono contenuti applicativi sulla gestione della sicurezza e la valutazione dei rischi, sono generalmente erogati in aula o in modalità blended (mista). Le piattaforme e-learning devono soddisfare i requisiti tecnici stabiliti dall’Accordo del 21/12/2011 (tracciamento delle attività, test di verifica, attestazione automatica) e i corsi devono essere erogati da soggetti formatori accreditati o riconosciuti secondo le disposizioni regionali.

11Cosa succede se un dirigente non ha mai frequentato la formazione prevista dall’Accordo SR 2011?

Il dirigente che svolge funzioni di sicurezza sul lavoro senza aver mai frequentato il corso di formazione obbligatorio commette una violazione dell’art. 37 del D.Lgs 81/08, sanzionata dall’art. 55 comma 5 lettera c) con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. La sanzione è a carico del datore di lavoro che non ha provveduto a far formare il dirigente, ma può estendersi allo stesso dirigente qualora questi abbia omesso di segnalare la propria condizione di non conformità. In caso di infortunio, la mancata formazione del dirigente aggrava significativamente la posizione del datore di lavoro nel procedimento penale, configurando una violazione della posizione di garanzia assunta. È opportuno procedere immediatamente alla pianificazione e all’iscrizione al corso, documentando formalmente l’impegno assunto anche ai fini di un’eventuale attività ispettiva.

Hai altre domande?

Il nostro team di esperti è a tua disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio sulla formazione obbligatoria.

Contattaci Ora