- DVR
- Documento obbligatorio in cui il datore di lavoro descrive la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in azienda.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è l’atto fondamentale del sistema di prevenzione aziendale previsto dal D.Lgs. 81/08. Disciplinato in particolare dagli articoli 17, 28 e 29, costituisce l’esito formale della valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro e raccoglie le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminarli o ridurli. La sua elaborazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, che lo redige in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il contenuto minimo del DVR, indicato dall’art. 28 comma 2, comprende: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati; l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale; il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e dei ruoli che vi devono provvedere; il nominativo dell’RSPP, dell’RLS e del medico competente; l’identificazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli particolari come lo stress lavoro-correlato, i rischi per lavoratrici in gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza. Il documento deve avere data certa o attestata e va rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori la normativa prevedeva la possibilità di autocertificazione, oggi superata in favore di procedure standardizzate. Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva ed essere disponibile in caso di verifica degli organi di vigilanza. La sua mancata redazione comporta sanzioni penali a carico del datore di lavoro.
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