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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
PrepostoCass. pen.01/01/2023

Cass. pen. sez. IV, circa 2022-2023 (riferimento generico — sintesi editoriale)

Preposto — omessa vigilanza su lavoratore che rimuove protezione — responsabilità penale

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
n.d.
Data
01/01/2023
Tema
Preposto
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 19art. 18art. 28
Parole chiave
prepostovigilanzarimozione protezionecolpa omissivaart. 19posizione di garanziaorgani in movimento

In sintesi

Preposto — omessa vigilanza su lavoratore che rimuove protezione — responsabilità penale

Massima

Il preposto risponde ex art. 19 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 e art. 589 c.p. per colpa omissiva quando, pur presente sul cantiere o in prossimità del luogo di lavoro, omette di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, consentendo di fatto la rimozione di dispositivi di protezione (carter, protezioni da organi in movimento e simili). Il principio della posizione di garanzia del preposto prescinde dal conferimento formale della delega: è sufficiente che il soggetto eserciti in concreto funzioni di controllo e coordinamento sull’attività del lavoratore, anche in via di mero fatto. La responsabilità del preposto non esclude né attenua quella concorrente del datore di lavoro e del dirigente per i profili organizzativi e strutturali, ma si aggiunge ad essa in forza dell’autonoma posizione di garanzia che la legge attribuisce a chi sovrintende alle lavorazioni.

Commento didattico

La giurisprudenza della Quarta Sezione penale ha progressivamente consolidato il ruolo del preposto quale destinatario autonomo degli obblighi prevenzionistici, rafforzato dalla riforma introdotta dalla L. 215/2021 (c.d. "decreto Correttivo COVID"). L’art. 19 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 impone al preposto di sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di SSL e DPI: si tratta di un obbligo di sorveglianza continua e non episodica, che include il dovere di interrompere immediatamente l’attività in caso di pericolo grave e immediato (art. 19 co. 1 lett. f)). La rimozione di una protezione da organi in movimento (carter, riparo fisso, barriera di sicurezza) è uno degli episodi più ricorrenti nella casistica infortunistica: la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il preposto presente sul luogo di lavoro — anche se impegnato in altre attività — non possa invocare l’imprevedibilità della condotta del lavoratore, salvo che si tratti di un comportamento abnorme ed esorbitante dall’ambito delle mansioni affidategli. Il carattere "di mero fatto" della posizione di garanzia del preposto è particolarmente rilevante nelle piccole e medie imprese, dove la figura del preposto non è sempre formalizzata con un atto scritto: ciò che conta è l’esercizio concreto di funzioni di controllo e indirizzo sull’attività altrui. Per RSPP e datori di lavoro, questa linea giurisprudenziale impone di identificare formalmente i preposti, formarli adeguatamente (art. 37 D.Lgs. 81/08) e dotarli degli strumenti e dell’autorità necessari per esercitare la vigilanza.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Identificare formalmente i preposti con atto scritto, specificando i lavoratori e le lavorazioni sottoposte alla loro vigilanza, e consegnare copia dell’incarico agli interessati.
  • Erogare ai preposti la formazione specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni vigente e aggiornarla periodicamente; documentare le sessioni con registro di frequenza firmato.
  • Inserire nel DVR la mappa delle posizioni di garanzia (datore, dirigenti, preposti) con l’indicazione nominativa dei titolari e delle relative aree di vigilanza.
  • Predisporre procedure operative che prevedano espressamente il divieto di rimozione delle protezioni e l’obbligo del preposto di bloccare immediatamente la lavorazione in caso di inosservanza.
  • In sede di audit SSL, verificare che i preposti esercitino in concreto le funzioni di vigilanza: la mera nomina formale, non seguita da effettivo controllo, non esonera né il preposto né il datore da responsabilità.

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. pen. sez. IV n. 47832/2024 (preposto — omessa vigilanza)
  • Cass. pen. sez. IV n. 8500/2025 (preposto — interruzione lavori)

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, circa 2022-2023 (riferimento generico — sintesi editoriale).

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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