Giurisprudenza amministrativa e penale in tema di sospensione attività ex art. 14 D.Lgs. 81/08
Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: presupposti, poteri dell’INL e impugnabilità
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. III (rassegna)
- Data
- 01/01/2022
- Tema
- Sospensione attività
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 14
- Parole chiave
- sospensione attivitàart. 14INLlavoro irregolaresomma aggiuntiva
In sintesi
Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: presupposti, poteri dell’INL e impugnabilità
Massima
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 D.Lgs. 81/08 (riscritto dal D.L. 146/2021) costituisce misura amministrativa di natura cautelare emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro al ricorrere di violazioni tassativamente elencate (lavoro irregolare ≥10% del personale, gravi violazioni in materia di sicurezza). Il provvedimento è immediatamente esecutivo e impugnabile innanzi alla Direzione interregionale del lavoro entro 30 giorni; la revoca presuppone la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento di una somma aggiuntiva.
Commento didattico
L’art. 14 D.Lgs. 81/08, profondamente riscritto dal D.L. 146/2021 (convertito in L. 215/2021), attribuisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro un potere fortemente afflittivo: la sospensione dell’attività imprenditoriale. I presupposti sono tassativi e riguardano due ambiti: (1) impiego di personale "in nero" in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di ispezione; (2) gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, elencate nell’Allegato I (es. mancata elaborazione del DVR, mancata formazione dei lavoratori, mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto, lavori in presenza di amianto senza piano di lavoro, ecc.). Il provvedimento è immediatamente esecutivo e comporta il divieto di proseguire l’attività nel sito interessato; può inoltre comportare il divieto di contrattare con la PA per il periodo di sospensione. La revoca richiede: (a) regolarizzazione delle violazioni accertate; (b) pagamento di una somma aggiuntiva (2.500 € per lavoro irregolare; importo specifico per ciascuna violazione sicurezza ex Allegato I); (c) ripristino della regolare contribuzione. Il provvedimento è impugnabile innanzi alla Direzione interregionale del lavoro entro 30 giorni o, in alternativa, al TAR. La giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento ha natura cautelare e non sanzionatoria, sicché non si applicano le garanzie tipiche del procedimento sanzionatorio amministrativo; va però rispettato il contraddittorio nel procedimento di revoca.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Verificare costantemente la regolarità contributiva e l’assunzione formale di tutti i lavoratori (UNILAV).
- Mantenere DVR aggiornato, formazione documentata e DPI conformi: sono le violazioni più contestate ex Allegato I.
- In caso di sospensione, presentare istanza di revoca contestuale alla regolarizzazione e al pagamento della somma aggiuntiva.
- Impugnare il provvedimento entro 30 giorni se ritenuto illegittimo (Direzione interregionale o TAR).
- La sospensione comporta divieto di contrattare con la PA: verificare l’impatto su gare in corso.
Precedenti e pronunce correlate
- TAR Lazio sez. III; Consiglio di Stato in tema di sospensione attività
Fonte ufficiale e citazione
Citazione (formato giuridico): Giurisprudenza amministrativa e penale in tema di sospensione attività ex art. 14 D.Lgs. 81/08.
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