Cass. pen. sez. IV, 2023 (principio consolidato)
DVR — Obbligo di aggiornamento immediato dopo modifiche dell’organizzazione
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- n.d.
- Data
- 01/01/2023
- Tema
- DVR
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 17art. 28art. 29
- Parole chiave
- DVR aggiornamentovalutazione rischi modificheart. 29 D.Lgs 81/08obbligo revisione DVR
In sintesi
DVR — Obbligo di aggiornamento immediato dopo modifiche dell’organizzazione
Massima
Il Documento di Valutazione dei Rischi non è un adempimento una tantum ma uno strumento dinamico che il datore di lavoro ha l’obbligo di aggiornare ogni volta che intervengono modifiche significative del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro, dell’evoluzione della tecnica o all’insorgenza di nuovi rischi, ai sensi dell’art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08. Il mancato aggiornamento del DVR in conseguenza di una variazione organizzativa rilevante configura una condotta omissiva del datore di lavoro che, ove causalmente collegata a un evento infortunistico derivante dai rischi non rivalutati, integra la responsabilità penale per lesioni personali gravi o gravissime ovvero per omicidio colposo ex artt. 589-590 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la mancata revisione del DVR dopo una modifica organizzativa integra in sé la violazione dell’art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08, indipendentemente dall’esito infortunistico, con conseguente applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 55 del medesimo decreto.
Commento didattico
L’art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, in caso di infortuni rilevanti o al verificarsi di episodi di malattia professionale, nonché in esito ai risultati della sorveglianza sanitaria. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente rafforzato questo obbligo, chiarendo che il DVR deve essere “aggiornato” — e non semplicemente “tenuto presente” — ogni volta che mutano le condizioni di rischio. Tra le modifiche organizzative che tipicamente attivano l’obbligo di revisione rientrano: l’introduzione di nuove macchine o attrezzature, il cambio di ciclo produttivo, l’aumento del numero di lavoratori, la variazione di turni e orari, l’introduzione di lavoro notturno, l’esternalizzazione di fasi lavorative in appalto, il cambio di sede o layout del luogo di lavoro. Il datore che omette la revisione non può invocare l’assenza di nuovi infortuni come prova della sufficienza del DVR preesistente: il reato è di pericolo e si consuma con la sola omissione. In caso di infortunio, la mancata revisione costituisce elemento centrale del giudizio di colpa, sia sotto il profilo della colpa generica (mancata diligenza) sia sotto quello della colpa specifica (violazione dell’art. 29 c. 3). I Servizi di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro delle ASL verificano l’aggiornamento del DVR in sede ispettiva e possono prescrivere la revisione immediata con sospensione delle attività.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Istituire una procedura interna che imponga la revisione del DVR ogni volta che si pianificano modifiche organizzative o di processo rilevanti ai fini della sicurezza.
- Documentare ogni modifica organizzativa con una “scheda di variazione” che attivi automaticamente la procedura di aggiornamento del DVR.
- Coinvolgere RSPP, MC e RLS nella revisione: la Cassazione valorizza la partecipazione collegiale come indice di diligenza del datore.
- Conservare le versioni storiche del DVR (con data e firma) per dimostrare la tempestività degli aggiornamenti in caso di controllo ispettivo o procedimento penale.
- Verificare che il DVR aggiornato sia recepito nelle istruzioni operative, nei programmi di formazione e nella sorveglianza sanitaria prima che i lavoratori tornino a operare nelle nuove condizioni.
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, 2023 (principio consolidato).
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