Cass. pen. sez. IV, in tema di formazione del preposto dopo il D.L. 146/2021
Formazione del preposto: elemento essenziale di esigibilità dei suoi obblighi di vigilanza
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna 2022-2024)
- Data
- 01/01/2024
- Tema
- Preposto
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 19art. 37art. 55
- Parole chiave
- prepostoformazioneD.L. 146/2021Accordo SR 78/2025sovrintendere
In sintesi
Formazione del preposto: elemento essenziale di esigibilità dei suoi obblighi di vigilanza
Massima
La formazione specifica del preposto, divenuta obbligatoria e con cadenza biennale a seguito del D.L. 146/2021 e dell’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, costituisce presupposto indefettibile per l’esigibilità dei suoi obblighi di sovrintendere e vigilare ex art. 19 D.Lgs. 81/08. L’omessa o inadeguata formazione del preposto da parte del datore di lavoro non solo configura sanzione autonoma (art. 55 c. 5 lett. c), ma può escludere o ridurre il rimprovero penale al preposto stesso per gli infortuni occorsi.
Commento didattico
Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (cd. "decreto fiscale") ha riscritto in modo significativo la disciplina del preposto, rispondendo alla necessità di rafforzare il controllo prossimo sui lavoratori. È stato modificato l’art. 18 c. 1 lett. b-bis, imponendo al datore di "individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza"; è stato modificato l’art. 19 specificando che il preposto deve "in caso di rilevazione di comportamenti non conformi… intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza" e, in caso di mancata attuazione, "interrompere l’attività del lavoratore". L’art. 37 c. 7 è stato modificato per imporre formazione del preposto in presenza (con possibilità di videoconferenza sincrona) e con aggiornamento biennale. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha fissato il monte ore minimo (8 ore iniziali + 6 ore di aggiornamento ogni 2 anni) e i contenuti minimi. La giurisprudenza penale ha tratto immediate conseguenze: la condotta omissiva del preposto può essere giuridicamente esigibile solo se egli ha ricevuto la formazione adeguata. Se il datore non ha formato il preposto, è il datore a rispondere per l’omessa vigilanza, mentre la posizione del preposto può essere ridimensionata. La sanzione per l’omessa formazione del preposto è particolarmente afflittiva: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (art. 55 c. 5 lett. c). Per RSPP e datori la priorità organizzativa è pianificare un calendario formativo biennale, individuare nominativamente i preposti in organigramma di sicurezza e documentare i flussi di vigilanza (verbali, ordini di servizio, audit).
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Pianificare formazione iniziale (8 ore) e aggiornamento biennale (6 ore) per ogni preposto secondo Accordo SR 78/2025.
- Designare nominativamente i preposti in organigramma di sicurezza, con accettazione scritta.
- Documentare i flussi di vigilanza: verbali sopralluoghi, ordini di servizio, segnalazioni interne, audit interni.
- Il preposto deve poter "interrompere l’attività" del lavoratore non conforme: prevedere procedura scritta con immediata segnalazione al datore.
- Verificare che la formazione sia in presenza o videoconferenza sincrona (no e-learning asincrono).
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 27676/2015; Cass. pen. sez. IV n. 18249/2020
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di formazione del preposto dopo il D.L. 146/2021.
Vuoi applicare in pratica i principi di questa pronuncia?
Approfondisci con il nostro corso pertinente al tema Preposto: contenuti aggiornati al D.L. 146/2021 e all’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025.