Cass. pen. sez. IV, in tema di obbligo non delegabile di valutazione dei rischi ex art. 28
Obbligo non delegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi e di redigere il DVR
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2020
- Tema
- DVR
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 17art. 28art. 29art. 55
- Parole chiave
- DVRart. 17art. 28obbligo non delegabilevalutazione rischi
In sintesi
Obbligo non delegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi e di redigere il DVR
Massima
La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituiscono obbligo non delegabile del datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08. La mancata valutazione, la valutazione incompleta o la valutazione meramente formale del DVR configurano contravvenzione punita con l’arresto e fondano la responsabilità per gli infortuni causalmente riconducibili ai rischi non valutati.
Commento didattico
L’obbligo di valutazione del rischio è il cuore del sistema prevenzionistico italiano. L’art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 stabilisce inequivocabilmente che il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR. La valutazione deve riguardare TUTTI i rischi (anche quelli stress lavoro-correlato, MMC, agenti chimici, biologici, fisici, atmosfere esplosive, rischio incendio, ecc.); il DVR deve avere i contenuti minimi dell’art. 28 c. 2 (relazione sulla valutazione, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, programma di miglioramento, procedure per attuare le misure, individuazione di RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenze, individuazione delle mansioni con rischio specifico). La giurisprudenza penale ha consolidato il principio che il DVR non può essere "fotocopia" di modelli standard: deve riflettere la specifica realtà aziendale, gli impianti, i processi, l’organizzazione del lavoro. Un DVR formalmente esistente ma sostanzialmente generico equivale, in sede penale, a un DVR inesistente. L’aggiornamento è obbligatorio in occasione di modifiche del processo produttivo, di nuove tecnologie, di infortuni significativi, di variazioni dell’organizzazione del lavoro che incidano sul rischio (art. 29 c. 3). Per le micro-imprese fino a 10 lavoratori è ammessa l’autocertificazione fino al 31/12/2012 (poi sostituita dalle procedure standardizzate del D.I. 30/11/2012). La sanzione per la mancata elaborazione è l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 c. 1 lett. a).
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Il DVR deve essere personalizzato sull’azienda; vietati i format generici "copia-incolla".
- Aggiornare il DVR a ogni modifica significativa del processo, nuova tecnologia o infortunio rilevante (art. 29 c. 3).
- Includere tutti i rischi: stress lavoro-correlato, MMC, agenti chimici/biologici/fisici, atmosfere esplosive, incendio.
- Conservare in azienda il DVR firmato da DL, RSPP, MC e con consultazione RLS (data certa).
- Per micro-imprese: utilizzare procedure standardizzate D.I. 30/11/2012; non è ammessa la sola autocertificazione.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 16715/2018; Cass. pen. sez. IV n. 4106/2017
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di obbligo non delegabile di valutazione dei rischi ex art. 28.
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