Cass. pen. sez. IV, in tema di prerogative del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Prerogative del RLS e obblighi del datore di lavoro di consultazione e informazione
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2018
- Tema
- Datore
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 47art. 48art. 49art. 50
- Parole chiave
- RLSart. 50consultazioneformazione 32 oretempo retribuito
In sintesi
Prerogative del RLS e obblighi del datore di lavoro di consultazione e informazione
Massima
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è titolare delle prerogative tassative previste dall’art. 50 D.Lgs. 81/08, fra cui l’accesso ai luoghi di lavoro, la consultazione preventiva sul DVR, sulla valutazione del rischio e sulla designazione degli addetti emergenze, il ricevimento di idonea formazione (32 ore iniziali). Il datore di lavoro deve consultare preventivamente l’RLS, fornirgli documentazione e tempo retribuito per l’esercizio del ruolo; la violazione di tali obblighi configura sanzione autonoma e indebolisce la difesa in sede penale.
Commento didattico
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è figura cardine del sistema partecipativo della sicurezza italiana, mutuata dalla direttiva quadro 89/391/CEE. L’art. 47 D.Lgs. 81/08 distingue: RLS aziendale (in tutte le aziende, eletto o designato dai lavoratori); RLS territoriale (per le aziende in cui non venga eletto, esercitato dall’organismo paritetico territoriale); RLS di sito produttivo (per realtà complesse come porti, centri intermodali, contesti industriali integrati). Le prerogative dell’RLS sono tassative ed elencate all’art. 50: accesso ai luoghi di lavoro; consultazione preventiva e tempestiva sulla valutazione dei rischi, sulla designazione del RSPP, ASPP, medico competente, addetti emergenze; consultazione su organizzazione formazione; ricevimento delle informazioni e della documentazione aziendale (DVR, registro infortuni); ricevimento di copia DVR; formulazione di osservazioni in occasione di visite di ispezione; partecipazione alla riunione periodica ex art. 35; ricorso all’autorità competente quando ritenga le misure inadeguate. L’RLS deve ricevere formazione iniziale di 32 ore (Accordo Stato-Regioni applicabile) e aggiornamento annuale. L’art. 50 c. 6 impone che l’RLS disponga del tempo necessario all’espletamento del mandato senza decurtazione della retribuzione e dei mezzi e degli spazi indispensabili. La giurisprudenza penale ha più volte ribadito che la mancata consultazione dell’RLS sul DVR o sulle designazioni è sanzione autonoma e indebolisce gravemente la posizione difensiva del datore in caso di infortunio. È inoltre considerata aggravante la condotta del datore che ostacoli o discrimini l’RLS nell’esercizio delle sue funzioni.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Consultare preventivamente l’RLS sul DVR, sulla designazione RSPP/MC/addetti emergenze, sull’organizzazione formazione.
- Garantire all’RLS formazione iniziale di 32 ore + aggiornamento annuale (4-8 ore).
- Garantire all’RLS tempo retribuito, mezzi, spazi e accesso alla documentazione (incluso DVR completo).
- Convocare l’RLS alla riunione periodica ex art. 35 e includerlo nei sopralluoghi.
- Evitare ogni condotta discriminatoria: l’RLS gode delle tutele dell’art. 50 c. 2 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) per analogia.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. III n. 13690/2018
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di prerogative del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
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