Cass. pen. sez. IV, anno 2017 (in tema di responsabilità del RSPP)
Responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: presupposti e limiti
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV 2017
- Data
- 01/01/2017
- Tema
- RSPP
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 32art. 33art. 17art. 28
- Parole chiave
- RSPPconcorso colposovalutazione del rischioconsulenza tecnica
In sintesi
Responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: presupposti e limiti
Massima
Il RSPP, pur essendo titolare di una funzione meramente consultiva e di supporto tecnico al datore di lavoro, può rispondere penalmente — a titolo di concorso colposo nei reati di evento — quando l’infortunio sia conseguenza diretta di un errore o di una omessa segnalazione di un rischio rientrante nelle sue specifiche competenze tecniche. La responsabilità non discende dalla mera nomina, bensì dall’inadempimento dei compiti di individuazione e valutazione dei rischi ex art. 33 D.Lgs. 81/08.
Commento didattico
La Cassazione penale, in numerose pronunce della Sezione IV, ha consolidato un orientamento secondo cui il RSPP non risponde mai automaticamente per il solo fatto di essere stato nominato. La sua funzione, ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 81/08, è di natura consultiva: collabora con il datore di lavoro all’individuazione e valutazione dei rischi, alla elaborazione delle procedure di sicurezza, ai programmi di informazione e formazione. Il datore di lavoro, però, resta l’unico titolare degli obblighi di prevenzione non delegabili ex art. 17. Tuttavia, quando l’infortunio è causalmente collegato a un’omissione del RSPP nell’ambito delle sue competenze tecniche (es. mancata segnalazione di un rischio specifico, errata classificazione di una macchina, omessa valutazione di una sostanza pericolosa) e tale omissione concorre con la condotta del datore, il RSPP può rispondere a titolo di concorso colposo nei reati di omicidio o lesioni colpose. È fondamentale comprendere che la responsabilità penale presuppone tre elementi: (a) un errore tecnico imputabile al RSPP, (b) il nesso causale tra l’errore e l’evento, (c) la prevedibilità ed evitabilità dell’evento secondo le regole cautelari. La pronuncia ha implicazioni pratiche enormi sulla scelta del RSPP: un professionista esterno deve documentare per iscritto ogni segnalazione di rischio al datore, conservare i verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 e formalizzare i pareri tecnici, anche quando il datore decida diversamente.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Il RSPP deve documentare per iscritto ogni segnalazione di rischio al datore di lavoro (raccomandata, PEC, verbali riunione ex art. 35).
- In caso di disaccordo tecnico col datore, il RSPP deve formalizzare il proprio parere e farlo protocollare.
- La nomina del RSPP non esonera il datore di lavoro dagli obblighi non delegabili di valutazione del rischio (art. 17).
- Il RSPP esterno deve dotarsi di polizza RC professionale congrua al rischio del settore.
- I requisiti di capacità e qualità ex art. 32 D.Lgs. 81/08 devono essere documentati e aggiornati ogni 5 anni.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 49821/2012; Cass. pen. sez. IV n. 2814/2011
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, anno 2017 (in tema di responsabilità del RSPP).
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