Cass. pen. sez. IV, in tema di limiti del principio di affidamento nei rapporti di lavoro
Limiti del principio di affidamento del datore di lavoro sulla diligenza del lavoratore
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2024
- Tema
- Datore
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 18art. 28art. 71
- Parole chiave
- principio di affidamentocondotta abnormetutela anche da sé stessonesso causale
In sintesi
Limiti del principio di affidamento del datore di lavoro sulla diligenza del lavoratore
Massima
Il datore di lavoro non può invocare il principio di affidamento sulla diligenza del lavoratore per esimersi dalla responsabilità per gli infortuni: l’ordinamento prevenzionistico è informato al principio della tutela "anche da sé stesso" del lavoratore, sicché il datore deve predisporre misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a prevenire anche la condotta imprudente, negligente o imperita del prestatore. Solo la condotta abnorme, esorbitante rispetto alle mansioni e imprevedibile, può interrompere il nesso causale.
Commento didattico
Il principio di affidamento è uno dei pilastri del diritto penale comune: in linea generale, ciascuno può confidare nella diligenza altrui. Nel diritto penale del lavoro, però, tale principio è fortemente compresso, in coerenza con la ratio dell’art. 2087 c.c. e del sistema del D.Lgs. 81/08. La giurisprudenza ha consolidato il principio per cui il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche la condotta imprudente o imperita del lavoratore: deve predisporre macchine intrinsecamente sicure (art. 70 e seg. e direttiva macchine 2006/42/CE), procedure scritte, formazione adeguata, vigilanza tramite preposti, sanzioni disciplinari per le violazioni. La giurisprudenza ammette l’interruzione del nesso causale solo in presenza di condotta "abnorme", definita come comportamento esorbitante rispetto alle mansioni assegnate, imprevedibile e radicalmente incompatibile con l’organizzazione del lavoro. Esempi tradizionalmente riconosciuti: il lavoratore che si introduce in zona a lui interdetta per una iniziativa personale; il lavoratore che disattiva attivamente un dispositivo di sicurezza per accelerare il lavoro nonostante divieti formali e formazione adeguata; il lavoratore che svolge mansioni mai assegnategli. Non è abnorme, invece, la condotta del lavoratore che, per fretta o per prassi tollerata, ometta un’operazione di sicurezza: tale condotta è la conseguenza prevedibile del rischio organizzativo. Per RSPP e datori, la lezione operativa è chiara: formare i lavoratori, vigilare attivamente, sanzionare disciplinarmente le violazioni e mai tollerare prassi devianti consolidate, perché la tolleranza svuota la valenza esimente dell’abnormità.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Adottare macchine intrinsecamente sicure (marcatura CE, direttiva macchine 2006/42/CE) e mantenerne i dispositivi di sicurezza efficienti.
- Sanzionare disciplinarmente le violazioni delle procedure di sicurezza: la tolleranza svuota la difesa dell’abnormità.
- Documentare la formazione, l’addestramento e la vigilanza dei preposti.
- Predisporre procedure scritte per le operazioni a rischio; verificare il loro rispetto con audit.
- Indagare ogni "quasi-infortunio" per individuare e correggere prassi devianti prima che diventino infortunio.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 18563/2024; Cass. pen. sez. IV n. 7188/2014
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di limiti del principio di affidamento nei rapporti di lavoro.
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