Cass. pen. Sez. IV, orientamento consolidato 2022-2024 (sintesi editoriale)
Responsabilità concorrente di RSPP e datore di lavoro: nesso causale e autonomia della posizione di garanzia
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- Sez. IV (orientamento consolidato 2022-2024)
- Data
- 01/01/2024
- Tema
- RSPP
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 2art. 17art. 28art. 31art. 33
- Parole chiave
- RSPPresponsabilità concorrentenesso causaleDVR incompletoposizione di garanzia
In sintesi
Responsabilità concorrente di RSPP e datore di lavoro: nesso causale e autonomia della posizione di garanzia
Massima
In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) risponde, a titolo di colpa, degli eventi lesivi occorsi al lavoratore ogniqualvolta l’evento sia ricollegabile causalmente a una sua omissione consulenziale o progettuale, indipendentemente dalla formale diversità della posizione del datore di lavoro. L’RSPP non è esente da responsabilità penale per il solo fatto di non avere poteri decisionali e di spesa: se ha omesso di segnalare al datore un rischio specifico o ha elaborato un DVR incompleto o inadeguato, la sua posizione di garante “in senso debole” si trasforma in causa concorrente del sinistro. Orientamento consolidato: Cass. pen. Sez. IV, anni 2022-2024.
Commento didattico
La giurisprudenza della Quarta Sezione penale ha progressivamente chiarito i presupposti della responsabilità penale dell’RSPP, figura che il D.Lgs. 81/08 descrive come titolare di funzioni consultive e di supporto tecnico al datore di lavoro. L’orientamento consolidato distingue due scenari principali. Nel primo, l’RSPP ha omesso di segnalare al datore un rischio specifico rientrante nelle sue competenze tecniche: in tal caso la sua omissione concorre causalmente con la condotta del datore e configura responsabilità penale a titolo di concorso. Nel secondo, l’RSPP ha segnalato il rischio ma il datore non ha adottato le misure necessarie: in tal caso la responsabilità del RSPP è attenuata o esclusa, poiché la catena causale è interrotta dalla scelta autonoma del datore. La distinzione è di estrema rilevanza pratica: il RSPP deve documentare per iscritto ogni segnalazione di rischio, ogni parere tecnico e ogni rilievo sollevato in sede di riunione ex art. 35. Il DVR incompleto o inadeguato è la causa più frequente di contestazione al RSPP in sede penale: la Cassazione ha chiarito che l’art. 33 D.Lgs. 81/08 attribuisce all’RSPP il compito di collaborare alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza. Un’omissione in questa fase — anche se non seguita da poteri decisionali — può fondare il nesso causale con l’infortunio. Per i professionisti esterni, la polizza RC professionale e la documentazione delle segnalazioni sono strumenti difensivi essenziali.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Documentare per iscritto ogni segnalazione di rischio al datore di lavoro (raccomandata, PEC, verbale di riunione ex art. 35 firmato dal datore).
- La giurisprudenza distingue tra RSPP che abbia omesso la segnalazione del rischio (responsabilità piena) e RSPP che abbia segnalato il rischio ma il datore non abbia provveduto (responsabilità attenuata o esclusa).
- Il DVR incompleto o inadeguato è la causa più frequente di contestazione al RSPP in sede penale: verificare che la collaborazione alla redazione sia tracciata e che i rischi specifici dell’attività siano tutti valutati.
- L’RSPP esterno deve dotarsi di polizza RC professionale con massimali congrui al settore di rischio dell’azienda assistita.
- In caso di disaccordo tecnico col datore, formalizzare il parere contrario per iscritto e richiederne la protocollazione: è la principale difesa del RSPP in sede processuale.
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. Sez. IV, orientamento consolidato 2022-2024 (sintesi editoriale).
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