Cass. pen. sez. IV, in tema di responsabilità del committente per infortuni in subappalto
Posizione di garanzia del committente nei lavori in subappalto e culpa in eligendo / in vigilando
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2021
- Tema
- Appalti
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 26art. 90
- Parole chiave
- committentesubappaltoculpa in eligendoculpa in vigilandoart. 26
In sintesi
Posizione di garanzia del committente nei lavori in subappalto e culpa in eligendo / in vigilando
Massima
Il committente che affidi lavori a terzi non si libera dei propri obblighi prevenzionistici per il solo fatto del trasferimento contrattuale: permane in capo a lui la culpa in eligendo (scelta dell’appaltatore qualificato) e la culpa in vigilando (verifica dell’osservanza delle norme di sicurezza), specie ove i lavori siano svolti all’interno della sua organizzazione produttiva o di luoghi nella sua disponibilità. La responsabilità penale per gli infortuni sussiste quando il committente non abbia verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore ovvero non abbia fornito le informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro.
Commento didattico
La posizione del committente è una delle più complesse del sistema antinfortunistico italiano. Il principio generale, ribadito a partire da Cass. pen. sez. IV n. 11550/2021 e da numerose pronunce successive, è che il committente conserva una posizione di garanzia anche dopo il conferimento del contratto. Tale posizione si articola in due profili di colpa: (a) la culpa in eligendo, ossia la scelta diligente dell’appaltatore, che presuppone la verifica della sua idoneità tecnico-professionale (visura camerale, DURC, autocertificazione ex art. 26 c. 1 lett. a; per cantieri Allegato XVII); (b) la culpa in vigilando, ossia la verifica costante dell’osservanza delle norme di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, attraverso sopralluoghi, riunioni di coordinamento, audit. Quando l’appaltatore opera all’interno dei locali del committente, la vigilanza è più intensa; quando opera in un cantiere autonomo, è attenuata ma non azzerata. Va distinto il regime dell’art. 26 (appalti generali) dal regime del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili), nel quale il committente nomina il CSP e il CSE e risponde della loro idoneità. La giurisprudenza ammette che il committente possa "delegare" parte delle verifiche al direttore lavori o al CSE, ma non può rinunciare alla scelta dell’appaltatore qualificato. Per evitare contestazioni, il committente deve documentare ogni passaggio: lettera di verifica idoneità, DUVRI con costi sicurezza non soggetti a ribasso, verbali di coordinamento, sopralluoghi periodici.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Documentare la verifica di idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore (DURC, visura, requisiti Allegato XVII).
- Indicare nel DUVRI o nel PSC i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta (art. 26 c. 5).
- Effettuare riunioni di coordinamento prima dell’avvio e durante l’esecuzione, con verbale firmato.
- Effettuare sopralluoghi periodici documentati, specie nei cantieri all’interno della propria struttura.
- Verificare formazione e DPI dei lavoratori dell’appaltatore prima dell’ingresso in cantiere.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 11550/2021; Cass. pen. sez. IV n. 36398/2018
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di responsabilità del committente per infortuni in subappalto.
Vuoi applicare in pratica i principi di questa pronuncia?
Approfondisci con il nostro corso pertinente al tema Appalti: contenuti aggiornati al D.L. 146/2021 e all’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025.